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La recente evoluzione della legislazione penale in Spagna, tra populismo, demagogia e disprezzo del diritto penale

H2O - Carmen Cortés Cañagueral
H2O - Carmen Cortés Cañagueral

Alla Professoressa Francesca Curi, grande amica e grande penalista

 

1. Alcune parole per il lettore italiano*

A febbraio del 2020 si è formato in Spagna un governo di coalizione tra il Partito socialista e un gruppo di piccoli partiti o movimenti raggruppati sotto il nome di “Unidas Podemos”.

Hanno deciso di usare la parola “unidas” anziché “unidos”, come sarebbe corretto nel plurale spagnolo, per evidenziare la loro vocazione femminista, e questo lasciava presagire alcune delle loro iniziative in materia penale. Ma sarebbe ingiusto attribuire a quel raggruppamento la totalità delle riforme della legislazione penale intraprese dal governo, attività che può qualificarsi “frenetica”, tanto da renderne difficile ordinarla secondo un criterio logico e coerente con una chiara politica penale. È certo che alcune di quelle riforme erano vantaggiose e necessarie – come, per esempio, la regolamentazione penale dell’eutanasia – ma questo non occulta l’incontinenza legislativa, che non può corrispondere ad alcuna politica criminale razionale.

Di seguito proverò a spiegare ai lettori non spagnoli quale è stata la produzione di progetti di legge, alcuni già approvati, in appena venti mesi di vita. Come indico nel titolo che do a queste pagine, il populismo, la demagogia, a volte femminista, che pure esiste, e il mancato rispetto della tecnica normativa sono state le note dominanti, con poche eccezioni.

Quando l’attuale governo ha iniziato la sua attività a metà del 2020, ha assunto le sue prime decisioni in materia di diritto penale o di diritto processuale penale. Una delle prime iniziative è stata quella di promuovere l’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, sempre rinviato, in sostituzione di quello vigente, che, seppur fortemente riformato, risale al XIX secolo. La nuova legge ha rappresentato un cambiamento fondamentale nel processo penale, poiché il principio accusatorio è stato rafforzato e, come in quasi tutti gli Stati europei, ha affidato alle Procure l’indagine sui reati e la promozione del processo, ponendo fine al tradizionale rito inquisitorio spagnolo affidato a giudici.

Non è stata l’unica modifica, ce ne sono state altre, e tutte auspicate dalla dottrina. Ma quando il governo ha presentato il progetto della legge processuale penale, vi è stata una grande delusione che ha spinto la maggior parte degli osservatori ad affermare che sarebbe stato meglio dimenticare di avere l’auspicato nuovo codice di procedura, poiché tutto è stato diluito da una “disposizione finale” la quale stabiliva che la nuova legge, se approvata, sarebbe entrata in vigore sei anni dopo la sua pubblicazione! nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, stabilendo così una vacatio legis mai conosciuta prima, e che, per la sua durata, eccedeva il tempo possibile di attività di un governo.

In sostanza: è stata presentata una legge, ma badando che non servisse a nulla. I motivi sono diversi, ma il più notevole è il timore del corporativismo dei giudici (in Spagna giudici e pubblici ministeri appartengono a carriere diverse) che sono assolutamente contrari ad accettare che la direzione delle indagini passi ai pubblici ministeri. Ma il risultato è stato chiaramente una presa in giro dell’opinione pubblica, sebbene la legge non sia stata ancora approvata.

Durante l’anno 2020 sono stati presentati diversi progetti di legge che avevano effetto sul diritto penale in tutto o in parte, alcuni dei quali sono stati approvati nel 2021 o in questo anno. Tra il 2020 e il 2021, nel frangente di pochi mesi, il codice penale è stato modificato in sei differenti occasioni. Già questa sarebbe, di per se stessa, una notizia meritevole di commento, poiché, sebbene qualcunque cosa possa avere una spiegazione, il fatto certo e reale rivela una certa frivolezza e, soprattutto, l’assenza di un autentico programma di interventi penali, che, secondo logica, avrebbero richiesto di essere avviati unitariamente.

Le modifiche del codice penale sono state di importanza assai diseguale, sebbene un’accorta logica legislativa avrebbe richiesto di convenire che tutto ciò che riguarda il diritto penale è sempre e necessariamente importante. Guardando all’insieme delle riforme, abbiamo che un numero elevato di norme del codice penale sono state oggetto di modifiche, ma c’è anche un ampio gruppo di riforme dedicate ai minori e ai disabili, distribuite tra diverse leggi, non solo penali. Non mi soffermerò sull’impatto delle riforme in queste altre leggi, perché richiederebbe uno spazio eccessivo, e mi limiterò a quanto accaduto o tentato nel codice penale, sia nelle norme di parte generale sia in quelle di parte speciale, e mi limiterò a quelle più significative, poiché un’analisi completa di tutte le riforme richiederebbe una lunghezza inadeguata per questo breve commento.

L’attività legislativa, quindi, è stata continua, e dovrebbe comprendere le riforme delle leggi penali che sono state annunciate ma non attuate, come il caso più notevole, la riforma dei reati di ribellione e sedizione, a parere di molti essenziale per dare una risposta più ragionevole agli eccessi degli indipendentisti, ma che non è stata ancora intrapresa e che sembra improbabile lo sia nei prossimi mesi.

Va anche menzionata la nuova disciplina dei crimini d’odio contro i bambini, gli anziani e i poveri, in larga misura del tutto superflua, poiché esiste già una circostanza aggravante generica che contempla questa dimensione personale, ma la ripetizione di una norma contava meno della pubblicità del governo. Nella tutela dei minori sono state introdotte nuove tipologie di reato, volte ad incriminare i comportamenti posti in essere attraverso mezzi tecnologici e di comunicazione, con particolare attenzione ai mezzi cibernetici, che creino gravi rischi per la vita e l’integrità dei minori.

Sono state introdotte modifiche anche in materia di riciclaggio, con nuove tipologie aggravate. Parimenti si è ampliato il novero dei reati di tratta di esseri umani, e certamente ognuna di queste modifiche, ed altre che non cito per non prolungare troppo questo breve commento, meriterebbe una propria analisi, ma non è possibile.

Qualsiasi selezione tematica rischia di cadere nel soggettivismo, e accetto di poter esserne accusato, ma credo che le questioni più rilevanti nella politica penale promossa dal governo spagnolo tra il 2020 e il 2022 siano state la regolamentazione dell’eutanasia, le modifiche dei reati di aggressione o abuso sessuale e, in terzo luogo, il progetto di abolire la prostituzione attraverso il diritto penale. Mentre scrivo, è pienamente in vigore solo la regolamentazione dell’eutanasia, che è stata un problema in sospeso per molti anni. Le altre due, escluso il riferimento ai minorenni, non hanno ancora raggiunto l’approvazione definitiva.

Riguardo a queste due riforme (aggressione sessuale e prostituzione) è necessario dire che sono le questioni in cui l’ideologia, il populismo, il radicalismo femminista, il disprezzo della realtà e la forzatura dei concetti giuridici sono stati più evidenti, poiché sono le materie in cui il governo ha creduto di essere chiamato a “fare la storia”.

Per questi motivi, accennerò brevemente a questi tre temi e, in seguito, farò un riferimento agli altri temi criminali che sono stati modificati o sono in corso di modifica.

Tra le novità, per molti la più notevole è stata quella designata come “regolamentazione dell’eutanasia”, espressione eccessiva ed equivoca, poiché non si tratta di questo ma solo di escludere l’intervento del diritto penale in determinate occasioni.

* Traduzione in italiano a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio, approvata dall’autore.

 

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