La nuova legge francese sulla eutanasia
La nuova legge francese sulla eutanasia
Abstract: Il 15 luglio 2026 in Francia è stata approvata la legge sulla eutanasia che riconosce il diritto soggettivo ad uccidersi o a farsi uccidere, omicidio del consenziente incluso. Da conoscere nella speranza che l’Italia non decida di seguirne le orme.
Il 15 luglio 2026 in Francia è stata approvata dalla Assemblea nazionale la Legge sul suicidio assistito che appare in modo palese e incontrovertibile mortifera.
La legge si apre affermando che che “Il diritto al suicidio assistito è il diritto di una persona che abbia espresso la richiesta di essere autorizzata all’uso di una sostanza letale e che sia accompagnata … affinché possa somministrarsela da sola o, qualora non sia in grado di farlo, farsela somministrare da un medico o un infermiere” (Art. 2). Non si è proceduto quindi alla depenalizzazione del suicidio assistito ma si è riconosciuto un diritto soggettivo ad uccidersi o farsi uccidere. L’Assemblea nazionale, legalizzando il suicidio assitito, ha legalizzato anche l’eutanasia permettendo a medici e infermieri di somministrare il farmaco letale e al contempo concretizzando la fattispecie dell’omicidio del conseziente. Il medico non aiuta più a curarsi e a vivere ma anche morire.
Continua poi indicando i criteri di accesso ovvero “poter esprimere la propria volontà liberamente e in piena consapevolezza; essere cittadino francese; essere affetto da una patologia irreversibile e soffrire di una condizione così grave e incurabile che metta a rischio la vita del paziente e che mini la qualità della sua vita o che addirittura faccia entrare il paziente in uno stadio terminale.” (Art.4) In tale ultimo criterio rientrano anche patologie curabili (come alcuni tumori) o croniche ( ad esempio il diabete), alcune patologie cardiache o neurodegenerative allo stadio iniziale. Ultimo ma non in ordine di importanza è l’altro criterio che prevede che “il paziente deve essere affetto da una sofferenza fisica insopportabile”. Il Giudizio della insopportabilità è completamente soggettivo, non è sindacabile e potrebbe derivare sia dalla sofferenza derivante dalla malattia stessa o dalle cure e i trattamenti.
Il medico che si occuperà del procedimento sarà scelto a cura del paziente (articoli 5 e 6) e dovrà costituire un comitato multiprofessionale composto da almeno altri due sanitari con il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e di pronunciarsi entro 15 giorni sulla fattibilità o meno della operazione.
La legge prevede anche la cd. clausola di coscienza per i medici ma non per i farmacisti che devono preparare la sostanza letale, né per i direttori sanitari delle strutture. Se il medico scelto dovesse rifiutare deve comunque fornire i nomi di chi sarà disponibile di fatto costringendo anche chi non vuole a collaborare alla operazione. Dal punti di vista morale un vero obbrobrio.
Infine altra peculiarità della legge è di disporre che le assicurazioni sulla vita di coprano anche la morte del suicida, una vera eccezione alla filosofia che soggiace a tutti i contratti assicurativi che prevedono l’alea cioè che l’evento sia incerto e non deliberatamente procurato allo scopo di ottenere la soddisfazione monetaria.
Il legislatore francese ha voluto togliere ogni possibile ostacolo al suicidio e alla eutanasia dichiarandole forme legittime di morire tanto da meritare anche la copertura assicurativa.