Deindicizzazione: se tardiva ok della Cassazione al risarcimento del danno

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Ph. Ermes Galli / il dono del giorno

Deindicizzazione: se tardiva ok della Cassazione al risarcimento del danno

 

La Cassazione rinvia la controversia sul riconoscimento del risarcimento dinanzi al Primo Giudice con lordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026.  

 

eindicizzazione: i fatti di causa e l’iter processuale

La vicenda trae origine dalla richiesta di deindicizzazione avanzata al motore di ricerca Google da un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento.

Il Tribunale di Roma aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, e non accolto laltra, asseritamente per una svista del motore di ricerca che non ne aveva rilevato il collegamento e  che solo dopo la notifica del ricorso aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente.

Il Primo Giudice, pertanto, riteneva cessata materia del contendere, affermando  sì una violazione del diritto alloblio del cittadino ma negandogli il risarcimento del danno in quanto “non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta” (sic!).

Si riteneva così, secondo il ricorrente, pienamente integrata una ipotesi di lesione alla propria reputazione e vieppiù, un illecito trattamento dei propri dati personali.

Sub species, occorre rilevare preliminarmente come i gestori dei motori di ricerca siano obbligati a garantire un celere riscontro a tutte le istanze di deindicizzazione loro conferite e a vagliare con estrema cura le motivazioni alla base dell’esercizio del diritto all’oblio dei reclamanti.

Infatti, il cittadino era stato coinvolto in un procedimento penale dal quale era stato prosciolto poiché intervenuti i termini di prescrizione; di tal ché lo stesso sottolineava come si fosse rivelata del tutto immotivata ed a fortiori infondata la sua perdurante esposizione mediatica, tenuto conto che i contorni relativi alla vicenda erano rimasti ordinariamente consultabili online per oltre un anno.

Rebus sic stantibus, veniva presentato rituale ricorso presso la Suprema Corte.

Quest’ultima, trattando unitamente tutti i motivi addotti nella domanda presentata dal ricorrente, sottolineava come in primo luogo fossero tutti tra di loro connessi.

In effetti, giova evidenziare come la stessa ritenesse del tutto “apodittica e contraddittoria” la decisione del Tribunale di Roma poiché,  pur avendo riconosciuto la violazione del diritto all’oblio da parte del motore di ricerca, non aveva valutato gli elementi emergenti dagli atti, nonostante fossero molteplici e consistenti, relativi ad un giudizio, terminato tempo addietro, con una pronuncia di assoluzione.

Nella pronuncia in commento si evidenziava come il giudice di merito avesse omesso di valutarne gli  elementi fattuali rilevanti, quali la diffusione delle informazioni, la loro non attualità e limpatto sulla reputazione del soggetto coinvolto.

La motivazione resa dalla Tribunale di Roma non rispettava il minimo costituzionale, richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che è da intendersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 7090 del 03/03/2022).

Vieppiù, la mancanza di motivazione concreta rendeva la sentenza difettosa perché affetta da error in procedendo.

Alla luce di quanto premesso, infatti, la sentenza esisteva sì e sembrava persino accogliere le rimostranze del ricorrente, ma le motivazione addotte non risultavano essere idonee a tracciare il ragionamento seguito dal giudice di primo grado (Cass. n. 1986 del 28/01/2025) e dotate della concretezza adeguata a dare sostegno alla tesi accolta al termine del primo giudizio (Cass. n. 4166 del 15/02/2024).

 

Il tribunale di Roma, in effetti, non accogliendo la domanda di risarcimento del danno - poiché basata su mere presunzioni- adottava una formula di stile che si poneva decisamente in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto alloblio, ricorrendo alla quale il giudice bypassava l’esame del fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), evitando - altresì- di accertare se effettivamente la tardiva deindicizzazione avesse arrecato un danno al ricorrente (Cass. n.19551 del 10/07/2023; Cass. n. 8861 del 31/03/2021).

La Cassazione asseriva, dunque, che  relativamente al trattamento illecito dei dati personali e lesione della reputazione, il pregiudizio potesse essere provato dal danneggiato anche mediante presunzioni, ove allegate circostanze oggettive, tra cui lampia visibilità dei contenuti rimasti online e la loro idoneità a incidere negativamente sui diritti della personalità dellindividuo ed a maggior ragione nel caso in analisi, avendo il motore di ricerca ed il Tribunale, successivamente, accettato il rischio che si potesse verificare un pregiudizio; laddove, è da ritenersi causa di un evento non solo lantecedente che si possa positivamente accertare averlo causato, ma anche lantecedente palesemente idoneo a produrlo.

Inoltre, come sottolineato da consolidata giurisprudenza e dottrina, sotto il profilo probatorio il danno può ritenersi provato anche se privo di documentazione medico-sanitaria, quando le mere presunzioni e regole di esperienza manifestino ictu oculi la sofferenza patita dal danneggiato.

Resta, tuttavia, in capo al giudice l’imprescindibile indispensabilità della verifica della serietà, attualità e gravità del danno.