Il contratto di ormeggio

Nota a sentenza, Corte di cassazione, Civile, Sez. I, n. 5676 del 2026
Barche
Ph. Fabio Toto / Barche

Il contratto di ormeggio

Nota a sentenza, Corte di cassazione, Civile, Sez. I, n. 5676 del 2026

 

Abstract

With this short paper the Author wants to underline the cardinal point of an italian contract called “ormeggio” to analyze a recent judgement.

Riassunto

Il breve scritto si prefigge l’obiettivo di inquadrare sinteticamente il contratto di ormeggio per poi analizzare una recente sentenza del 2026. 

 

Il contratto di ormeggio in sintesi

<<Il Fallimento concludeva, invece, in relazione alle richieste formulate dalle parti attrici nei separati atti introduttivi, per la dichiarazione di nullità dei contratti di ormeggio per effetto dell’inopponibilità di tutti i provvedimenti dell’Autorità amministrativa e richiesta di conversione o riqualificazione degli originari contratti di ormeggio in “contratti atipici di utilizzo degli spazi acquei aventi natura ed efficacia obbligatoria tra le parti, oltre che natura mista, con esclusione di qualsiasi diritto reale”, eccependo l’impossibilità di conversione dei contratti in contratti traslativi della proprietà per essere “palese la volontà delle parti di attribuire solo un diritto di uso del posto barca>>.

Ebbene, se questa è la procedura di riqualificazione del contratto, allora occorre comprendere quali siano le caratteristiche del contratto secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie.

Al fine di fornire una definizione, può essere utile cominciare con il dire che siamo di fronte ad un contratto atipico produttivo di effetti obbligatori suddivisibile in due macrocategorie: 

1. Ormeggio senza custodia: il contratto consiste nel concedere uno spazio acqueo e tale concessione viene parificata alla locazione;

2. Ormeggio con custodia: il contratto consiste nel concedere uno spazio acqueo e tale concessione viene paragonata al contratto di deposito perché, una volta concesso il su indicato spazio, l’ormeggiatore è tenuto alla custodia della imbarcazione, (così, ex multis: E. Morace, Il contratto di ormeggio, https://morace.com).

Le due ipotesi di ormeggio così succintamente descritte rendono facilmente comprensibile per quale motivo spesso si tenda a qualificare lo schema (oppure i contratti ad esso affini) alla stregua anche di contratti misti. I frammenti di più schemi contrattuali sono infatti possibili.

 

I passaggi salienti della sentenza

<<Orbene, nel caso di specie, l’odierna parte ricorrente in via incidentale aveva, in realtà, dedotto proprio il carattere non demaniale degli spazi destinati a posto barca, oggetto di un contratto di ormeggio, e la conseguente piena disponibilità dei posti barca ed ormeggio gommoni, previa conversione del contratto nullo, essendo stato il medesimo concluso sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree; aveva, dunque, proposto domanda risarcitoria nei confronti delle Amministrazioni e di M. di P. s.r.l..

La riconosciuta natura privata dell’area - natura sulla quale è pacificamente calato il giudicato, non essendo stata proposta impugnazione sul punto -riveste un’incidenza determinante sulla giurisdizione in tema di domanda risarcitoria. Nella specie, deve escludersi che l’attività denunciata nel ricorso incidentale (e prima innanzi al giudice del merito) sia qualificabile come attuativa di un provvedimento avente natura autoritativa e deve invece affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura privata del porto turistico e, dunque, la natura eminentemente privatistica della “concessione”.

In realtà, il giudice amministrativo aveva stabilito che la controversia non involgeva l’esercizio di potestà pubblica e su questo punto vi è stata formazione del giudicato per mancata impugnazione, con l’evidente conseguenza che la questione risarcitoria non era attratta né dalla giurisdizione generale di legittimità degli atti né dalla giurisdizione esclusiva, che comunque implica che la materia attenga anche (indissolubilmente) a diritti soggettivi (C. cost. n. 204 del 2004).

Va pertanto affermata sulle domande proposte dalle odierne parti ricorrenti incidentali la giurisdizione del g.o., innanzi al quale va rimessa, in parte qua, la causa.

In conclusione, va statuito che, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale del fallimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, ai sensi dell’art. 383, 3° co. c.p.c., nella parte afferente alle domande avanzate nei confronti del Fallimento B.G. s.p.a. e proprio perché tali domande - originariamente avanzate da G.H.S. -GHS S.p.A., L.A. s.r.l. e M. - dovevano essere coltivate  innanzi al giudice del concorso>>.

Al di là della qualificazione del contratto di ormeggio come contratto atipico, una ulteriore distinzione, capace di incidere sul riparto di giurisdizione e sulla validità o invalidità del contratto, è quella inerente alla qualificazione giuridica del bene su cui esso insorge: se bene demaniale (in generale, bene pubblico) oppure se bene privato.

 

3na lieve critica

Le informazioni sin qui raccolte rendono facile comprendere per quale motivo il contratto sia definito atipico e ad effetti obbligatori. Chi scrive, tuttavia, sostiene che siano solamente i contratti in cui il contratto di ormeggio può essere convertito in ipotesi di nullità a poter essere misti e non il contratto di ormeggio stesso (che diverge dal contratto di noleggio, spesso qualificato come contratto misto). La ragione è semplice: non è sufficiente l’appiattimento sul contratto di deposito o di locazione per qualificare uno schema come misto. Occorre, infatti, una fusione di più frammenti di schemi differenti, i quali, tuttavia, non vengono quasi mai tutti individuati. Appare a chi scrive allora, in difetto di identificazione esplicita, più corretto parlare di contratto atipico tout court che, in base al singolo caso concreto e non come regola generale, può anche essere qualificato come misto.

 

Conclusioni

In chiusura, si riportano le conclusioni della sentenza citata.

<<La sentenza impugnata va inoltre cassata in accoglimento del ricorso incidentale non condizionato, con l’affermazione della giurisdizione del g.o. per le domande risarcitorie avanzate da L.A. s.r.l. e M. nei confronti di Marina di Portorosa s.r.l., Assessorati della regione Sicilia – ambiente e territorio e bilancio e tesoro, Presidenza della Regione siciliana, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Milazzo, con necessario rinvio innanzi al Tribunale di Messina.

Sul punto va infatti ricordato che, in tema di giurisdizione, l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. – che, nel caso in cui la sentenza del giudice di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, prevede che il giudizio deve essere, ora, riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non già avanti a quello di primo grado – è operante solo per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024). Nel caso di specie il ricorso per cassazione è stato notificato in data 15.06.2020 e dunque ricade sotto l’egida applicativa della precedente legge processuale.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale; assorbiti i restanti motivi del ricorso stesso ed i ricorsi incidentali condizionati; accoglie il ricorso incidentale non condizionato nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata senza rinvio per quanto concerne le pretese avanzate nei confronti del Fallimento B.G. s.p.a. e compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti della relativa controversia; cassa la sentenza medesima in relazione al capo concernente le domande risarcitorie proposte nei confronti di Marina di Portorosa s.r.l., Assessorati della regione Sicilia – ambiente e territorio e bilancio e tesoro, Presidenza della Regione siciliana, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Milazzo e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità>>

Testo creato il 15 Giugno 2026.