Riciclaggio: può configurarsi anche quando muta la titolarità delle utilità provenienti da delitto

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Riciclaggio: può configurarsi anche quando muta la titolarità delle utilità provenienti da delitto

 

La Cass. pen., Sez. II, sent. n. 9470/2025 ha affermato la configurabilità dell’art. 648-bis C.p. in caso di diversa attribuzione dei beni e dei valori

 

Tra il delitto di ricettazione ex art. 648 C.p. e il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis vi è identità in merito all’elemento materiale dei reati, rappresentato dalla disponibilità e utilizzo di beni o di denaro di provenienza illecita, ma diversità dell’elemento soggettivo.

 Nel reato di ricettazione l’elemento soggettivo attiene alla volontà di trarre per sé o per terzi un generico profitto, mentre nel reato di riciclaggio l’elemento soggettivo riguarda la volontà di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di provenienza illecita.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9470/2025, ha confermato la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648-bis C.p. pur in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell'oggetto materiale del reato.

In modo particolare, «costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali».

A titolo esemplificativo, la Corte ha rammentato che la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro integra il reato di riciclaggio e non di ricettazione, «potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso».

La seconda sezione, infine, ha affermato che il riciclaggio è un reato a forma libera, e non richiede necessariamente, per la punibilità della condotta, che l'attività abbia comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, «potendo, la condotta punibile, anche essere posta in essere attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione dello stesso».

La condotta punibile del reato di riciclaggio, dunque, può configurarsi in presenza di attività che, pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano comunque un quid pluris rispetto alla semplice ricezione dell'oggetto. La condotta criminosa, infatti, deve essere mirata a ostacolare la provenienza delittuosa del bene.