L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacenti

il dono del giorno
Ph. Ermes Galli / il dono del giorno

L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacenti

 

Principi generali

Ex comma 3 Art. 85 TU 309/90, “il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce [o sospende] il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze”.

Senza dubbio, tanto in Giurisprudenza quanto in Dottrina, sussistono molti contrasti circa la definizione della natura giuridica della confisca. P.e., Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654 ha parlato di “natura proteiforme dell'istituto della confisca”. Analogamente, sempre sotto il profilo definitorio, Consulta 29/1961 ha affermato che “l'istituto della confisca può presentarsi con varia natura giuridica. Il suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere disposta per diversi motivi ed indirizzata a varie finalità, così da assumere, di volta in volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza, ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. Ciò che spetta di considerare non è un'astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge”. Similmente, a parte il caso specifico degli Artt. 85 e 85 bis TU 309/90, in Dottrina, Manzini (1982)[1] definisce la confisca alla stregua di una “sanzione sui generis”, mentre Trapani (1991)[2] la considera una “pena accessoria”. Secondo Amato (2006)[3], che richiama, per la Giurisprudenza, Cass., sez. pen. I, 17 febbraio 1978, n. 2944 nonché Cass., sez. pen. I, 18 ottobre 1983, n. 2373, “[la natura tecnica della confisca] muta a seconda che si tratti di confisca conseguente ad illecito amministrativo, ovvero a reato”. Nello specifico e con afferenza al TU 309/90, se la confisca consegue all'illecito amministrativo dell'uso personale ex Art. 75 TU 309/90, essa avrà natura di sanzione amministrativa; se, invece, la confisca consegue ad un reato in materia di stupefacenti, essa avrà natura di misura di sicurezza patrimoniale.

Secondo un primo orientamento dottrinario, la previsione della confisca in materia di stupefacenti è pleonastica, in tanto in quanto, come notato da Grillo (2012)[4], “la sanzione in parola [ex Artt. 85 e 85 bis TU 309/90] ha una dubbia utilità, tenuto conto che l'Art. 20 comma 4 L. 689/1981 disponeva già, in materia di illeciti amministrativi, la confisca obbligatoria delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa […]. Al più, l'utilità di tale fattispecie potrebbe essere quella, ben diversa, di consentire di sottoporre a confisca la sostanza stupefacente anche laddove la stessa sia oggetto non già di un procedimento amministrativo, bensì dell'ammonizione prefettizia di cui all'Art. 75 comma 14 TU 309/90”.

Secondo un altro orientamento dottrinario, invece, non si tratta di previsioni ridondanti, poiché, come osservato da Nobile De Santis (1990)[5], “la confisca di cui al comma 3 Art. 85 TU 309/90, lungi dal trovare applicazione nei soli casi in cui vengono in rilievo illeciti amministrativi [ex Art. 75 TU 309/90], dev'essere applicata anche nel caso in cui vengono pronunciate [per esempio ex Art. 73 TU 309/90, ndr] sentenze di condanna emesse per taluno dei reati di cui al Testo Unico sugli stupefacenti”.

Da notare, dopo la novella introdotta dalla L. 49/2006, l'inutilità dei lemmi “o sospende il procedimento” nel comma 3 Art. 85 TU 309/90, perché si tratta di una specificazione normativa non più esistente.

De jure condito, bisogna distinguere tra la confisca facoltativa e quella obbligatoria.

Nel caso di procedimento penale (Art. 240 comma 1 CP) e, parimenti, nel caso di illecito amministrativo (Art. 20 L. 686/1981), è prevista la confisca “facoltativa” delle “cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione”.

Invece, è “obbligatoria” la confisca delle “cose la cui fabbricazione, uso detenzione o alienazione” costituiscono reato (Art. 240 comma 2 n. 2 CP) o illecito amministrativo (Art. 20 comma 5 L. 689/1981); inoltre, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il “prodotto” di un reato (commi 1 e 2, n. 1 bis Art. 240 CP) o di un illecito amministrativo (Art. 20 comma 3 L. 689/1981), sempreché tali cose appartengano ad uno degli infrattori cui è ingiunto il pagamento.

Alla confisca obbligatoria ed a quella facoltativa, il DLVO 202/2016 ha aggiunto quella ex comma 7 bis Art. 73 TU 309/90, a norma del quale “nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'Art. 444 Cpp, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è punibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valire corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Le sostanze confiscate ex Art. 85 TU 309/90 seguono la destinazione ex Art. 87 TU 309/90, ovverosia “l'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga, specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'AG non è più assoggettabile al riesame, l'AG dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'Art. 364 Cpp e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'AG dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso, l'AG ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'Art. 70, confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'Art. 70, l'AG si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, ed incarica la PG del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'AG procedente. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministero della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella GU n. 184 del 6 agosto 1985”.

 

La confisca dei “mezzi” usati per commetere il reato, anche in materia di stupefacenti

Il comma 3 Art. 85 TU 309/90 nulla dispone con afferenza alla confisca dei “mezzi” utilizzati dal soggetto agente nella commissione di illeciti penali in tema di stupefacenti. Tuttavia, a tale lacuna de jure condito supplisce il comma 1 Art. 240 CP, ai sensi del quale “nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato [...]”.

Anche sotto il profilo definitorio, il comma 1 Art. 240 CP, applicato ai reati in materia di droghe, non presenta particolari problematiche qualificatorie, ossia si tratta di una confisca facoltativa, che è una misura di sicurezza patrimoniale con finalità specialpreventiva, nel senso che tale confisca dei mezzi per delinquere impedisce al condannato di recidivare consumando altri medesimi reati con i medesimi mezzi.

Altrettanto intuitivo è che la confisca dei mezzi per delinquere ex comma 1 Art. 240 CP va decisa dal Magistrato valutando, nel concreto, la singola fattispecie, dunque la singola esigenza di specialpreventività.

Questa “concretizzazione” del pericolo di recidiva è ben sintetizzata in Cass., sez. pen. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, a norma della quale “[il comma 1 Art. 240 CP in tema di mezzi per delinquere, ndr] si traduce nell'accertamento, da parte dell'AG, del rapporto di strumentalità tra la res ed il reato, desumibile anche attraverso la verifica che la cosa sia destinata in modo non occasionale, ma tenedenzialmente permanente allo scopo illecito, anche nel caso in cui il medesimo bene possa essere astrattamente utilizzato anche per scopi leciti”. Parimenti, in Dottrina, Bassi (2010)[6] conferma la confiscabilità di una “cosa usata per delinquere” in modo stabile e per finalità, nel concreto, illegali.

Tuttavia, anche se ricorrono i requisiti indicati da Cass., sez. pen. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763 nonché da Bassi (ibidem)[7], il bene, ex commi 3 e 4 Art. 240 CP, non è confiscabile se “appartiene a persona estranea al reato”. P.e., Cass., sez. pen. VI, 9 giugno 1999, n. 2090 ha precisato che “in materia di stupefacenti, la disciplina relativa alla confisca […] non deroga rispetto ai principi generali di cui ai commi 3 e 4] Art. 240 CP: ne consegue che, anche nell'ipotesi di automobile usata per commettere il reato di cui all'Art. 73 TU 309/90, ma di proprietà di soggetto terzo ed estraneo, a quest'ultimo è garantita la possibilità di interloquire sulla destinazione del bene”. Tuttavia, Cass., sez. pen. I, 28 febbraio 2020, n. 12710 puntualizza che “tra i soggetti terzi estranei [ex commi 3 e 4 Art. 240 CP] non rientrano gli eredi della persona già condannata con sentenza irrevocabile, tenuto conto che un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare jure hereditatis da analogo diritto del dante causa”. In ogni caso, la non confiscabilità di cose “appartenenti a persona estranea al reato” è confermata, alla luce dei commi 3 e 4 Art. 240 CP, pure da Cass., sez. pen. II, 4 luglio 2019, n. 45105 nonché da Cass., sez. pen. V, 12 aprile 2019, n. 28344, le quali riconoscono il diritto di restituzione ai “terzi interessati” che non hanno delinquito, nemmeno indirettamente, per mezzo del bene confiscato.

Tuttavia, i commi 3 e 4 Art. 240 CP non costituiscono una regola assoluta. P.e., molte volte, il bene è solo “fittiziamente” intestato ad una “persona estranea al reato”. A tal proposito, Cass., sez. pen. […], 4 giugno 2019, n. 35762 nonché Cass., sez. pen. V, 16 ottobre 2018, n. 53449 contemplano casi in cui la persona condannata intestava “cose” a soggetti interposti, ancorché non o non totalmente e fattualmente titolari del bene confiscato. Altrettanto magistralmente, la confiscabilità di un'utilità materiale altrui è predicata da Cass., sez. pen. VI, 19 ottobre 1990, n. 2688, ovverosia “si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui il reo, pur non risultando formalmente proprietario di un'autovettura, ne abbia, sostanzialmente, la piena disponibilità e preordini l'uso di essa alla commissione degli illeciti di cui al TU 309/90”. D'altra parte, anche il cpv. 1 comma 2 Art. 100 TU 309/90 limita la confiscabilità dei beni mobili registrati, ma non nel caso di mera interposizione fittizia di persona.

La tematica della confisca ai “prestanome” è ben affrontata anche da Cass., sez. pen. VI, 19 ottobre 1990, n. 2688, a norma della quale “in tema di confisca, regolata dall'Art. 240 CP, non integra il concetto di appartenenza a persona estranea al reato [ex commi 3 e 4 Art. 240 CP] – la cui nozione è più ampia di quella civilistica – la semplice intestazione del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto cosentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene”. Parimenti, Cass., sez. pen. I, 2 maggio 2000, n. 3281 non impedisce la confisca “in tutti i casi nei quali il bene risulti [ontologicamente, ndr] collegato, direttamente o indirettamente, con la consumazione del reato”. Anche in Cass., sez. pen. VI, 1 marzo 2007, n. 24756 viene dichiarata perfettamente confiscabile un'automobile che, a prescindere dall'intestazione formale, è un mezzo stabile per il trasporto di sostanze stupefacenti da spacciare. In altre parole, la confisca del bene mobile registrato è sempre attuabile quando sussiste “un collegamento stabile e funzionale con l'attività crimonosa”, anche se il bene risulta fittiziamente intestato a “persona estranea al reato” ex commi 3 e 4 Art. 240 CP. Il criterio sostanziale prevale sulle formalità civilistiche pure in Cass., sez. pen. III, 8 aprile 2019, n. 42129, Cass., sez. pen. III, 5 aprile 2017, n. 30133, Cass., sez. pen. V, 28 febbraio 2014, n. 21882 nonché in Cass., sez. pen. III, 6 marzo 2012, n. 11603.

Questa confiscabilità dei beni intestati fittiziamente a prestanomi è ribadita da Cass., sez. pen. I, 2 maggio 2000, n. 3281, ovverosia “la confisca obbligatoria […] non può avere luogo, in applicazione della regola generale dettata dall'Art. 240 commi 3 e 4 CP, qualora trattisi di mezzo appartenente a persona estranea al reato, L'estraneità, peraltro, non deriva, in modo automatico, dal fatto che il proprietario del mezzo non abbia subito condanna, dovendosi, in realtà, considerare estraneo al reato, sempre secondo i principi generali elaborati, con riguardo al citato Art. 240 CP, soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato o meno sottoposto a procedimento penale, risulti, di fatto, non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso”. Come si nota, in tema di prestanomi, anche in Cass., sez. pen. I, 2 maggio 2000, n. 3281, il criterio fattuale prevale su quello civilistico-formale.

Addirittura, non senza indubitabili eccessi retribuzionistici, Cass., sez. pen. III, 27 novembre 2007, n. 2024 giunge a statuire che “in tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato [ex commi 3 e 4 Art. 240 CP] non è sufficiente ad escludere la confisca stessa ed a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene”. P.e., si pensi ad un bene immobile o semi-mobile, come un camper, abitualmente adibito a luogo di convegno di tossicomani per causa dell'omessa vigilanza sul bene da parte del proprietario. Ancora una volta, non influisce la “estraneità al reato” ex commi 3 e 4 Art. 240 CP, in tanto in quanto ciò che conta è la situazione fattuale concreta, a prescindere dal profilo formale-civilistico dell'“intestazione”.

Sempre l'Art. 240 CP, ai commi 1 e 2, prevede, inoltre, la confisca delle “cose” che costituiscono il “prodotto”, il “profitto” o il “prezzo” del reato. Dunque, ex Art. 240 CP, sono confiscabili tutti i cc.dd. “beni strumentali” alla realizzazione di un reato in materia di stupefacenti, ossia le cc.dd. “attrezzature” per delinquere, come bilancini di precisione, buste per il confezionamento delle dosi e telefoni cellulari.

Con afferenza a questi ultimi, la Giurisprudenza di legittimità richiede, tuttavia, che vi sia sempre un “vincolo stabile” tra il cellulare usato e l'attività di spaccio. Detto in altri termini, il telefono è confiscabile solo se stabilmente, sistematicamente e continuativamente utilizzato per commettere i delitti pp. e pp. ex Art. 73 TU 309/90. Viceversa, l'occasionalità dell'uso del cellulare toglie la possibilità di procedere alla confisca. P.e., Cass., sez. pen. VI, 7 luglio 2003, n. 34088 precisa, a tal proposito, che “la confisca [dei cellulari, ndr] prevista dall'Art. 240 CP […] è legitima [solo] quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa [il telefono mobile, ndr] ed il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile”. P.e., non sarà confiscabile ex Art. 240 CP un cellulare occasionalmente prestato al pusher da una persona completamente estranea allo spaccio. Parimenti, Cass., sez. pen. VI, 5 novembre 2014, n. 6062 richiama testualmente Cass., sez. pen. VI, 7 luglio 2003, n. 34088 ed asserisce che “la confisca non può mai essere basata su un solo rapporto di mera occasionalità”. Pertanto, sempre in tema di telefoni mobili, il cellulare è confiscabile solamente se esso veniva stabilmente, sistematicamente, abitualmente utilizzato ai fini dello smercio di sostanze stupefacenti.

Alla luce dell'Art. 240 CP e come osservato da Cass., sez. pen. VI, 14 febbraio 2007, n. 11982, sono perfettamente confiscabili pure “gli utensili utilizzati per la coltivazione delle piantagioni produttive di sostanze stupefacenti”. Anche Bassi (ibidem)[8] conferma la confiscabilità degli “arnesi agricoli” necessari per la piantagione e la cura di arbusti o altri vegetali psicotropi.

Come prevedibile, la confisca ex Art. 240 CP vale anche per i beni immobili, ma, di nuovo, la Dottrina e la Giurisprudenza richiedono un “nesso strumentale” stabile e non occasionale tra l'immobile ed il reato in materia di stupefacenti. Su tale tematica, Cass., sez. pen. IV, 6 marzo 2007, n. 20204 puntualizza che “[anche in tema di stupefacenti ed ex Art. 240 CP, ndr] l'immobile non deve assurgere a mero luogo nel quale si compie l'attività criminosa, ma esso deve costituire un mezzo indispensabile per la realizzazione della condotta vietata”. Del pari, Cass., sez. pen. VI, 24 settembre 2010, n. 36201 ribadisce anch'essa che l'immobile è confiscabile solo se esso s'inserisce in un preciso e duraturo nesso strumentale con il reato in materia di stupefacenti consumato al suo interno. P.e., Cass., sez. pen. IV, 6 marzo 2007, n. 20204 mette in evidenza che “in tema di agevolazione dolosa dell'suo di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un locale pubblico ex Art. 79 TU 309/90 […] [la confisca ex Art. 240 CP] è attuabile [solo] in presenza di una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, la quale sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo dove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma esso costituisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita”. Di nuovo, come si può notare, anche Cass., sez. pen. IV, 6 marzo 2007, n. 20204 richiede un “nesso strumentale stabile” tra il bene da confiscare ed il reato in materia di stupefacenti. L'occasionalità dell'utilizzo è causa ostativa all'applicazione dell'Art. 240 CP, anche in tema di droghe.

 

La confisca di “beni e valori” rappresentanti la “utilità economica” derivata dalla consumazione del reato

L'Art. 240 CP prevede anche la confisca delle “utilità economiche” del reato. In particolar modo, sono confiscabili il "prodotto", il "profitto" ed il "prezzo" del reato (commi 1 e 2 Art. 240 CP).

Secondo Cass., SS.UU., 3 luglio 1996, n. 9149, il “prodotto” del reato “è rappresentato dal risultato, vale a dire dal frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita”.

Sempre secondo Cass., SS.UU., 3 luglio 1996, n. 9149, il “profitto”del reato “è costituito dal lucro, ossia dal vantaggio economico che il reo ricava per effetto della commissione del reato, individuabile, ad esempio nel corrispettivo derivante dalla vendita della sostanza”. Tale impostazione qualificatoria è condivisa pure da Cass., sez. pen. VI, 22 marzo 1994, n. 6624 nonché da Cass., SS.UU., 15 dicembre 1992, n. 16, anche se quest'ultima si sofferma eccessivamente sulla distinzione, per il vero, secondo chi commenta, più nominalistica che sostanziale, tra i lemmi “profitto” e “provento”, i quali, in definitiva, sono sinonimi

In terzo ed ultimo luogo, sempre secondo Cass., SS.UU., 3 luglio 1996, n. 9149, il “prezzo” del reato “è rappresentato dal compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato”.

Tutto ciò premesso, va precisato, tuttavia, che, rispetto agli Anni Novanta del Novecento, è mutata l'interpretazione del lemma “profitto” nel contesto dell'Art. 240 CP.

P.e., Cass., sez. pen. […], 24 maggio 2004, n. 29951 (autorevolmente confermata, pochi mesi dopo, da Cass., SS.UU., 25 ottobre 2005, n. 41936) ha precisato che “affinché la confisca del profitto sia legittima, è necessario che il vantaggio patrimoniale derivi direttamente dalla commissione del reato, non potendosi considerare tale il mero vantaggio patrimoniale, anche mediato, che possa comunque scaturire dal reato”. Tale “eziologia diretta” tra reato e profitto è confermata, ai fini della confiscabilità, pure in Cass., sez. pen. VI, 29 gennaio 2019, n. 6816, Cass., sez. pen. III, 4 ottobre 2018, n. 6348, Cass., sez. pen. II, 12 marzo 2014, n. 14600 nonché in Cass., sez. pen. […], 26 marzo 2009, n. 17897.

Tale “diretta provenienza” del profitto della commissione del reato è richiesta pure, in Dottrina, da Bassi (ibidem)[9], a parere del quale “affinché sia possibile confiscare il profitto del reato è necessario che esso si connosti di due requisti strutturali: deve trattarsi di un vantaggio patrimoniale e deve conseguire quale diretta derivazione causale dell'attività criminale”. Questa opinione dottrinaria trova conferma in Cass., sez. pen. […], 17 ottobre 2017, n. 55852, la quale specifica pure che il denaro costituente “profitto” di spaccio è confiscabile esclusivamente se sussiste un nesso causale diretto ed immediato tra la cessione incriminata e l'utilità economica dalla medesima ricavata. Come prevedibile, spetta al Magistrato del merito, di volta in volta, analizzare la singola fattispecie concreta e comprendere la natura “diretta”, o meno, del profitto confiscabile. In ogni caso, tutta la Giurisprudenza di legittimità insiste sulla necessità di un'eziologia attuale ed immediata tra il profitto rinvenuto ed il reato per cui si procede.

 

La “confisca allargata” ex Art. 85 bis TU 309/90

            “Art. 85 bis TU 309/90- Ipotesi particolare di confisca

            Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'Art. 444 Cpp, per taluno dei delitti previsti dall'Art. 73 TU 309/90 si applica l'Art. 240 bis CP”

La confisca “allargata” o “non proporzionata” è stata introdotta, unitamente all'Art. 240 bis CP, dal DLVO 21/2018. Esso, come specificato nei Lavori Preparatori al DLVO 21/2018, “persegue la finalità di contrastare la criminalità [organizzata, ndr] attraverso l'aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate dal reo, che siano sproporzionate rispetto ai redditi o ai proventi dell'attività economica da questi svolta, oltre che privi di una giustificazione lecita”.

Nella storia del Diritto Penale italiano, non è la prima volta che il Legislatore prevede una confisca relativa a beni non “direttamente” provento del reato ed “ultronei” rispetto alla fattispecie delittuosa per la quale si procede. P.e., il DL 306/1992, convertito nella L. 356/1992, aveva introdotto la confisca allargata nel caso di “trasferimento fraudolento di valori”.

Consulta 48/1994 ha sentenziato che, con la confisca allargata, “il Legislatore ha realizzato un'inaccettabile commistione tra una misura preventiva ed una fattispecie penale, sì da violare il comma 1 Art. 27 Cost. [a norma del quale la responsabilità penale è personale]”. Sicché, il Legislatore ha dovuto modificare il regime della confisca allargata, con il DL 399/1994, convertito dalla L. 501/1994, la quale ha risolto, almeno per ora, il problema sollevato da Consulta 48/1994

Attualmente, la “confisca allargata”, utilizzata soprattutto nei casi di “criminalità mafiosa”, è normata da Cass., sez. pen. I, 27 aprile 2018, n. 54156 ed è “operante in tutti i casi nei quali […] vengono in rilievo denaro, beni o altre utilità dei quali il reo non è in grado di giustificare la provenienza, benché ne sia il titolare o ne abbia, comunque, la materiale disponibilità, a qualsiasi titolo ed anche per interposta persona fisica o giuridica, sì da consentire l'emersione di una palese sproporzione tra il loro valire economico ed il reddito dichiarato da questi ai fini delle imposte sul reddito ovvero della propria attività economica”. In Cass., sez. pen. I, 27 aprile 2018, n. 54156, la “sproporzione” beni posseduti/redditi dichiarati fa scattare la confisca allargata ex Art. 240 bis CP. Sempre Cass., sez. pen. I, 27 aprile 2018, n. 54156 precisa che “tale istituto consente al giudice di ordinare la confisca dei beni prescindendo da ogni sorta di accertamento in ordine all'attitudine criminale del reo, ovvero alla derivazione di tali beni dal fatto criminoso”.

Sotto il profilo della ratio, Cass., sez. pen. VI, 5 novembre 2010, n. 42717 precisa che “[nella confisca allargata] opera una presunzione di accumulazione illegittima di patrimonio […] [Pertanto, ai fini dell'applicabilità della confisca allargata, ndr] può assumere valenza probatoria anche [solo] la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato ed il reddito effettivamente percepito”.

Ai fini dell'applicabilità della confisca allargata, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il reo abbia la disponibilità “redditualmente sproporzionata” del bene, anche se per interposta persona; sotto il profilo oggettivo, l'Art. 240 bis CP è precettivo qualora sia stato commesso uno dei reati ivi catalogicamente ed espressamente previsti.

Come precisato da Cass., sez. pen. VI, 12 gennaio 2010, n. 5452, “viene in rilievo [spesso, ndr] la disponibilità indiretta in tutti i casi nei quali, a prescindere dalla formale intestazione del bene ad un soggetto diverso dal reo, quest'ultimo assurga ad effettivo dominus di esso, potendo deciderne autonomamente la destinazione o l'impiego. […]. Quindi, il terzo assurge a mero titolare apparente del bene e la sua funzione è [solo] quella di agevolare la permanenza dei beni in capo al reo, sì da sottrarli alla confisca”. La non rilevanza fattuale del mero “prestanome”, persona fisica o giuridica che sia, è stata confermata pure in Cass., sez. pen. […]. 4 luglio 2013, n. 39259, Cass., sez. pen. VI, 15 giugno 2017, n. 43446, Cass., SS.UU., 22 dicembre 2016, n. 12621 nonché in Cass., sez. pen. II,m 9 gennaio 2020, n. 14981

L'importanza etico-democratica della confisca allargata nel narcotraffico di stampo mafioso è sottolineata anche da Consulta 33/2017, a parere della quale “[gli Artt. 240 bis CP e 85 bis TU 309/90] poggiano, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati [estremamente antisociali] […]. L'istituto si basa sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre: accumulazione ritenuta socialmente pericolosa, a fronte della possibile utilizzazione delle risorse [di provenienza illecita] per il finanziamento di ulteriori delitti o del loro reimpiego nel circuito economico-finanziario, con effetti distorsivi sul sistema economico legale; donde, l'esigenza di sottrarle all'interessato”. A parere di chi redige, la confisca allargata rasenta la ratio sottostante all'orribile fattispecie dei delitti di mero sospetto. Certamente, a parere di chi scrive, gli Artt. 240 bis CP e 85 bis TU 309/90 presentano inquietanti ombre di illegittimità costituzionale. Solo i regimi totalitari prevengono il crimine solamente sulla base del puro sospetto.

 

 

[1]Manzini, Trattato di diritto penale, III, UTET, Torino, 1982

[2]Trapani, voce “Confisca”, in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 1991

[3]     Amato, Stupefacenti. Teoria e pratica, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 2006

[4]Grillo. Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità e sanzioni, IPSOA, Milano, 2012

[5]Nobile De Santis, La disciplina degli stupefacenti nella nuova normativa, Giuffrè, Milano, 1990

[6]Bassi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, CEDAM, Padova, 2010

[7]Bassi, op. cit.

[8]Bassi, op. cit.

[9]Bassi, op. cit.