La ricognizione di persone o di cose nel codice di procedura penale della Repubblica di San Marino

La ricognizione di persone o di cose nel codice di procedura penale della Repubblica di San Marino
Abstract:
Il codice di procedura penale della Repubblica di San Marino disciplina in modo puntuale la ricognizione di persone o di cose, finalizzata, rispettivamente, al riconoscimento dell’inquisito o del corpo del reato; ma tale mezzo di prova, come l’omologo istituto previsto dall’ordinamento italiano, comporta un elevato tasso di errore, nonostante le cautele previste dal legislatore, essendo fondato su basi particolarmente magmatiche quali la memoria, il ricordo, l’evocazione.
Premessa
Tra i mezzi di prova contemplati dal codice di procedura penale della Repubblica di San Marino – che nella sua originaria versione risale al 1878, ma ha subito diverse modifiche e integrazioni nel corso degli anni[1] – un posto di rilievo riveste la ricognizione personale o reale, disciplinata in modo puntuale e dettagliato dagli artt. 112-124 (cap. XVI) e finalizzata al riconoscimento di persone o di cose e, dunque, a stabilire l’identità di una persona (l’inquisito) o di una cosa (comunque relativa al reato) con quella nota, in base a precedenti esperienze, a colui che viene fatto interloquire.
Ciò che davvero connota l’operazione ricognitiva, e in specie quella relativa alle persone, è la circostanza che il soggetto chiamato a riconoscere e, quindi, a formulare un eventuale giudizio di identità, non si limita a percepire l’“oggetto” sottopostogli e a richiamare alla memoria l’oggetto di una precedente percezione, ma deve compiere un esame comparativo tra consimili, dimostrando, quindi, di essere in grado di distinguerlo in mezzo ad altri somiglianti.
Insomma, l’esame critico-comparativo è il dato caratteristico e peculiare dell’istituto della ricognizione di persone, riscontrabile del resto anche dal confronto e dall’analisi della legislazione preunitaria italiana e dalla successiva evoluzione normativa dell’istituto nell’ordinamento processuale penale italiano. La disciplina della ricognizione dettata dal c.p.p. della Repubblica di San Marino sembra, in particolare, riecheggiare quella contenuta negli artt. 211-222 del codice di procedura penale pel Regno napoleonico d’Italia del 1807 (c.d. “codice Romagnosi”), ma nella sostanza la regolamentazione risulta assai simile anche nel codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 e nel codice di procedura penale per il Regno d’Italia del 1865[2].
Si tratta di un mezzo di prova che risulta assai più fallibile rispetto alla testimonianza, sottraendosi ad una efficace verifica critica, in assenza di un costrutto logico narrativo. Di più. Come dimostrato dagli studi di psicologia giuridica e come emerge anche dalla esperienza giudiziaria, la ricognizione è, forse, tra tutti i mezzi di prova, quello che fornisce il maggior numero di errori, fondandosi essenzialmente su basi particolarmente magmatiche quali la memoria, il ricordo, l’evocazione.
La ricognizione di persone
L’art. 112 c.p.p. Repubblica di San Marino prevede che l’inquisito, non conosciuto con le sue esatte generalità (“per nome e cognome”) o indicato solo col soprannome o attraverso la personale descrizione, deve essere sottoposto a formale ricognizione da parte di chi lo ha indicato (offeso, danneggiato, testimone, complice o correo), a meno che non sia del tutto esclusa la possibilità della ricognizione.
Stante la sua irripetibilità, la ricognizione di persone è di esclusiva competenza del giudice inquirente: così dispone l’art. 15 l. 11 dicembre 1974, n. 86[3].
A norma dell’art. 113 c.p.p. Repubblica di San Marino, l’esperimento della ricognizione deve essere fatto eseguire in sua presenza dal giudice inquirente, assistito dal suo “attuario” (il cancelliere, che concorre con il giudice ad autenticare gli atti del processo), osservando tutte le cautele indicate nei successivi articoli, tese ad impedire che l’eventuale riconoscimento sia il risultato di convincimenti preformati, di suggestione o di intimidazione. Cautele certamente importanti, ma comunque insufficienti da sole ad assicurare piena attendibilità a tale mezzo di prova, che implica complessi meccanismi psicologici.
Va precisato che la ricognizione deve essere eseguita alla presenza del difensore del prevenuto, che deve essere avvisato dal giudice del tempo e del luogo dell’espletamento dell’ atto con qualsiasi mezzo ed almeno 24 ore prima (art. 13 l. n. 86/1974). L’impedimento del difensore – che può, peraltro, nominare un sostituto – comunque non preclude o ritarda l’espletamento dell’atto; e, “nei casi di urgenza e di particolari esigenze istruttorie particolarmente motivate”, il giudice procede senza tener conto del termine e senza dare avviso (art. 14 l. n. 86/1974).
Nel luogo destinato all’esperimento della ricognizione, l’inquisito viene fatto accedere insieme a due persone il più possibile somiglianti e viene avvertito che, nella linea in cui è collocato con le “comparse” (i c.d. “distrattori”), ha facoltà di scegliere il posto che preferisce (art. 114 c.p.p. Repubblica di San Marino). Questa cautela mira a tranquillizzare il soggetto sottoposto alla ricognizione, consentendogli di garantirsi nei confronti di eventuali segnalazioni preventive fatte alla persona chiamata a eseguire la ricognizione e, più in generale, a garantire la genuinità della ricognizione.
Il soggetto chiamato ad effettuate la ricognizione (c.d. “ricognitore”) nel frattempo è tenuto in luogo separato, affinché non possa vedere o udire quanto si opera nel luogo destinato alla ricognizione (art. 115 c.p.p. Repubblica di San Marino). E prima di essere condotto in tale luogo per effettuare la ricognizione, il giudice inquirente deve avvertirlo che fra le persone schierate deve distinguere quella che ha precedentemente descritto o di cui ha parlato nell’esame testimoniale (art. 116 c.p.p. Repubblica di San Marino).
Se il soggetto attivo della ricognizione è stato esaminato sotto il vincolo del giuramento, deve nuovamente prestarlo nelle solite forme. Dunque, come prescritto dall’art. 101 c.p.p. Repubblica di San Marino per il testimone, occorre che il ricognitore sia reso consapevole dell’“importanza” e della “santità” di quest’atto, “con cui si chiama Dio in testimonio della verità, ponendogli in vista le pene divine ed umane, nelle quali incorrono quelli che si rendono spergiuri, sia dicendo il falso, sia occultando il vero”. Dopodiché, egli deve prestare giuramento “toccando le Scritture a delazione dell’attuario, e pronunciando la formola: giuro di dire la verità”.
Ai soggetti che hanno deposto, ma senza prestare giuramento essendone esonerati – in quanto infraquattordicienni (art. 95 c.p.p. Repubblica di San Marino) ovvero fratelli o sorelle del prevenuto, consanguinei di lui fino al terzo grado ovvero affini fino al secondo grado (art. 97 c.p.p. Repubblica di San Marino) – si rinnova l’ammonizione a dire la verità, e se il ricognitore è il querelante o denunciante gli si rinnova la delazione del “giuramento di calunnia” (art. 117 c.p.p. Repubblica di San Marino), ossia deve giurare, toccando le Scritture, “che egli non si è mosso alla sua querela o denunzia dall’animo di calunniare la persona contro la quale ha esposto querela o denunzia” (v. art. 28 c.p.p. Repubblica di San Marino).
Introdotto nel luogo in cui deve svolgersi l’esperimento, al ricognitore viene chiesto se riconosce qualcuno tra le persone schierate e se tra esse vi sia quella indicata nella deposizione (art. 118 c.p.p. Repubblica di San Marino). Naturalmente, prima di rispondere, è indispensabile che il ricognitore abbia osservato con attenzione tutti i soggetti schierati.
Se risponde di non riconoscere tra le persone sottoposte alla ricognizione la persona indicata nella deposizione, si scriverà nel verbale la sua risposta ovvero la sua dichiarazione di non sapere o non poter riconoscere o di non essere assolutamente presente la persona da lui indicata nell’esame (art. 119 c.p.p. Repubblica di San Marino).
Se, invece, nell’esperimento il ricognitore dichiara di riconoscere la persona indicata nella deposizione, deve precisare se ne è certo o se ne è in dubbio. L’inquisito deve essere avvertito dell’avvenuto riconoscimento (il giudice inquirente ingiunge al ricognitore “di spiegarsi in modo che la persona riconosciuta comprenda chiaramente che si è parlato solo di essa e non degli altri due soggetti schierati per il riconoscimento”: art. 120 c.p.p. Repubblica di San Marino).
Durante le risposte dei testi in sede di ricognizione, i difensori delle parti non possono rivolgere domande fino a quando il giudice non dichiari esaurita la fase di attività diretta (art. 16 l. n. 86/1974).
Nel verbalizzare la ricognizione, occorre spiegare in modo chiaro se è stata affermativa, negativa o dubbia, in qual modo sia stata indicata la persona riconosciuta e se, oltre questa, era conosciuta o no altra persona a lei somigliante utilizzata per la ricognizione, e, ancora, se prima dell’esperimento, e dopo l’indicazione fattane in esame, lo stesso ricognitore abbia avuto occasione di vedere la persona riconosciuta (art. 121 c.p.p. Repubblica di San Marino).
La documentazione richiesta per l’esperimento è, dunque, molto accurata e tutte le indicazioni prescritte avranno rilevanza nella valutazione da parte del giudice, chiamato a decidere secondo il principio del libero convincimento: come già ricordato, è importante non solo precisare se l’esito dell’esperimento sia stato positivo, negativo o dubbioso, ma anche verbalizzare come il ricognitore sia pervenuto al riconoscimento, se uno dei soggetti di comparazione era a lui già noto e, ancora, se dopo la descrizione della persona nel corso dell’esame testimoniale abbia avuto modo di vedere la persona poi riconosciuta, perché tutte queste circostanze possono aver avuto una influenza sull’esito del riconoscimento.
I difensori delle parti sono tenuti al segreto, la cui violazione è punita a norma dell’art. 377 c.p., sia per tutto quanto è avvenuto nel corso degli atti ai quali hanno presenziato sia per quanto concerne la copia del verbale di detti atti rilasciata su loro richiesta, fino al momento della pubblicazione (art. 17 l. n. 86/1974).
La ricognizione di cose
Quanto alla ricognizione reale, è disposta quando esistono “in potere della giustizia armi, strumenti, carte ed altri oggetti relativi al reato” (art. 122 c.p.p. Repubblica di San Marino): la ricognizione ha, dunque, per oggetto il corpo del reato o altre cose comunque pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti e sottoposte a sequestro probatorio ex art. 58-decies c.p.p. Repubblica di San Marino [4].
Il proprietario degli oggetti e i testimoni, “quando nelle loro deposizioni hanno data l’indicazione e fatta la descrizione”, debbono riconoscere gli oggetti fra consimili, o possibilmente consimili. Quando questi manchino (o non possano facilmente rinvenirsi), fattane prima menzione nel verbale, gli oggetti da riconoscere si mostrano “isolati” all’effetto dell’esperimento.
Dunque, a differenza di quanto prescritto per la ricognizione personale, l’esame comparativo non è elemento strutturale della ricognizione di cose, benché tale opzione sia comunque quella preferita dal legislatore, il quale indica l’esame dell’oggetto singolo come ipotesi residuale.
All’inquisito, in particolare, si mostra sempre isolatamente l’oggetto che ha nominato e che deve riconoscere (art. 123 c.p.p. Repubblica di San Marino).
La ricognizione reale è meno frequente di quella personale, ma non c’è dubbio che possa assumere talvolta un rilievo decisivo ai fini della ricostruzione della vicenda processuale. Anch’essa deve essere eseguita con la presenza del difensore dell’inquisito, che deve essere preavvertito del compimento dell’atto a norma dell’art. 15 l. n. 86/1974.
Le cose sono sicuramente meno riconoscibili rispetto alle persone, ma i meccanismi mentali del riconoscimento sono comunque gli stessi. Il risultato dell’esperimento di ricognizione reale deve essere fedelmente registrato nel verbale, precisando se la ricognizione è stata affermativa, negativa o dubbia (art. 124 c.p.p. Repubblica di San Marino).
[1] Per un quadro completo della procedura penale sammarinese, v. A. Selva, Lineamenti di diritto processuale penale della Repubblica di San Marino, 2a ed., Aiep Editore, Repubblica di San Marino, 2023.
Per il testo del codice e la raccolta delle leggi complementari – le quali, inserendo numerose garanzie processuali per l’imputato nel codice improntato al rito c.d. “inquisitorio”, hanno trasformato il sistema processuale sammarinese in un “sistema misto” – v. A. Selva-E. Rossini (a cura di), Codice di procedura penale della Repubblica di San Marino. Leggi complementari, Aiep Editore, Repubblica di San Marino, 2023.
[2] Nell’ordinamento italiano, l’istituto è stato successivamente disciplinato nel c.p.p. 1913 (c.d. “codice Finocchiaro-Aprile”), nel c.p.p. 1930 (c.d. “codice Rocco”) e nel c.p.p. 1988 (c.d. “codice Vassalli”), attualmente vigente.
Sulla disciplina prevista dal c.p.p. 1930, v., per tutti, G. Pansini, Le ricognizioni nel processo penale, in Arch. pen., 1983, p. 677 ss.; D. Vigoni, La ricognizione personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 172 ss.
Quanto alla disciplina vigente, cfr. A. Bernasconi, La ricognizione di persone nel processo penale: struttura e procedimento probatorio, Giappichelli, Torino, 2003; A.M. Capitta, Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali, Giuffrè, Milano, 2001; S. Cavini, Le ricognizioni e i confronti, in G. Ubertis-G.P. Voena (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 2015; G. Cecanese Confronto, ricognizione ed esperimento giudiziale nella logica dei mezzi di prova, ESI, Napoli, 2013; nonché, volendo, N. Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Giuffrè, Milano, 1998.
Molte delle riflessioni presenti in questi scritti possono essere utili nell’analisi dell’istituto previsto dall’ordinamento sammarinese, essendo identica, come ricordato nel testo, la struttura dell’esperimento ricognitivo.
[3] Tale legge, recante “Norme di attuazione del codice di procedura penale e di riforma della procedura penale”, è stata varata nello stesso anno in cui è stato approvato il nuovo codice penale (con l. 25 febbraio 1974, n. 17) e ha inserito nel codice di procedura penale una serie importante di garanzie processuali a tutela del diritto difesa.
[4] L’art. 58-decies c.p.p. Repubblica di San Marino, ai sensi dell’art. 2 l. 2 marzo 2022, n. 24 (recante “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale”), ha sostituito l’art. 58-bis c.p.p. Repubblica di San Marino, a sua volta inserito dall’art. 13 l. 29 luglio 2013, n. 100 (recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e disposizioni sulla procedura civile e in materia giudiziaria”).