La “lieve entità quantitativa” nello smercio o nella coltivazione di stupefacenti

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La “lieve entità quantitativa” nello smercio o nella coltivazione di stupefacenti

 

La ratio del comma 5 Art. 73 TU 309/90

Ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente Articolo, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 ad euro 10.329”.

Nella Dottrina e nella Giurisprudenza degli Anni Duemila, ci si è chiesti se la ratio della lieve entità, in tema di stupefacenti, potesse o meno essere vincolata a valori-soglia ponderalmente pre-costituiti, dunque oggettivamente e materialmente certi. Ovverosia, come denunziato da Lancia & Pacella (2022)[1], il comma 5 Art. 73 TU 309/90 non è vincolato a parametri numerici e questo crea “un quadro interpretativo estremamente frammentato ed incerto”. Sempre Lancia & Pacella (ibidem)[2] affermano che manca, con afferenza al criterio della lieve entità, una “integrazione tassativizzante” che conferisca una sufficiente determinatezza ai parametri della modalità, delle circostanze, dei mezzi, ma soprattutto della qualità e della quantità. Del resto, come dimostra il comma 2 Art. 80 TU 309/90, apprestare valori numerici standard aumenta la certezza del Diritto e consente unità esegetica ai Magistrati, che, grazie a cifre prestabilite, non rischierebbero più di perdersi in un'ermeneutica eccessivamente soggettiva e non sempre condivisa da tutti i distretti dell'AG di merito.

Anche De Blasis (2023)[3] ha sottolineato che occorre, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, “una soglia quantitativa orientativa che discrimini – sul piano interpretativo e applicativo – la lieve entità dalle fattispecie più gravi, con riferimento alle sostanze stupefacenti più diffuse sul mercato italiano: cocaina, eroina, haschisch e marjuana”. Entro tale ottica, per la prima volta, nella VI Sezione della Suprema Corte, Cass., sez. pen. VI, 25 novembre 2022, n. 45061 ha riconosciuto la precettività del comma 5 Art. 73 TU 309/90 basandosi su “valori-soglia quantitativo-numerici” predisposti dall'Ufficio per il processo. Dopo Cass., sez. pen. VI, 25 novembre 2022, n. 45061, la Dottrina penalistica si è divisa. P.e., De Blasis (ibidem)[4] si è dichiarato favorevole ad un'esegesi algebrico-ponderale della lieve entità, mentre Amato (2022)[5] e Lombardi (2022)[6] hanno espresso parere negativo. Da menzionare è pure L'Ufficio del Massimario e del Ruolo (2023)[7], il quale non ha escluso, nell'interpretazione del comma 5 Art. 73 TU 309/90, “una particolare [e nuova, ndr] attenzione al ruolo svolto dal parametro quantitativo”. Tuttavia, non mancano le voci dissenzienti. P.e., Cass., SS.UU., 9 novembre 2018, n. 51063. Murolo ha preferito mettere in risalto la pari dignità dei cinque parametri esposti nel comma 5 Art. 73 TU 309/90; più nel dettaglio, Sezioni Unite Murolo del 2018 hanno rilevato che bisogna diffidare “dall'individuazione, in sede ermeneutico-giurisprudenziale, dall'ipostatizzazione delle [sole, ndr]soglie quantitative espressive della lieve entità del fatto [poiché] è necessaria la valorizzazione congiunta di tutti [i cinque] indici normativi”.

Anche in Dottrina, Toriello (2019)[8] ha ribadito che “sarebbe erroneo, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, isolare ed assolutizzare soltanto la quantità dello stupefacente senza contestualizzare la fattispecie delittuosa anche alla luce degli altri quattro parametri. Sempre Toriello (ibidem)[9] precisa la pari dignità esegetica di tutti i cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, anche perché, nell'intento del Legislatore, la lieve entità quantitativa della sostanza “è espressa in termini elastici o, comunque, non numerici”.

 

La lieve entità quantitativa

Senza dubbio, il comma 5 Art. 73 TU 309/90 non è una norma pacifica sotto il profilo interpretativo. A tal proposito, Piffer (2021)[10] ha giustamente notato che “l'ipotesi della lieve entità del fatto è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, che, a più riprese, hanno modificato la fisionomia normativa della disposizione, andando ad incidere tanto sulla relativa natura giuridica, quanto sul piano della comminatoria edittale”. Basti pensare, ad esempio, che il DL 146/2013 ha trasformato la lieve entità da circostanza attenuante a fattispecie autonoma di reato. Inoltre, si consideri pure che, in origine, il comma 5 Art. 73 TU 309/90 distingueva tra la minore sanzionabilità delle droghe leggere e la maggiore severità nei confronti delle droghe pesanti; viceversa, la L. 49/2016 ha unificato i limiti edittali tanto per la cannabis quanto per le altre sostanze “dure”, pur se il DL 36/2014 ha abbassato il limite massimo della pena detentiva

Ognimmodo, a prescindere dai dettagli, consta sicuramente che la lieve entità ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 è nata per mitigare la severità complessiva dell'Art. 73 TU 309/90, che è e rimane tutt'oggi uno dei più retribuzionisti testi normativi europei in tema di stupefacenti. Similmente, Di Giovine (2020)[11] mette in risalto che “il comma 5 Art. 73 TU 309/90 è una vera e propria valvola di sfogo del sistema, idonea a sottrarre i fatti caratterizzati da una minore gravità al severo trattamento sanzionatorio previsto per le figure delittuose di cui ai commi precedenti”. Analogamente, nella Giurisprudenza di legittimità, Sezioni Unite Murolo del 2018 hanno evidenziato che il comma 5 Art. 73 TU 309/90 “rispetta i canoni dell'offensività e della proporzionalità sanzionatoria” nell'ambito di un Art. 73 TU 309/90 caratterizzato da limiti edittali eccessivamente elevati e, dunque, bisognosi di un temperamento istituzionale, soprattutto quando la lieve entità tange situazioni meno gravi, come lo spaccio di canapa presso la popolazione in età adolescenziale. A titolo incidentale, tuttavia, Bandini & Stallone & Zanacca (2019)[12] hanno riconosciuto al Legislatore il merito di non aver mai mutato o integrato l'essenza dei cinque parametri citati dal comma 5 Art. 73 TU 309/90, il che non toglie la difficoltà di riempire di significato i suddetti criteri.

Negli Anni Venti del Duemila, gli interpreti hanno tentato di far prevalere la sola “lieve entità numerico-ponderale”, ma non v'è dubbio, come rimarcato da Donelli (2016)[13], che il Legislatore, come sempre, non ha ben determinato il contenuto precettivo dei cinque parametri qui in esame, con la conseguente creazione inevitabile di “una larghissima componente di discrezionalità nelle mani del giudice”. Ecco, di nuovo, il problema, tipicamente italico, di una Giurisprudenza che viene a risolvere le lacune e le antinomie di un testo de jure condito contrario alla ratio della determinatezza e della prevedibilità legale. Sicché, anche con attinenza alla lieve entità, il Magistrato diviene, pur non avendone titolo, fonte di produzione del Diritto. Provvidenzialmente, Sezioni Unite Murolo del 2018 ha fissato un punto fermo, ovverosia si richiede al giudice del merito “una valutazione complessiva del fatto, alla luce di [tutti] i cinque indici […] salva la possibilità di escludere l'applicabilità del comma 5 Art. 73 TU 309/90 nel caso in cui uno solo dei criteri presenti un valore negativo così rilevante da prevalere sugli altri”. Dunque, Sezioni Unite Murolo del 2018 conferma la pari precettività di tutti i cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90

Come notato da Palazzo (1994)[14], la Giurisprudenza, in molti Precedenti che hanno preparato la strada a Sezioni Unite Murolo 2018, ha più e più volte invitato il Magistrato del merito alla c.d. “considerazione globale del fatto”, ma, vista l'eccessiva genericità di tale asserto, prevalgono, in definitiva, i criteri della quantità e della qualità, che sono anche i meno esposti a divagazioni soggettivistiche da parte del Magistrato, probabilmente perché la quantità e la qualità sono intimamente connesse a riferimenti numerici oggettivamente e quasi algebricamente certi. In effetti, pure Bandini & Stallone & Zanacca (ibidem)[15] rilevano che “il quantum di principio attivo della sostanza oggetto della condotta ha tradizionalmente rivestito un ruolo primario nel giudizio sulla lieve entità, risultando di frequente richiamato quale indice negativo assorbente [dunque prevalente sugli altri, ndr]”. Torna, nuovamente, il pregio dei criteri esegetici numerico-ponderali, i quali massimizzano la materialità oggettiva dell'approccio ermeneutico e minimizzano la libera o la troppo libera discrezionalità del Magistrato. Anche Piffer (ibidem)[16] sottolinea che i due indici della quantità e della qualità “sono un prius logico rispetto all'operare degli altri [tre] criteri”.

D'altra parte, un valore numerico è decisamente più determinato e comodo nella contestualizzazione della fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. Anzi, a ben vedere, la ratio della “quantità”, nell'intero TU 309/90, ha rivestito, sin dal 1990, un' importanza basilare pure nell'ambito di dati normativi diversi. P.e., la quantità, anche in Giurisprudenza, è stata fondamentale per distinguere lo spaccio penalmente rilevante dal consumo personale amministrativisticamente rilevante. Oppure, si ponga mente alla ratio quantitativa della “dose media giornaliera”, che, se superata ponderalmente di 7 o 8 volte, esclude la precettività del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Oppure ancora, in Dottrina, si è notato che, dopo il referendum che ha abrogato la nozione di dose media giornaliera, si è creato il parametro della “modica quantità”, anch'esso decisivo nel contesto del comma 5 Art. 73 TU 309/90, la cui applicabilità è o, comunque, era esclusa nella fattispecie del possesso di un “quantitativo non modico”.

Di nuovo, torna la prevalenza di una “lieve entità eminentemente quantitativa” in cui gli altri quattro indici passano in secondo piano. Pertanto, la quantità “domina” sugli altri quattro parametri in tema di lieve entità. Un altro esempio della assolutizzazione della quantità è dato pure dalla nozione di “quantità massima detenibile” (QMD) ex L. 49/2006. Anche la QMD, come si nota, reca una natura ponderale numericamente certa; sicché Bandini & Stallone & Zanacca (ibidem)[17] parlano di “centralità dell'elemento quantitativo rispetto agli altri [quattro] indici normativi”. Quindi, ancora una volta, la Dottrina e la Giurisprudenza manifestano un comprensibile favor nei confronti di una ratio oggettiva, materiale, fattuale e non troppo discrezionale, ovverosia in grado di far prevalere convincimenti non opportuni del giudice. Giova pure ricordare il criterio quantitativo della c.d. “dose media singola”, che conferma, nel contesto del comma 5 Art. 73 TU 309/90, la natura fondamentale della ratio quantitativa, che spesso “assorbe” gli altri quattro parametri.

Lancia & Pacelli (ibidem)[18] hanno notato che la Suprema Corte, negli Anni Dieci del Duemila, è tornata, in linea con Sezioni Unite Murolo del 2018, ad una “valutazione complessiva” di tutti i cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. Più nel dettaglio, le predette Dottrinarie hanno asserito che “fermo il ruolo spesso decisivo tradizionalmente svolto dall'elemento quantitativo, occorre, tuttavia, evidenziare come la Giurisprudenza, nel contesto di un approccio interpretativo volto al progressivo ampliamento dell'ambito applicativo della fattispecie della lieve entità, non più considerata eccezionale e limitata alle ipotesi del piccolo spaccio dal disvalore necessariamente minimo, abbia di recente autorevolmente ribadito la necessità di una valutazione complessiva dei [cinque] criteri normativi di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90, implicitamente ridimensionando il peso – spesso assorbente – che al dato ponderale veniva attribuito in sede di valutazione del fatto concreto”.

Come si può notare, Lancia & Pacella (ibidem)[19] non negano il carattere prioritario del dato ponderale-quantitativo, ma invitano l'interprete a non obliare l'altrettanto importante ruolo degli altri quattro criteri. Ciò che viene richiesto al giudice del merito è una contestualizzazione “completa e complessiva” che valorizzi tutte le cinque rationes di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90, anche se è innegabile l'oggettività e la fattualità incontrovertibilmente certa del dato della “quantità”. Del pari, anche Bandini & Stallone & Zanacca (ibidem)[20] parlano anch'essi di una “valutazione complessiva” dei cinque parametri della lieve entità. Nel concreto, Sezioni Unite Murolo del 2018, in sintonia con tale tendenza alla “complessività” del giudizio, ha affermato quanto si debba tornare alla “imprescindibilità di una globale valutazione di tutti i [cinque] dati sintomatici descritti dalla norma [ex comma 5 Art. 73 TU 309/90] e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi”.

Ecco che, in linea con la Dottrina prevalente degli Anni Duemila, Sezioni Unite Murolo del 2018 rigetta l'ipostatizzazione del solo valore della “quantità”, anche se si tratta del parametro maggiormente oggettivo e concreto/concretizzante. Sempre Sezioni Unite Murolo del 2018 ha ribadito, nelle proprie Motivazioni, che “[bisogna] valorizzare una considerazione complessiva di [tutti i cinque] indici normativi […] [anche se] da tale percorso valutativo non può essere escluso l'elemento che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale, ossia, appunto, quello quantitativo”. Pertanto, Sezioni Unite Murolo del 2018, in buona sostanza, reputa che la ratio della “quantità” è importante ancorché non degna di un'assolutizzazione tale da annichilire o sminuire il ruolo “complessivo” degli altri quattro indici della lieve entità.

 

Il criterio ponderale nell'analisi della lieve entità

Nella Giurisprudenza di legittimità degli Anni Duemila, Sezioni Unite Murolo del 2018 è assai condivisa allorquando essa rimarca che bisogna “valutare la concreta dimensione offensiva del fatto guardando a tutti i [cinque] indici normativi richiamati dal comma 5 Art. 73 TU 309/90”. In effetti, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, analizzando più di 300 Sentenze del 2022, in tema di lieve entità, ha osservato che il dato ponderale non è più assolutizzato come avveniva negli Anni Novanta del Novecento, poiché Sezioni Unite Murolo del 2018 ha consacrato la prevalenza di una “considerazione complessiva di tutti i cinque indici normativi”. Dunque, la “quantità” è decisiva, ancorché non assolutizzata. Più nel dettaglio, la Suprema Corte, nel 2022, ha reputato “decisivo” il “solo” parametro della “quantità” in 22 Sentenze su 91 aventi ad oggetto la cocaina, 7 Sentenze su 35 aventi ad oggetto l'eroina, 9 Sentenze su 27 aventi ad oggetto l'haschisch e 13 Sentenze su 28 aventi ad oggetto la marjuana. Quindi, sono lontani i tempi in cui il criterio ponderale predominava in modo assoluto ed assolutizzante sugli altri quattro indici della lieve entità.

D'altra parte, soprattutto con attinenza alla cannabis, può capitare che la quantità sia “ingente”, ma il tenore drogante infimo. Anche nei casi dell'eroina e della cocaina, accade spesso che la sostanza sia ponderalmente apprezzabile, ma la “qualità” sia scarsa; nel qual caso viene meno l'offensività e la pericolosità anti-sociale ed anti-giuridica della fattispecie infrattiva. Vista la convivenza tra “esaltazione” e, viceversa, “contestualizzazione” del dato ponderale, Ufficio del Massimario e del Ruolo (ibidem)[21] ha parlato di una “apparente schizofrenia” della Corte di Cassazione nell'ermeneutica del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Anzi, molte volte, nei Precedenti di legittimità, non è uniforme il “limite” quantitativo che conduce o meno al riconoscimento della lieve entità.

A tal proposito, Lancia & Pacella (ibidem)[22], sempre sul tema della fissazione ponderale della “quantità lieve”, hanno notato che “[esiste] una significativa oscillazione relativamente ai quantitativi minimi e massimi per l'applicazione della fattispecie della lieve entità, con una conseguente estesa area di interferenza tra la lieve entità e le fattispecie più gravi di cui ai commi 1 e 4 Art. 73 TU 309/90”. In effetti, anche a parere di chi redige, sarebbe utile fissare limiti numerico-ponderali nell'interpretazione del lemma “quantità” all'interno del comma 5 Art. 73 TU 309/90. D'altra parte, analoga operazione interpretativa è stata operata pure nel caso della nozione di “ingente quantità” ex comma 2 Art. 80 TU 309/90.

L'Ufficio per il processo presso la VI Sezione della Cassazione ha analizzato circa 400 Precedenti di legittimità emessi nel triennio 2020-2022 ed aventi ad oggetto la lieve entità in tema di cocaina, eroina, haschisch e marjuana. In particolar modo, la VI Sezione mirava a stabilire le quantità entro le quali la Suprema Corte è solita applicare il comma 5 Art. 73 TU 309/90 e, viceversa, i limiti ponderali oltre i quali diventano precettivi i commi 1 e 4 Art. 73 TU 309/90. Da tale Studio interno alla Corte di Cassazione è emerso che sono “ambigui” i seguenti quantitativi: da 3,81 a 23,66 grammi per la cocaina; da 6,64 a 28,4 grammi per l'eroina; da 36,1 a 108,3 grammi per la marjuana; da 41,0 a 101,5 grammi per l'haschisch. Tuttavia, le summenzionate soglie ponderali non sono unanimemente accettate; per cui, Lancia & Pacella (ibidem)[23] hanno proposto, nell'esegesi del comma 5 Art. 73 TU 309/90, “di concentrare l'attenzione sul solo dato quantitativo, quale, forse, unico indicatore, nella sua univocità ed oggettività, davvero idoneo a ridurre – per quanto possibile – l'area di interferenza tra la lieve entità e la non lieve entità […]. [Necessita, quindi,] l'individuazione […] di una soglia quantitativa orientativa [per ciascuna sostanza, ndr] che discrimini, sul piano interpretativo ed applicativo, la lieve entità dalle fattispecie più gravi”.

Dunque, ciò che si richiede in Dottrina è la fissazione di limiti numerico-ponderali al fine di circostanziare, senza dubbi, la ratio della “quantità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, in tanto in quanto creare delle soglie algebriche evita interpretazioni eccessivamente personali da parte del Magistrato. Alla fine della propria analisi, l'Ufficio per il processo della VI Sezione ha qualificato come “lieve” la quantità pari a/inferiore a:

  1. 17 grammi per la cocaina

 

  1. 5,1 grammi per l'eroina

 

  1. 12,1 grammi per la marjuana

 

  1. 25,5 grammi per l'haschisch

Da precisare, in ogni caso, è che la VI Sezione definisce i suddetti limiti come “dotati di un'efficacia meramente orientativa”, dunque rimangono precettivi pure tutti gli altri criteri enunziati nel comma 5 Art. 73 TU 309/90. Ciò vale soprattutto allorquando la quantità è “non lieve”, ma il tenore drogante, ossia la qualità del principio attivo, è scarsa o nulla. Anche Amato (ibidem)[24] ha ribadito che “quantificare” la lieve entità è opportuno, ma “perdura la necessità di valutare anche gli altri [quattro] criteri normativi, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite Murolo [del 2018]”. Detto Autore ha anche messo in risalto che “resta comunque fermo il riconoscimento della tendenziale priorità logica del dato ponderale, in virtù della quale gli altri criteri – ed i relativi indici probatori – rimangono attratti nell'orbita di tale dato”. D'altronde, il lemma “quantità” è ontologicamente più determinato rispetto agli altri quattro parametri e, pertanto, la lieve o la non lieve entità quantitativa risulta difficilmente controvertibile.

Le conclusioni dell'Ufficio per il processo della VI Sezione della Suprema Corte sono state adottate e confermate da Cass., sez. pen. VI; 25 novembre 2022 (Sentenza Restivo). Nello specifico, Sentenza Restivo ha precisato che, in conformità a Sezioni Unite Murolo del 2018, tutti i parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 recano pari dignità; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la lieve/non lieve entità quantitativa riveste un ruolo prioritario, perché consente un approccio ermeneutico meno soggettivistico e più aderente alla realtà fattuale della fattispecie criminosa. La Sentenza Restivo non intende assolutizzare la sola natura ponderale della lieve entità, ma, come asserito nelle Motivazioni, la ratio della quantità finisce quasi sempre per prevalere, giacché “è difficile individuare parametri altrettanto oggettivi”.

 

Cenni di Diritto Penale comparato (la “lieve entità” quantitativa in Spagna ed in Germania)

Anche in Spagna, esiste la ratio della lieve entità intesa in senso ponderale-quantitativo. Come accaduto nel caso dell'Art. 73 TU 309/90 in Italia, pure in Spagna l'Art. 368 CP è stato abbondantemente novellato in sede giurisprudenziale, con una particolare attenzione per il criterio della “quantità”. Più nel dettaglio la Sala Segunda del Tribunal Supremo, in collaborazione con l'Instituto nacional de toxicologia, ha “graduato” la gravità dello smercio o della coltivazione di stupefacenti sulla base del criterio ponderale. P.e., sempre nell'Art. 368 del CP spagnolo, non è mai punibile lo smercio, il traffico o la coltivazione di un qualsiasi quantitativo di stupefacente privo o quasi privo di tenore drogante, dunque caratterizzato da una pericolosità astratta sotto i profili dell'anti-socialità e dell'anti-giuridicità. In particolare, addì 03/02/2005, il Tribunal Supremo, in collaborazione con il predetto Instituto nacional de toxicologia, ha pubblicato i valori-soglia al di sotto dei quali la sostanza è da reputarsi “priva di effetto psicotropo”.

Nel 2001, la Suprema AG spagnola ha fissato i limiti della “scorta di un consumatore medio”, discriminando, per tal via, il consumo personale, rilevante solo sotto il profilo amministrativo, dalla detenzione per fini di spaccio, penalmente rilevante. In terzo luogo, gli Artt. 369 n. 5 CP e 370 n. 3 CP disciplinano le fattispecie connotate da “notoria importancia” o da “extrema gravedad”, ma, anche in tali casi, la ratio giurisprudenziale della quantità “notabilmente in eccesso” è decisiva per individuare i cc.dd. “casi gravi”. Ognimmodo, nell'Ordinamento spagnolo, tutto il sistema della sanzionabilità della detenzione di sostanze illecite è “graduato” su base quantitativa. Torna, dunque, anche in Spagna, il ruolo prioritario del parametro della quantità, che consente al Magistrato iberico di distinguere tra caso grave e caso non grave.

Del pari, in Germania, lo spaccio o la coltivazione non aggravati sono distinti da quelli aggravati sulla base di tabelle quantitativo-numeriche. Tuttavia, nella Giurisprudenza tanto federale quanto regionale tedesca, i limiti ponderali non sono “tassativi” come nel caso dell'Italia e della Spagna e ciò, sotto il profilo del Diritto costituzionale, ha creato perplessità dal punto di vista della determinatezza e della prevedibilità delle norme incriminatrici. In effetti, in Germania, la Corte Costituzionale è intervenuta svariate volte per creare soglie “fisse” di matrice numerico-ponderale. Oltretutto, nell'esperienza tedesca, l'AG regionale sovente contraddice quella federale, con tutte le conseguenze negative immaginabili.

P.e., il Bundesgericht ha dovuto intervenire al fine di contestualizzare, in maniera non generica, i lemmi “ingente quantità” e “evidente sproporzione”. Dunque, in Germania, la Giurisprudenza federale è costretta a sentenziare numerosi interventi “correttivi” in tema di Legge federale sugli stupefacenti (BetmG). In particolar modo, l'AG federale ha completamente novellato e precisato il n. 1 comma 1 Art. 29 BetmG, che sanziona le attività di “coltivazione, produzione, commercio, importazione, esportazione, vendita, consegna ed acquisizione di stupefacenti”. A dire il vero, si tratta di ipertrofie giurisprudenziali che ricordano da vicino la situazione italiana. Novellato, su base ponderale, è anche il n. 3 comma 1 Art. 29 BetmG in tema di “mero possesso in assenza di autorizzazione”. Molto importanti sono pure gli interventi giurisprudenziali attinenti al comma 5 Art. 29 BetmG ed al comma 31a Art. 29 BetmG, ove è disciplinata la “scarsa rilevanza caratterizzata dall'avere quale oggetto un quantitativo [ponderalmente, ndr] esiguo [geringe Menge] di sostanza per il fine dell'uso personale”. Di nuovo, anche nella BetmG tedesca, la “quantità lieve domina tra i vari criteri utilizzati per interpretare le  condotte “di lieve entità”. Inoltre, come prevedibile, la “quantità non aggravata” dipende dalla tipologia della sostanza sequestrata, ma giova ribadire che spesso, nell'Ordinamento tedesco, esistono notevoli contrasti tra la Giurisprudenza regionale e quella federale. Analoghe osservazioni valgono pure per il “quantitativo non trascurabile” (nicht geringe Menge) in caso di “traffico in forma associativa o con armi” ex Art. 31a BetmG. Tuttavia, va precisato che la BetmG tedesca è oggetto di continui, incessanti e fors'anche abnormi interventi giurisprudenziali

 

 

 

[1]Lancia & Pacella, Il fatto di lieve entità ex Art. 73 quinto comma, DPR 309/1990, Sistema penale, 2022

 

[2]Lancia & Pacella, op. cit.

 

[3]De Blasis, Un'indagine empirica per tassativizzare il fatto di lieve entità negli stupefacenti, Giurisprudenza italiana, 4/2023

 

[4]De Blasis, op. cit.

 

[5]Amato, Soglie giurisprudenziali e fatto di lieve entità, Sistema penale, 23 ottobre 2023

 

[6]Lombardi, La Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex Art. 73 comma 5 DPR 309/1990, Sistema penale, 2022

 

[7]Ufficio del Massimario e del Ruolo, Corte Suprema di Cassazione, Roma, 2023

 

[8]Toriello, Soglie giurisprudenziali e fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, Sistema penale, 2019

 

[9]Toriello, op. cit.

 

[10]Piffer, Concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, www.guidopiffer.it 2021

 

[11]Di Giovine, Stupefacenti. Meglio di tutta l'erba un fascio, oppure un fascio per ogni erba ? La legislazione penale, 2020

 

[12]Bandini & Stallone & Zanacca, Le condotte punite dall'Art. 73 DPR 309/1990, Archivio penale, 2019

 

[13]Donelli, Soglie giurisprudenziali e fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, Sistema penale, 2016

 

[14]Palazzo, Consumo e traffico degli stupefacenti, CEDAM, Padova, 1994

 

[15]Bandini & Stallone & Zanacca, op. cit.

 

[16]Piffer, op. cit.

 

[17]Bandini & Stallone & Zanacca, op. cit.

 

[18]Lancia & Pacelli, op. cit.

 

[19]Lancia & Pacella, op. cit.

 

[20]Bandini & Stallone & Zanacca, op. cit.

 

[21]Ufficio del Massimario e del Ruolo, op. cit.

 

[22]Lancia & Pacella, op. cit.

 

[23]Lancia & Pacella, op. cit.

 

[24]Amato, op. cit.