Tersite vs Ulisse, ovvero sull'eterno scontro tra fatto, opinione e diffamazione
Tersite vs Ulisse, ovvero sull'eterno scontro tra fatto, opinione e diffamazione
Abstract: la libertà di stampa e i suoi limiti. Decalogo. Sentenza tribunale di Roma n 12914/24.
Thersites spoke: “ -Agamemnon, your tents are filled with bronze, and many are the choice women within them, whom we Achaeans give to you first whenever we take a town”. Odysseus said: “-Thersites, though you are a fluent speaker, it does not become you to revile princes”
Il tema della libertà di stampa accende, e giustamente, gli animi. Difatti tocca un nervo scoperto dell'ordinamento: il rapporto tra potere e parola, tra reputazione e verità, tra diritto individuale e interesse collettivo. Tuttavia, in questa sede,terremo toni oggettivi e scientifici. Non siamo ad una plaidoirie presso il Tribunale di Parigi, ove la parola può disegnare evoluzioni e “veroniche”, né – purtroppo- ad una cena elegante sulle rive della Senna, in compagnia dell'avv. Olivia Ronen. Qui invece occorre distinguere la libertà dalla licenza, la critica dall'invettiva, la ricostruzione del fatto dalla sua deformazione narrativa. La plaidoirie potrà sopravvenire, ma prima viene l'analisi. Piu' precisamente, l'analisi di una questione di diritto e dei suoi criteri: verità, interesse pubblico,continenza, proporzionalità,punto di equilibrio tra diritto di informare e diritto all'onore.
La libertà di informazione è un diritto costituzionale, ma non è assoluto
Il diritto di manifestare il proprio pensiero tutela anche le opinioni critiche e scomode. Tuttavia, questo diritto incontra un limite nel rispetto della reputazione altrui. Non esiste una libertà di offendere. Sul bilanciamento costituzionale si possono confrontare Corte Cost., 7 febbraio 1991, n. 84 (bilanciamento tra art. 21 Cost. e tutela della dignità) e Corte Cost., 11 luglio 2000, n. 348
(necessità di interpretazione conforme ai principi CEDU). Inoltre, la Quinta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 24275 del 5 giugno 2025, ha affermato che anche informazioni generiche ma allusive di illeciti possono integrare il reato, se lesive dell’onore e della reputazione.
Il criterio della verità del fatto narrato
Perché un contenuto informativo sia lecito, i fatti devono essere veri. Non si richiede una verità assoluta e metafisica, ma una verità “putativa” fondata su un serio e diligente lavoro di verifica delle fonti. Sui “social” questo significa: non basta “mi hanno detto” o “si dice che”. Chi pubblica si assume la responsabilità del controllo. A tal riguardo, Cass. pen., Sez. V, 18 ottobre 1984, n. 5259 (fondazione del principio della verità anche putativa, purché frutto di serio lavoro di verifica); Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 1995, n. 3679 (la verità putativa implica l'obbligo di controllo delle fonti); Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2011, n. 35511 (necessità di riscontro diligente delle fonti).
L’interesse pubblico alla notizia
Il contenuto deve riguardare un tema che abbia rilevanza sociale. La curiosità del pubblico non coincide con l’interesse pubblico. Vicende private prive di rilievo collettivo non possono essere esposte solo per generare engagement. Sul punto, Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2007, n. 21730
(interesse pubblico distinto da mera curiosità), Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2006, n. 9233
(rilevanza sociale come requisito della scriminante).
La continenza espressiva
Anche quando il fatto è vero e di interesse pubblico, il linguaggio deve essere misurato.
Sono illecite le espressioni gratuitamente umilianti, aggressive o degradanti. Sui social questo punto è decisivo: l’iperbole, l’insulto travestito da ironia, l’allusione velenosa possono integrare diffamazione. A questo proposito, Cass. pen., Sez. V, 5259/1984 (il linguaggio deve essere corretto e non eccedente); Cass. pen., Sez. V, 29 agosto 2007, n. 37140(l'uso di espressioni gratuitamente umilianti integra diffamazione); Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 6906 (limiti della forma civile nell’esercizio del diritto di cronaca).
Distinzione tra cronaca e critica
La cronaca riguarda fatti. La critica è opinione, e quindi per sua natura soggettiva. La critica gode di maggiore elasticità, ma deve sempre basarsi su fatti veri e non può degenerare in aggressione personale. Tra le tante, si segnalano Cass. pen., Sez. V, 7 giugno 2000, n. 7499
(critica come opinione soggettiva, ma fondata su fatti veri) e Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2013, n. 7471 (maggiore elasticità della critica, ma divieto di attacco personale).
Contesto e modalità di diffusione
La valutazione non avviene in astratto. Il giudice considera il mezzo utilizzato (articolo, video TikTok, post, reel), il tono, il pubblico potenziale e la viralità.
Un contenuto online ha una diffusività amplificata: questo incide sulla gravità dell’offesa. Si confronti Cass. pen., Sez. V, 1 luglio 2015, n. 31022 (equiparazione blog/testata ai fini della diffamazione); Cass. pen., Sez. V, 10 maggio 2017, n. 4873 (diffamazione tramite Facebook); Cass. pen., Sez. V, 27 dicembre 2017, n. 57611 (social network come mezzo di pubblicità aggravante).
Proporzionalità tra fatto e rappresentazione
Non si può enfatizzare in modo distorto un fatto marginale per costruire una narrazione demolitoria.
La rappresentazione deve essere proporzionata alla reale entità del fatto. E qui si pensi a Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 12929 (divieto di enfatizzazione distorsiva del fatto) e a Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2004, n. 15060 (valutazione del contenuto nel contesto complessivo).
Tutela rafforzata per chi non è personaggio pubblico
Chi riveste un ruolo pubblico tollera una soglia di critica più ampia. Il privato cittadino, invece, gode di una tutela più intensa della reputazione. E qui si possono citare Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 565, sulla maggiore esposizione alla critica per chi riveste ruolo pubblico, e Cass. pen., Sez. V, 24 novembre 2006, n. 41767, inerente limiti più ampi di critica politica.
Responsabilità personale dell’autore
Sui social non esiste una “zona franca”.Chi pubblica un contenuto risponde personalmente delle parole usate, anche se il mezzo è informale o percepito come leggero. Vedasi al riguardo Cass. pen., Sez. V, 7 giugno 2000, n. 7499, per cui è consentita la critica come opinione soggettiva, ma la medesima deve fondarsi su fatti veri, nonché Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2013, n. 7471
per cui la legittima critica implica comunque il divieto di attacco personale. Cass. n.13799/24 ha ribadito che: la diffamazione via Facebook integra il reato quando si diffondono contenuti lesivi a più persone; anche chi “rafforza” o rilancia contenuti altrui concorre nel reato; il dolo generico (consapevolezza della diffusione e del contenuto offensivo) è sufficiente. Questo orientamento si aggiunge alla logica secondo cui la pubblicazione su social network o piattaforme condivise ha la stessa struttura giuridica della diffusione su mezzi di comunicazione tradizionali. A fortiori: per Cass. V 29458/2025 la pubblicazione di un video offensivo su TikTok integra sempre il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., perché la natura del mezzo non consente un contraddittorio immediato e paritario ed il contenuto resta accessibile a più soggetti, amplificando così l’offesa e configurando l’elemento aggravante del mezzo di pubblicità.
Risarcibilità del danno alla reputazione
La lesione dell’onore e della reputazione, specie online, può generare danno non patrimoniale.
La permanenza del contenuto, la condivisione e la potenziale viralità incidono sulla quantificazione. Tuttavia, come specifica bene Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1785,la rettifica non elimina automaticamente l’illecito, ma incide sulla valutazione del danno.
Una sentenza paradigmatica
La sentenza n. 12914/2024 del Tribunale di Roma affronta con particolare rigore il tema della diffamazione a mezzo stampa online, delineando con chiarezza i confini tra esercizio legittimo della critica politica e lesione della reputazione personale nell’ambiente digitale.
Il giudizio prende avvio dalla pubblicazione, su una testata telematica strutturata come vero giornale online, di una serie di articoli ritenuti lesivi dell’onore di due soggetti – madre e figlio – attivi nella vita pubblica di una comunità colpita da eventi sismici. Gli attori lamentavano l’esistenza di una campagna reiterata di delegittimazione, chiedendo la rimozione dei contenuti e il risarcimento del danno.
Il Tribunale opera una distinzione netta tra contenuti riconducibili al diritto di critica politica e scritti eccedenti i limiti di liceità. In linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice ribadisce che la critica non richiede una verità oggettiva e integrale, ma deve fondarsi su un nucleo fattuale veritiero, rispettare il principio di continenza espressiva ed essere sorretta da un interesse pubblico concreto. Il contesto politico e il ruolo pubblico dei soggetti coinvolti consentono l’uso di toni anche severi, purché non degenerino in aggressione gratuita o insinuazione infondata.
Sulla base di tali criteri, la maggior parte degli articoli viene ritenuta lecita espressione di dissenso politico. Diversamente, due contributi specifici vengono qualificati come diffamatori per l’attribuzione di condotte penalmente rilevanti prive di adeguato riscontro probatorio e per la diffusione di informazioni non verificate o presentate in modo distorto. In tali casi, il Tribunale rileva il difetto del requisito della verità, anche sotto il profilo putativo, e qualifica l’errore del giornalista come non scusabile.
Particolare rilievo assume l’affermazione secondo cui l’onere di dimostrare la verità dei fatti incombe sul giornalista e non può essere assolto mediante il mero richiamo a notizie diffuse da terzi. La responsabilità professionale impone un’autonoma verifica delle fonti, soprattutto quando le accuse siano idonee a ledere gravemente la reputazione altrui.
La decisione affronta inoltre il tema della responsabilità del direttore responsabile in presenza di articoli firmati con pseudonimo. Il Tribunale chiarisce che, trattandosi di testata online organizzata e non di blog personale, trova applicazione il regime proprio della stampa, con conseguente responsabilità per omesso controllo. L’utilizzo di uno pseudonimo non costituisce, pertanto, schermo idoneo a escludere la riferibilità soggettiva delle pubblicazioni.
Quanto al danno, il giudice riconosce un pregiudizio non patrimoniale limitatamente agli articoli diffamatori, tenendo conto della diffusione telematica dei contenuti, della reiterazione degli attacchi e della gravità delle accuse infondate. La liquidazione, pur inferiore alla richiesta attrice, rispecchia la valutazione complessiva dell’offesa arrecata all’onore e alla reputazione.
Nel suo complesso, la sentenza si segnala per la capacità di offrire criteri operativi chiari: la critica politica resta ampia e tutelata, ma perde copertura quando si fonda su fatti non verificati o quando attribuisce illeciti penali senza adeguato supporto probatorio. Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione, nel cd “ecosistema digitale”, viene così declinato in senso rigoroso ma non compressivo, tracciando una linea di demarcazione netta tra dissenso legittimo e diffamazione. A FORTIORI, Tribunale di Firenze n. 266/26, per cui “il ruolo centrale dell'attività giornalistica per il corretto funzionamento di una società democratica è stato già sottolineato anche sul piano internazionale ed europeo”, e l'incriminazione della diffamazione non deve interferire con la libertà di espressione; difatti, quest'ultimo principio comporta il diritto di critica e inchiesta giornalistica, ove i fatti riportati siano veri e distinti dalle opinioni dello scrivente.
Maitre Ronen, rendez-vous sur les quais de la Seine: j'arriveeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!