Confisca per equivalente ex art. 648-bis: suscettibile di ablazione anche il prodotto del profitto del reato

Confisca per equivalente ex art. 648-bis: suscettibile di ablazione anche il prodotto del profitto del reato
La Cass. pen., Sez. II, con la sentenza n. 9965/2025 si è pronunciata in tema di confisca per equivalente, in riferimento all’articolo 648-bis del Codice penale, che disciplina il reato di riciclaggio, e l’articolo 648-quater C.p. che prevede la confisca.
Premesso che la confisca ha una natura proteiforme, e indica una pluralità di istituti che presentano quale tratto comune l’ablazione di un bene e la sua devoluzione allo Stato, la confisca per equivalente riguarda beni per un valore equivalente a quelli che, per motivi diversi, non possono essere oggetto di confisca diretta.
La peculiarità della confisca per equivalente è dovuta all’assenza di un rapporto di pertinenzialità tra il bene confiscato e il reato, per questo la giurisprudenza costante afferma che abbia una natura sanzionatoria.
I requisiti della confisca per equivalente sono: l’esistenza di un reato per cui sia prevista la confisca, la determinazione dell’ammontare del profitto, del prodotto o del prezzo del reato, la prova che il profitto, il prodotto o il prezzo del reato sia stato effettivamente percepito dall’autore o da un concorrente del reato e, infine, l’impossibilità di procedere per qualsiasi ragione alla confisca diretta.
La Suprema Corte, nella sentenza citata, ha affermato che in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito anche dal «valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
Costituiscono invece prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita che presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur senza aver subito modificazioni materiali, sono diversamente attribuiti in termini di titolarità per effetto di operazioni negoziali.
In particolare, con riguardo alla confisca ex art. 648-quater del Codice penale, è suscettibile di ablazione il profitto del reato, ma anche il prodotto del profitto, giacché, secondo la Corte, la normativa sovranazionale esprime la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei vantaggi derivati in via diretta o mediata dei delitti presupposti, ma anche quanto forma oggetto di successive trasformazioni o reinvestimenti.
Infatti, i ricorrenti non hanno contestato l’ablazione, che è stata da loro stessi richiesta e inserita nell’accordo tra le parti, delle somme costituenti il vantaggio economico diretto ricavato dai delitti, ma le somme che i ricorrenti avevano trasferito ad altri al fine di ottenerne la cosiddetta “ripulitura”. Tuttavia, secondo la Corte, anche queste somme sono suscettibili di essere confiscate.