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Falsa testimonianza: la deposizione inveritiera è sempre reato?

Il reato di falsa testimonianza e la rilevanza probatoria della falsa deposizione.
Falsa testimonianza: la deposizione inveritiera è sempre reato?
Ph. Luca Martini / Falsa testimonianza: la deposizione inveritiera è sempre reato?

Falsa testimonianza: la deposizione inveritiera è sempre reato?
 

La falsa testimonianza è un reato di pericolo, per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del “fuorviamento” del giudice nel processo decisionale, in sintesi il ragionamento di una recente sentenza della Suprema Corte.

La Cassazione penale con la sentenza n. 45893/2021 del 10 settembre 2021 (depositata il 14 dicembre 2021) ha ribadito il principio che il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. è un reato di pericolo.

Nella sentenza n. 45893 depositata il 14 dicembre 2021, gli Ermellini sottolineano che il reato di falsa testimonianza è un reato di pericolo (concreto): ciò che dunque unicamente rileva, ai fini dell'integrazione del reato, è che il testimone affermi il falso (rispetto a quanto oggetto della sua percezione dei fatti) o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento all’esame del giudicante.

Non è necessario che il giudice sia o possa essere in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che le dichiarazioni false o reticenti risultino astrattamente idonee ad indurlo in errore, anche a prescindere dal grado di credibilità delle medesime o dall'eventuale inattendibilità della deposizione, finanche quando riconosciuta tale dallo stesso giudice (Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2015, n. 46953; Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 20656; Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2010, n. 816)

Il reato in questione è un reato di pericolo e, per la sua integrazione, è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del fuorviamento del giudice nel processo decisionale indipendentemente dalla circostanza che questi venga o meno concretamente indotto in errore.

In motivazione si legge: "A tanto deve aggiungersi, che, poiché la consumazione del reato di falsa testimonianza si verifica quando il giudice percepisce la falsa affermazione o la falsa negazione, è altresì irrilevante che lo stesso giudice abbia tratto da altre fonti di prova elementi per la conoscenza della verità (Sez. 6, n. 02124 del 25/05/1989, dep. 1990, Rv. 183351)".

Falsa testimonianza: reato di pericolo e la rilevanza probatoria della deposizione


In altra sentenza della Suprema Corte della sezione VI del 21 settembre 2021 n. 37649, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della  configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza  (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai  fatti che il processo è destinato ad accertare) e sulla rilevanza (che riguarda  l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con  riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è  consumato, ossia ex ante e non ex post. (Sez. 6, n. 4299 del 10/01/2013,  Buffaldini, Rv. 254433).

Le considerazioni della Suprema Corte dovrebbero tener conto del principio di necessaria offensività della condotta. la deposizione mendace deve aver una rilevanza probatoria sul procedimento in cui è intervenuta.

In concreto non sempre il mendacio può configurare il reato di falsa testimonianza. In quanto il contenuto della deposizione inveritiera deve avere pertinenza con l'oggetto dell'accertamento. In proposito si ricorda: "Non integra il delitto di falsa testimonianza la deposizione non veridica che verta su fatti e circostanze del tutto estranei all’oggetto dell’accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova" (Sez. 6, 34467/2007).

La sentenza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo la natura di reato di pericolo, tende ad offrirne una lettura ispirata al rispetto del principio di necessaria offensività escludendo la responsabilità penale ogni qualvolta la falsa deposizione verta su circostanze estranee al procedimento in cui è intervenuta e, pertanto, risulti priva di rilevanza probatoria.

Il delitto di falsa testimonianza è configurabile quando la falsità riguardi circostanze rilevanti nel processo, cioè pertinenti rispetto all’oggetto dell’accertamento processuale. Se, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria – nel senso che questa non deve essere fuorviata da dichiarazioni non veritiere – allora occorre che il fatto commesso abbia anzitutto la possibilità di determinare un tale effetto fuorviante.

Diretta conseguenza sarà, allora, che le falsità che riguardano circostanze estranee alla causa oppure insignificanti devono essere ritenute giuridicamente irrilevanti: il reato va escluso se la testimonianza ha ad oggetto fatti del tutto estranei al giudizio ovvero privi di efficacia probatoria, perché in tali casi la testimonianza si rivela inidonea ad alterare il convincimento del giudice e, conseguentemente, ad incidere sul normale funzionamento della giustizia. In altri termini, non viene leso l’interesse tutelato dalla norma.

Tra i precedenti giurisprudenziali conformi si rinvia a Cass. Pen, Sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38107 secondo cui “ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza è richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione, con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (ex ante e non ex post)” nonchè a  Cass. Pen, Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 4421 secondo cui “il delitto di falsa testimonianza non sussiste quando i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente, essendo del tutto estranei all’oggetto del procedimento in corso, risultano “a priori” irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione non sia idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul corretto funzionamento dell’attività giudiziaria“.

Falsa testimonianza la norma e una rassegna della giurisprudenza


Il reato di falsa testimonianza è regolato dall'art. 372 - Falsa testimonianza del Codice penale