Art. 615-bis C.P.: antefatto non punibile e norma di parte speciale
Art. 615-bis C.P.: antefatto non punibile e norma di parte speciale
Abstract
The paper focuses on the article no. 615-bis cp of the Italian Criminal Code.
Riassunto
Il contributo analizza l’art. 615-bis cp del codice penale.
Art. 615-bis: il dato normativo
Articolo: Art. 615-bis
Rubrica: Interferenze illecite nella vita privata
“[…] Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato […]”.
Art. 615-bis: i rapporti tra primo e secondo comma
Al fine di comprendere i rapporti tra i due commi, occorre rispondere ad un quesito: è necessario punire l’attività di acquisizione delle informazioni se la stessa è propedeutica alla diffusione e, dunque, viene assorbita (assieme al suo disvalore completo) in essa? Risposta: no. Qual è il rimedio giuridico? O la tesi dell’assorbimento oppure la tesi dell’antefatto non punibile (per chi sostiene che le due fattispecie siano differenti e fermo restando che sussistono voci dottrinali che riconducono l’antefatto non punibile al principio della sussidiarietà). Ed ecco risolto il problema.
Art. 615-bis: Cenni di procedura penale: sentenza della Corte di cassazione, Sez. V, n. 33499 del 2019
“[…] Anche a prescindere dall'obiezione circa l'eventuale implicita riqualificazione già operata in primo grado dei fatti in questione ai sensi dell'art. 615-bis c.p., deve invece convenirsi con il ricorso del X che è a tale ultima fattispecie criminosa che gli stessi devono essere ricondotti, integrando una tipica ipotesi di interferenza illecita nella vita privata. Non di meno alla descritta riqualificazione - comunque consentita in quanto sollecitata dagli stessi ricorrenti - segue in ogni caso il proscioglimento degli imputati, posto che il diverso reato qui ritenuto è procedibile esclusivamente a querela di parte e dagli atti emerge che questa non è stata mai presentata dalla persona offesa. Ne consegue che la sentenza impugnata, con riguardo alla posizione del X e del X, deve essere annullata senza rinvio per difetto della indicata condizione di procedibilità […]”.
Conclusioni
La norma, spesso sottovalutata, se venisse interpretata in modo estensivo (nei limiti di quel che una norma penale che non può superare il limite del divieto di analogia può consentire all’operatore del diritto che la esamina), rischierebbe di avere una applicazione vastissima e potenzialmente pericolosa. Gli argini giurisprudenziali sono ben accetti e quantomai utili, ieri come oggi.