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L’ammissione alla oblazione e il suo pagamento non determina de plano l’estinzione del reato

L’ammissione alla oblazione e il pagamento dell’obbligo pecuniario non produce immediati effetti estintivi del reato
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L’ammissione alla oblazione e il suo pagamento non determina de plano l’estinzione del reato

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 16556/2022 ha esaminato la seguente questione: se dopo l’ammissione dell’imputato alla oblazione e dopo il pagamento della somma indicata, sarebbe precluso al giudice di “esperire accertamenti di merito prodromici all’adozione di una pronuncia di assoluzione o condanna” e, comunque, “entrare nel merito” dell’imputazione “qualificando in modo diverso e più grave il reato contestato”.

 

Norme in esame articoli 162 e 162 bis codice penale

 

Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni

1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Il pagamento estingue il reato.

 

Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative 

 

1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

3. L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

5. La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

7. In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.

 

L’ammissione all’oblazione e la diversa qualificazione del reato

In tema si ricorda che In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 né quella speciale prevista dall’art. 162-bis, l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 CPP, con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (SU, 32351/2014).

Nel caso in cui sia stato contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162, né quella speciale prevista dall’art. 162-bis e l’imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l’oblazione, il giudice ha l’onere di attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma 4-bis, ATT. CPP, rimettendo in termini l’imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall’imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 CPP, a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile (Sez. 3, 32896/2017).

Tornando alla pronuncia in esame la Suprema Corte ha ricordato che l’adempimento dell’obbligo pecuniario a seguito dell’ammissione all’oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l’immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, come ribadito da Sez. 4, n. 78 del 23/11/2012 - dep. 02/01/2013, P.G. in proc. Stevanato, Rv. 254378.

Tale sentenza, in motivazione, specifica che il principio che quando il giudice abbia ammesso l’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis cod. pen., fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l’adempimento dell’obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l’effetto estintivo del reato, affermato anche con riguardo all’oblazione non discrezionale di cui all’art. 162 cod. pen., afferisce alle situazioni nelle quali l’ammissione all’oblazione è avvenuta in presenza delle condizioni di legge e rimarca l’esclusione della possibilità di esperire accertamenti di merito prodromici all’adozione di pronunzia di condanna o di proscioglimento con formula più favorevole, consentita solo nel caso in cui l’insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all’imputato emerga dal tenore dell’imputazione (Sez. 1, 14/2/2008, Rv. 239510, Sez. 3, 14/3/2012, Rv.252396, Sez. 4, 18/9/2006, Rv. 235021).

Rileva tale pronuncia che diversa è, invece, la situazione nella quale il giudice chiamato ad emettere la pronunzia richiesta riscontri che non sussistono le condizioni previste dalla legge perché sia dichiarato l’effetto estintivo, e che l’erroneità dell’atto di ammissione all’oblazione non può costituire, come è naturale, un vincolo estrinseco, formale, all’esercizio della funzione, ontologicamente propria dell’atto decisorio, afferente alla verifica in ordine alla legalità della sentenza estintiva.

Pertanto l’adempimento dell’obbligo pecuniario a seguito dell’ammissione alla oblazione, in difetto delle condizioni previste dalla legge, non determina l’immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge (Sez. 1, n. 23513 del 12/04/2019, Roasenda, Rv. 276142).