Crisi delle categorie del diritto internazionale: libertà di navigazione e qualificazione giuridica delle operazioni navali in alto mare

Libertà di navigazione
Libertà di navigazione

Crisi delle categorie del diritto internazionale: libertà di navigazione e qualificazione giuridica delle operazioni navali in alto mare

 

Nel diritto internazionale contemporaneo la disciplina delle operazioni navali in alto mare si fonda principalmente sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), il cui articolo 87 consacra la libertà di navigazione quale principio strutturale dell’ordinamento giuridico degli spazi marittimi internazionali. Tale libertà costituisce una delle espressioni fondamentali del principio di uso comune degli spazi internazionali e si coordina con il sistema della Carta delle Nazioni Unite del 1945, in particolare con l’articolo 2, paragrafo 4, che vieta la minaccia o l’uso della forza nelle relazioni internazionali, e con l’articolo 51, che disciplina l’ipotesi della legittima difesa individuale e collettiva. La crescente intensificazione delle operazioni navali in aree strategiche quali il Mar Rosso, il Mar Cinese Meridionale e l’Indo-Pacifico evidenzia tuttavia una progressiva difficoltà del diritto internazionale contemporaneo nel distinguere tra esercizio della libertà di navigazione, deterrenza strategica e minaccia implicita dell’uso della forza. Le recenti operazioni di sicurezza marittima condotte dagli Stati coinvolti nelle principali alleanze occidentali nel Mar Rosso, così come le Freedom of Navigation Operations (FONOPs) statunitensi nel Mar Cinese Meridionale, mostrano come la presenza militare in alto mare venga sempre più frequentemente utilizzata quale strumento di pressione strategica e di influenza internazionale. Il nodo interpretativo non riguarda la legittimità astratta della presenza di unità navali militari in acque internazionali, che costituisce espressione fisiologica della libertà degli spazi marittimi, bensì la qualificazione giuridica delle condotte statali quando tali presenze si inseriscono in contesti di elevata tensione internazionale e assumono una funzione di pressione nei confronti di altri soggetti sovrani. In tali ipotesi, la valutazione giuridica non può essere limitata al singolo atto materiale, ma deve investire la condotta complessiva dello Stato, il contesto internazionale di riferimento, le modalità operative impiegate e gli effetti concretamente prodotti sull’equilibrio delle relazioni tra Stati. In questa prospettiva assume rilievo centrale il principio di non intervento negli affari interni degli Stati, riconosciuto quale norma consuetudinaria del diritto internazionale generale. La Corte Internazionale di Giustizia, nella sentenza Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (1986), ha chiarito che il divieto di intervento comprende ogni forma di coercizione idonea a incidere sulle scelte sovrane di uno Stato, anche in assenza di un impiego diretto della forza armata, collegandolo funzionalmente al divieto di uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta ONU. Tale impostazione si inserisce in una più ampia evoluzione giurisprudenziale. Già nel caso Corfu Channel (1949), la Corte Internazionale di Giustizia aveva affermato la centralità della libertà di navigazione negli stretti internazionali, evidenziando tuttavia che la valutazione della liceità delle operazioni navali non può prescindere dal contesto fattuale e dalla tutela della sovranità dello Stato costiero. Successivamente, nel caso Oil Platforms (2003), la Corte ha ribadito la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti di necessità e proporzionalità ai fini della legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta ONU. La Corte Internazionale di Giustizia, nella Advisory Opinion sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari del 1996, ha inoltre precisato che la nozione di “minaccia della forza” deve essere valutata in relazione all’eventuale illegittimità dell’uso della forza cui essa è collegata, confermando la centralità del contesto e della finalità strategica nella qualificazione giuridica delle condotte statali. Ulteriori elementi interpretativi emergono dalla prassi arbitrale internazionale. Il lodo South China Sea Arbitration (2016) ha infatti evidenziato il crescente intreccio tra rivendicazioni marittime, presenza militare e strumenti di pressione strategica, confermando la progressiva militarizzazione degli spazi marittimi internazionali. L’emersione della nozione di deterrenza militare si colloca in questa zona di indeterminatezza normativa. La deterrenza rappresenta una componente strutturale delle relazioni internazionali contemporanee, ma non trova una compiuta tipizzazione nel diritto internazionale positivo. Ne deriva una collocazione intermedia: essa non è di per sé illecita, ma neppure integralmente sottratta a valutazione giuridica, poiché può tradursi, in determinate circostanze, in una forma di pressione incompatibile con il principio di non intervento o con il divieto di minaccia dell’uso della forza. In tale contesto assume rilievo anche la Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1970, che stabilisce il principio secondo cui nessuno Stato può ricorrere a misure coercitive dirette a subordinare l’esercizio dei diritti sovrani di un altro Stato. Pur non vincolante, essa costituisce parametro interpretativo essenziale del divieto di intervento. Sul piano del diritto internazionale umanitario marittimo, il San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea del 1994 rappresenta un ulteriore riferimento sistematico per la ricostruzione delle regole applicabili alle operazioni navali, pur non avendo natura vincolante. La crescente integrazione tra capacità navali, aeree, cibernetiche, informazionali e satellitari nelle operazioni militari contemporanee accentua ulteriormente tale ambiguità strutturale, rendendo sempre meno netta la distinzione tra pace e conflitto armato sulla quale si fonda l’impianto originario della Carta delle Nazioni Unite. Ne deriva una difficoltà crescente nell’applicazione delle categorie tradizionali del diritto internazionale della forza a fenomeni di coercizione ibrida e multidominio. Tale problematica assume particolare rilievo anche nell’ordinamento italiano. Gli articoli 10 e 117 della Costituzione disciplinano il rapporto tra diritto internazionale e ordinamento interno. L’articolo 10, comma 1, prevede l’adattamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, mentre l’articolo 117, primo comma, vincola la potestà legislativa al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e dagli obblighi sovranazionali. In tale prospettiva, la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 (Granital), ha delineato un modello di integrazione tra dimensione interna e sistema internazionale fondato sul coordinamento tra ordinamenti e sul rispetto dei principi fondamentali dell’assetto costituzionale. A tali disposizioni si affianca l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consentendo limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. A tale quadro si collega altresì l’articolo 78 della Costituzione, che attribuisce alle Camere la deliberazione dello stato di guerra e il conferimento dei poteri necessari al Governo, confermando la centralità del controllo parlamentare sull’impiego della forza armata. Il sistema costituzionale italiano in materia di difesa si completa con l’articolo 52 della Costituzione, che qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, collocando l’impiego della forza armata entro una dimensione pienamente costituzionalizzata. Già con la sentenza n. 183 del 1973 (Frontini), la Corte costituzionale aveva affermato che l’ingresso di obblighi internazionali incontra il limite dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona. La successiva sentenza n. 238 del 2014 ha ulteriormente chiarito che l’apertura dell’ordinamento italiano al diritto internazionale non può tradursi in una compressione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili, consolidando la teoria dei controlimiti. La giurisprudenza costituzionale ha inoltre ribadito che le limitazioni di sovranità di cui all’articolo 11 trovano giustificazione esclusivamente nell’ambito di ordinamenti internazionali orientati alla pace e alla sicurezza collettiva. La Corte di cassazione ha riconosciuto costantemente il rilievo diretto delle norme consuetudinarie internazionali nell’ordinamento interno ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione, confermando la permeabilità del sistema italiano al diritto internazionale generale. Le Sezioni Unite, nella sentenza Ferrini (2004), hanno inoltre ammesso la limitazione dell’immunità giurisdizionale degli Stati in presenza di violazioni gravi dei diritti fondamentali, contribuendo a una lettura costituzionalmente orientata dei rapporti tra ordinamento interno e diritto internazionale. Ulteriori profili emergono dalla legge n. 185 del 1990 in materia di esportazione di armamenti, che subordina le attività del settore difesa al rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali e del divieto di esportazione verso Paesi responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario. La disciplina delle missioni internazionali è stata inoltre razionalizzata dal decreto-legge n. 209 del 2008 e dalla legge quadro n. 145 del 2016, che hanno rafforzato il controllo parlamentare sulle operazioni militari all’estero e sulla partecipazione italiana a missioni multilaterali. La prospettiva comparata europea evidenzia differenti modelli costituzionali di disciplina dell’impiego della forza armata. In Germania, il Bundesverfassungsgericht ha elaborato la dottrina del Parlamentsheer, che attribuisce al Parlamento un ruolo determinante nell’autorizzazione delle missioni militari esterne. In Francia, il modello costituzionale attribuisce un ruolo primario all’Esecutivo, pur con il controllo parlamentare successivo previsto dall’articolo 35 della Costituzione. In Spagna, il sistema costituzionale combina prerogative governative e controllo parlamentare nell’ambito della legislazione organica sulla difesa. Tale pluralità di modelli incide direttamente sulle dinamiche di partecipazione italiana alle operazioni multilaterali condotte nell’Unione europea e nell’Alleanza Atlantica, ponendo questioni di coordinamento giuridico tra ordinamenti e di compatibilità tra differenti livelli di controllo costituzionale sull’uso della forza. La partecipazione italiana alle operazioni nel Mediterraneo e nel Mar Rosso evidenzia concretamente la crescente difficoltà di distinguere tra attività di sicurezza marittima, tutela della libertà di navigazione, operazioni di deterrenza e proiezione strategica della forza. In particolare, le missioni EUNAVFOR MED e Aspides mostrano come le moderne operazioni navali integrino simultaneamente finalità di sicurezza collettiva, tutela delle rotte commerciali, contrasto alle minacce ibride e stabilizzazione internazionale. In questo quadro complessivo, il diritto internazionale contemporaneo appare caratterizzato da una progressiva erosione della capacità descrittiva delle categorie tradizionali dell’uso della forza, sempre meno idonee a qualificare fenomeni di coercizione ibrida e multidominio. La progressiva sovrapposizione tra libertà di navigazione, deterrenza strategica e proiezione multidominio della forza evidenzia pertanto una crisi strutturale delle categorie tradizionali del diritto internazionale della sicurezza collettiva, sempre meno idonee a qualificare fenomeni coercitivi caratterizzati da elevata complessità tecnologica, istituzionale e ordinamentale.