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Capo IV – Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 90

Onere delle spese

[Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese [Codice di procedura civile 306, 310] degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge [Codice di procedura civile 210; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38, 39] o dal giudice.]

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Art. 91

Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [Codice di procedura civile 277], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte [Codice di procedura civile 97, 306, 385, 391, 449, 633, n. 2] e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa [Codice di procedura civile 54]. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480] sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 152-bis].

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

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Art. 92

Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero [Codice civile 2877; Codice di procedura civile 216, 449].

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [Codice di procedura civile 185, 199].

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Art. 93

Distrazione delle spese

Il difensore con procura [Codice di procedura civile 83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [Codice di procedura civile 287, 288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 75].

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Art. 94

Condanna di rappresentanti o curatori

Gli eredi beneficiati [Codice civile 484], i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

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Art. 95

Spese del processo di esecuzione

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione [Codice di procedura civile 510, 611, 614] sono a carico di chi ha subìto l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [Codice civile 2755, 2770, 2777].

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Art. 96

Responsabilità aggravata

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave [Codice di procedura civile 220], il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [Codice di procedura civile 669-bis], o trascritta domanda giudiziale [Codice civile 2652, 2818], o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata [Codice civile 2920, 2927; Codice penale 483], su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni [Codice di procedura civile 97] l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

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Art. 97

Responsabilità di più soccombenti

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese [Codice di procedura civile 91] e ai danni [Codice di procedura civile 96] in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

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Art. 98

Cauzione per le spese

[Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue].

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