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Art. 97

Responsabilità di più soccombenti

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese [Codice di procedura civile 91] e ai danni [Codice di procedura civile 96] in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

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