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Riforma Cartabia e art. 196 quater c.p.c.

nuove allegazioni audio e video (MP3 e MP4)
Riforma Cartabia e condominio
Riforma Cartabia e condominio

Riforma Cartabia e art. 196 quater c.p.c.

…le nuove allegazioni…

 

Riassunto

Con il presente scritto si vuole soffermare l’attenzione su alcuni dettagli normativi inerenti all’uso di nuove tecnologie nel processo civile.          

Abstract

With this paper, the Author wants to focus the reader attention on the new article no. 196 quater of the Italian Code of Civil Procedure.

 

Il testo normativo

Ai sensi dell’art. 196 quater c.p.c.:

  • Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
  • Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
  • Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
  • Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.
  • Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
  • Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.
  • Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.

 

Segue: le disposizioni transitorie

Come già poc’anzi accennato, il D.lgs. n. 149 del 2022 ha inciso pesantemente sul tessuto processuale. Al di là dell’art. 196 quater c.p.c. prima riportato, appaiono degni di nota anche gli artt. 196 quinquies c.p.c., 196 sexies c.p.c. e 196 septies c.p.c.

Le disposizioni si applicano ai processi di nuova introduzione, nonché ai processi pendenti dinanzi a Tribunale, Corte d’Appello e Corte di cassazione dall’1.1.2023.

Per quel che concerne, invece, Giudice di Pace, Tribunale per i Minorenni, Commissario per gli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche si applicano dal 30 Giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data.

Infine, per i nuovi processi pendenti dinanzi a Tribunale, Corte d’Appello e Corte di cassazione nei quali le pubbliche amministrazioni si avvalgono di dipendenti per stare in giudizio, gli artt. 196 quater e 196 sexies c.p.c. si applicano dal 28.02.2023.

 

Il concetto di documento o file nel diritto penale secondo la Corte di cassazione sentenza n. 11959 del 2020.

Evidenziati i dati normativi e chiarito il loro rapporto sotto il profilo del regime transitorio, appare opportuno soffermare l’attenzione sulla più nota definizione di file informatico fornita dalla giurisprudenza.

Più precisamente, con sentenza n. 11959 del 2020, la Corte di cassazione ha emanato il seguente principio: “[…] i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato […]” (Lorenza Grossi, I tormenti della “cosa mobile” penalmente rilevante: la Corte di cassazione ne estende la portata ai documenti informatici (files), Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10, www.giurisprudenzapenale.com).  

 

L’allegazione dei formati Mp3 ed Mp4 nel processo civile

Evidenziate le criticità poc’anzi esposte, appare opportuno scendere nel dettaglio delle allegazioni processuali e, più precisamente, appare necessario affrontare il tema della allegazione di documenti informatici “formato” Mp3 ed Mp4 nel processo civile.

Le recenti riforme (ci si riferisce alla bozza di provvedimento del Ministero della Giustizia, emanata a cura del dipartimento per la transizione digitale di via Arenula), integrative rispetto a quelle introdotte con la Riforma Cartabia, sembrano apportare novità degne di nota, ma, a ben riflettere, non è affatto così. Basta frequentare le aule dei Tribunali ed avere a che fare con i fascicoli del processo civile per vedere con quale frequenza sono stati depositati CD ROM, al fine di fornire adeguate prove a supporto delle scelte tecniche e difensive anche prima della Cartabia.

Ad ogni modo, vi è chi ha sottolineato la circostanza secondo la quale nel processo civile telematico fino a poco fa erano ammessi esclusivamente file con estensione Pdf., Odf., Rtf., Txt., Jpg., Gif., Tiff. e Xml., con esclusione dei due formati (Mp3 ed Mp4, Audio – Video), prima indicati.

 

Segue: le conseguenze applicative nel processo e le possibili criticità

Nonostante la novella sia (apparentemente) di scarso rilievo, appare opportuno operare delle precisazioni in ordine alle conseguenze scaturenti dal suo utilizzo sotto il profilo pratico. Appare opportuno, in particolare, soffermare l’attenzione sulla possibilità di “estendere” le proprie difese, imponendo a controparte il deposito di atti ulteriori (“Mp3 ed Mp4”) che possono fungere da supporto per la più rapida definizione della controversia a proprio favore.

La novità, pertanto, senza nulla togliere alle altrui riflessioni, pur sempre apprezzabili ed apprezzate, sembra inerire al piano delle strategie difensive ed alla raccolta delle prove (con rilievo certamente maggiore nel settore penale rispetto a quello civile).

 

Conclusioni

Ad umile parere di chi scrive, la novella non è completa ed, anzi, necessita di notevoli approfondimenti. Meriterebbero di essere maggiormente definite le possibilità difensive nel processo civile ma, soprattutto, nel processo penale.

Un audio e/o un video nel processo possono implicare l’aggressione di “ulteriori” supporti informatici i quali possono, potenzialmente, avere il potere di consentire al Pubblico Ministero di optare per una archiviazione invece di un rinvio a giudizio e viceversa.

Urgono ulteriori interventi (soprattutto inerenti al processo penale).