La crisi dell’ordinamento giuridico internazionale tra divieto dell’uso della forza, sovranità statale e responsabilità per violazione di obblighi erga omnes
La crisi dell’ordinamento giuridico internazionale tra divieto dell’uso della forza, sovranità statale e responsabilità per violazione di obblighi erga omnes
L’attuale fase delle relazioni internazionali sollecita una riflessione giuridica che non può essere confinata all’analisi descrittiva della prassi statale, ma deve interrogarsi sulla tenuta strutturale dell’ordinamento giuridico internazionale quale sistema normativo coerente e vincolante. Ciò che emerge con evidenza è una progressiva frattura tra la normatività formalmente vigente e la condotta concreta degli Stati, frattura che non si esaurisce in una fisiologica difficoltà applicativa, ma assume i contorni di una vera e propria crisi di legalità internazionale. Il diritto internazionale pubblico si fonda su un complesso di norme primarie e secondarie chiaramente individuabili, a partire dalla Carta delle Nazioni Unite; tuttavia, tali norme vengono sempre più spesso reinterpretate in modo estensivo o strumentale, quando non apertamente aggirate, per adattarle alle esigenze strategiche degli Stati. In questo contesto, il principio di uguaglianza sovrana sancito dall’art. 2, par. 1, della Carta ONU rischia di essere svuotato di contenuto, trasformandosi da regola vincolante in affermazione formale. La sovranità statale, fondamento ontologico dell’ordinamento internazionale e criterio primario di imputazione delle condotte statali, trova riconoscimento tanto nel diritto internazionale consuetudinario quanto in quello pattizio, e rappresenta il fondamento dell’indipendenza giuridica degli Stati. Tuttavia, la sovranità non può più essere considerata un potere illimitato. La sua configurazione attuale è quella di una competenza giuridicamente delimitata, condizionata dal rispetto degli obblighi internazionali derivanti da trattati vincolanti, diritto consuetudinario e norme imperative (per esempio, jus cogens in materia di divieto di uso della forza e tutela dei diritti umani fondamentali). L’adesione a strumenti multilaterali in materia di diritti umani ha inciso in maniera irreversibile sulla sfera di competenza interna, determinando un processo di autolimitazione volontaria che trova fondamento nell’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (principio pacta sunt servanda). Gli obblighi derivanti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), dalla Convenzione contro la tortura (1984), dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) e dai Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra costituiscono obblighi giuridici vincolanti, la cui violazione comporta responsabilità internazionale. Ne consegue che l’esercizio della potestà coercitiva statale nei confronti degli individui deve essere valutato alla luce di parametri esterni, quali legalità, necessità, proporzionalità e non arbitrarietà. Tali principi, sanciti dalla dottrina e dalla giurisprudenza internazionale (Nicaragua v. United States, Oil Platforms, Armed Activities on the Territory of the Congo), non sono meri standard etici, ma criteri di legittimità vincolanti per l’azione statale. La violazione grave o sistematica di tali parametri integra un illecito internazionale ai sensi degli artt. 1 e 2 degli Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (CDI, 2001). Il divieto della minaccia e dell’uso della forza armata, sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta ONU, costituisce norma jus cogens, derogabile unicamente nei casi di autorizzazione del Consiglio di Sicurezza (Capitolo VII, Carta ONU) o di autodifesa individuale o collettiva (art. 51, Carta ONU), nel rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità. La Corte internazionale di giustizia ha ribadito la rigidità di tali limiti in più occasioni, tra cui Nicaragua v. United States, Oil Platforms e Armed Activities on the Territory of the Congo, chiarendo che interpretazioni estensive come autodifesa preventiva o atti contro attori non statali sono prive di fondamento normativo. La violazione di tali obblighi costituisce illecito internazionale e attiva la responsabilità dello Stato, estendendosi a obblighi erga omnes, come chiarito dalla CIJ nel caso Barcelona Traction. Questo regime di responsabilità rafforza la dimensione oggettiva dell’ordinamento internazionale, confermando la sua autonomia rispetto alla mera volontà statale. Il diritto consuetudinario integra e rafforza queste norme: il principio di non uso della forza, la protezione dei civili in conflitto armato e il rispetto dei diritti fondamentali sono consolidati nella prassi statale, nei tribunali internazionali e nei trattati multilaterali. Strumenti come le Rules of Engagement e le Regole di Harvard sul diritto della guerra costituiscono codificazioni consuetudinarie applicabili in contesti bellici e di occupazione. La responsabilità individuale per crimini internazionali rappresenta un presidio imprescindibile. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale sancisce la punibilità di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, integrando responsabilità personale con limiti procedurali delle immunità funzionali e personali. La CIJ, nelle sentenze Arrest Warrant e Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), ha chiarito che le immunità degli Stati e dei loro organi sono norme autonome, la cui compressione non può essere giustificata dalla gravità delle violazioni. Analogamente, i tribunali internazionali, ICTY (Tadić, Kunarac, Čelebići) e ICC (Lubanga, Bemba, Al Mahdi), mostrano come la responsabilità individuale si applichi anche in contesti complessi, garantendo coerenza tra norme e prassi. Nel loro complesso, tali dinamiche rivelano una crisi profonda dell’ordinamento internazionale, non sul piano formale, ma sostanziale. Le norme fondamentali continuano a esistere, ma la loro applicazione selettiva ne mina la funzione regolatrice, riducendo il diritto internazionale a strumento retorico della politica statale. Tuttavia, l’ordinamento sopra descritto è il risultato di un lungo processo di portata storica, con innumerevoli approssimazioni successive, partecipato da moltissimi attori internazionali: quasi tutti gli stati del mondo, istituzioni, organizzazioni. È accaduto perché il suo scopo è di interesse primario, spesso esistenziale per molti di essi: a turno, quasi tutti. Questo interesse non svanisce perché in una fase geopolitica di grande disordine visioni predatorie e opportunistiche prevalgono, con effetto domino sulla scena globale. In questo contesto, il ruolo del giurista è riaffermare la normatività delle regole, promuovendone applicazione uniforme e coerente. Ma ancor più, il ruolo delle leadership con una visione oltre il contingente è, pur dissuadendo l’uso della forza con la forza, rafforzare una narrativa e tutte le possibili iniziative per ricostruire un ordine meno pericoloso e spiralizzante dei conflitti. Il diritto internazionale non può sopravvivere come semplice linguaggio retorico delle relazioni internazionali: esso deve restare un sistema di limiti effettivi, capace di prevenire derive unilaterali e di garantire la tutela dei principi fondamentali, pena il ritorno a una logica di forza incompatibile con l’idea stessa di ordinamento giuridico e dell’interesse ultimo dell’umanità, inclusi gli stati che lo sfidano.