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Le “giravolte” dei conti anticipi

Focus su alcune recenti sentenze in materia di diritto bancario

conti anticipi
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Le “giravolte” dei conti anticipi

 

Sommario:
Premessa: i cd. conti anticipi
Focus su Tribunale di Taranto n. 271 del 01.02.2019
Segue: Corte di cassazione, Sez. I, n. 14321 del 05.05.2022
I più comuni risvolti processuali: focus su una pronuncia del Tribunale Ordinario di Trani, Sent. n. 1249 del 2022
Conclusioni
 

Riassunto

Con questo brevissimo scritto si vogliono ripercorrere in poche righe alcuni significativi passaggi giurisprudenziali in materia di diritto bancario e, precisamente, in materia di cd. conti anticipi.

 

Abstract

With this extremely short paper, the Author wants to sum up the most important principles of law of two judgements concerning the field of Italian Banking and Finance law.

 

Premessa: i cd. conti anticipi

Leggendo le perizie dei CTP e CTU nonché gli stessi atti difensivi degli esperti in diritto bancario ci si imbatte di frequente nei cd. “conti anticipi”. I predetti conti, come si vedrà meglio nei passaggi giurisprudenziali che si è scelto di riportare, consentono di calcolare al loro interno alcune “voci” per ogni trimestre (più precisamente, gli interessi debitori, la CMS e le spese) che saranno poi addebitate sul conto corrente ordinario. Rispetto a quest’ultimo conto, i conti anticipi possono trovarsi in situazioni paragonabili (benché non del tutto sovrapponibili) al collegamento negoziale (che, quando inteso in senso tecnico, conosce requisiti sia oggettivi sia soggettivi) o, per contro, in situazioni di totale indipendenza.
 

Focus su Tribunale di Taranto n. 271 del 01.02.2019

La tematica oggetto di analisi è da tempo affrontata non solo a livello dottrinale, bensì anche a livello giurisprudenziale. Volendo porre l’accento su una sentenza di merito di qualche anno fa, si può provare ad esaminare la decisione del Tribunale di Taranto n. 271 del 01.02.2019, con la quale si è efficacemente fornita una definizione tecnica dell’istituto. Si legge, infatti, che “[…] come [ricordato dal] perito […] il funzionamento del conto anticipi si atteggia così nella prassi bancaria: contempla la girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi. In pratica, la banca fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS che maturano su/i conto/i anticipi sul conto ordinario, infatti, alla fine di ogni trimestre si riscontra “la girocontazione delle competenze” che la banca effettua tecnicamente con la seguente movimentazione contabile: la Banca calcola gli interessi debitori, la CMS e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario […], adoperando […] la tecnica della girocontazione delle competenze […]”.
 

Segue: Corte di cassazione, Sez. I, n. 14321 del 05.05.2022

La definizione fornita dai giudici di merito nel 2019 “combacia” con quella fornita dai Supremi Giudici in tempi un po' più recenti e, precisamente, con pronuncia n. 14321 del 05.05.2022. In essa si legge che “[…] nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conti anticipi su effetti salvo buon fine” […]. I diversi conti possono presentarsi, dovunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti […]”.

Al fine di comprendere meglio il senso di questo ultimo passaggio (per il quale si è usato anche il grassetto) può essere utile richiamare un ulteriore passaggio motivazionale del su indicato provvedimento, a mezzo del quale si è molto opportunamente fatto presente che:

a.- “[…] Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della banca di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Ad essere “collegati”, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un’unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca onde, in mancanza di uno di quei patti, l’operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi. In tal modo, non occorre discorrere di “collegamento” negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell’intera operazione realizzata […]”.

b.- “[…] Altra è, invece, l’ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l’anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un’autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento – ove richiesto – relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti […]”.
 

I più comuni risvolti processuali: focus su una pronuncia del Tribunale Ordinario di Trani, Sent. n. 1249 del 2022

Delineati i lineamenti essenziali dell’istituto, si può ora soffermare l’attenzione su un passaggio motivazionale di una (non freschissima, ma neppure troppo remota) pronuncia di merito, con la quale si è posto l’accento sull’onere probatorio gravante sugli Istituti di credito in presenza di questi “conti paralleli” rispetto al conto corrente ordinario. Ebbene, nella pronuncia si legge che “[…] incombe sull’Istituto di Credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e di tutte le scritture contabili di riferimento, nonché, in particolare, degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto […] per cui, in assenza delle produzioni degli estratti conto dei conti cd. collegati, come il c. anticipi, le relative risultanze confluite in annotazioni a debito del cliente sul conto corrente principale devono essere escluse dal calcolo del conto corrente principale per difetto di prova dei fatti costitutivi (di una voce) del credito azionato in monitorio […]”. 
 

Conclusioni

In conclusione, appare scontato, oltre che di intuitiva evidenza, che la individuazione di un conto “parallelo” rispetto al conto principale incide pesantemente sia in termini di elaborazione delle perizie tecniche (CTU – CTP) sia in termini di strutturazione delle strategie difensive sia, infine, sulla decisione finale rimessa all’organo giudicante, stante i risvolti sostanziali e processuali che si è cercato di esaminare in breve. Chiariti tali aspetti “pratici”, può essere interessante osservare come l’istituto possa costituire terreno fertile anche per i giuristi cd. “teorici”, visto il facile ed interessante parallelismo con elementi (vedi il collegamento negoziale o la stessa causa contrattuale) che costituiscono la base classica del diritto civile.   

Letture consigliate:
 

-Tribunale di Taranto, II Sez. Civile, n. 271 del 01.02.2019;

- Corte di cassazione, Sez. I, n. 14321 del 05.05.2022;

- Tribunale Ordinario di Trani, Sent. n. 1249 del 2022.