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Art. 90

Onere delle spese

[Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese [Codice di procedura civile 306, 310] degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge [Codice di procedura civile 210; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38, 39] o dal giudice.]

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