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Art. 91

Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [Codice di procedura civile 277], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte [Codice di procedura civile 97, 306, 385, 391, 449, 633, n. 2] e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa [Codice di procedura civile 54]. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480] sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 152-bis].

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

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