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Art. 93

Distrazione delle spese

Il difensore con procura [Codice di procedura civile 83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [Codice di procedura civile 287, 288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 75].

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