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Art. 96

Responsabilità aggravata

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave [Codice di procedura civile 220], il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [Codice di procedura civile 669-bis], o trascritta domanda giudiziale [Codice civile 2652, 2818], o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata [Codice civile 2920, 2927; Codice penale 483], su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni [Codice di procedura civile 97] l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

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