Genitorialità condivisa. La nuova creatura della nostra giustizia creativa
Genitorialità condivisa. La nuova creatura della nostra giustizia creativa
Abstract: Tre genitori: il padre con il suo compagno e la madre sullo sfondo. Accordo di condivisione tra le parti adulte nella gestione di un bambino, una creatura umana e non un oggetto. Disordine chiama disordine.
I fatti si sono svolti in Germania: Karl (nome di fantasia) “sposa” Nicola (nome di fantasia), cittadino italotedesco. Karl poi fa un figlio, senza ricorrere alla provetta, con Christine (nome di fantasia), la quale, tra l’altro, ha già altri figli. La donna riconosce il bambino, ma quest’ultimo vive sin da subito e solo con il padre e con Nicola. Infine Christine acconsente che Nicola adotti il bambino (stepchild adoption o Stiefkindadoption secondo il diritto tedesco). Il bambino quindi, dal punto di vista giuridico, risulta essere figlio di Karl, di Nicola e in modo attenuato anche di Christine. Infatti in Germania, come da noi, nelle ipotesi di adozione in casi particolari ex artt. 44 e 55 legge 184/1983, il rapporto tra il minore e la famiglia di origine (in questo caso la madre biologica) non viene rescisso completamente. Nel caso di specie alcuni diritti sopravvivono in capo alla madre, così come potrebbero sopravvivere in Italia qualora non si optasse per l’adozione piena e legittimante.
Il piccolo ha quindi tre genitori di cui due biologici: due uomini e una donna e i due padri, mai quieti, vogliono che anche in Italia si riconosca che il bambino è loro figlio legittimo; a tal fine presentano la richiesta al comune pugliese di origine di “Nicola” ma la domanda viene rigettata perchè sussiste il fondato sospetto che la nascita del bambino sia dovuta alla maternità surrogata, pratica vietata nel nostro ordinamento dall'ottobre del 2024 anche se svolta all'estero. La questione approda infine alla Corte d'Appello di Bari che accoglie la richiesta della coppia di padri, malgrado, per il nostro ordinamento, i genitori devono essere due e di sesso differente.
Non solo, ma in questa storia sussiste una incognita non indifferente, ovvero che il bambino potrebbe essere venuto alla luce con una maternità surrogata occulta; da un punto di vista formale se manca la prova di un contratto, di scambio di denaro e se il bambino è stato concepito in modo naturale e se la madre non è scomparsa dopo il parto è molto difficile parlare di maternità surrogata ma sostanzialmente il bambino ha poi vissuto solo con i due padri e mai con la madre. Il sospetto è quindi che per aggirare il divieto è stato concepito un bambino in modo naturale con una donna che sarà stata anche ricompensata per il servizio svolto con la promessa di non rivendicare nessun diritto sul figlio.
Comportamento in frode alla legge perchè ci troveremmo in presenza di una adozione simulata per coprire un contratto di maternità surrogata. Un escamotage a cui hanno fatto ricorso altre coppie se è vera la dichiarazione dell'Avvocato Pasqua Manfredi della Rete Lenford che ha assistito la coppia omo il quale afferma che “questa sentenza dimostra che, una volta esclusa la gravidanza per altri, non può ritenersi vietato dalla legge italiana un accordo di completamento della vita della coppia e nessuno ovviamente verrà a fare domande inopportune”.
Formalmente non sarà maternità surrogata ma sostanzialmente si. Oltre il danno la beffa perchè si inserirebbe nel nostro ordinamento la formalizzazione di una genitorialità multipla partendo dall'istituto dell'adozione in casi particolari per poi stravolgerne il significato.
Aspettiamo il riconoscimento della poligamia e della poliandria, etero e omo perchè disordine chiama disordine.