x

x

Art. 98

Cauzione per le spese

[Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.