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Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni (1)

1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Il pagamento estingue il reato.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, DLGS LGT 679/1945.

Rassegna di giurisprudenza

In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 né quella speciale prevista dall’art. 162-bis, l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 CPP, con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (SU, 32351/2014).

Nel caso in cui sia stato contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162, né quella speciale prevista dall’art. 162-bis e l’imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l’oblazione, il giudice ha l’onere di attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma 4-bis, ATT. CPP, rimettendo in termini l’imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall’imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 CPP, a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile (Sez. 3, 32896/2017).

Ove la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell’imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all’esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione (Sez. 2, 41456/2018).

A differenza dell’oblazione «processuale» prevista dall’art. 162, concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell’ammenda, che costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, quella «facoltativa» ex art. 162-bis, concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma 3, è subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, che può respingerla, avuto riguardo alla gravità del fatto (Sez. 4, 5811/2005, richiamata da Sez. 5, 1907/2018).

La confisca prevista dall’art 6 L. 152/1975 è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche nel caso di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa nel solo caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (Sez. 1 33982/2016).

È inammissibile il ricorso (proposto dal PM) avverso il provvedimento con il quale il GIP - nella fase delle indagini preliminari - ammette l’interessato all’oblazione, determinando il relativo importo, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione. Il provvedimento impugnato, infatti, non ha carattere definitorio né abnorme, poiché, richiede la successiva iniziativa da parte del PM al quale il giudice è tenuto a restituire gli atti per le sue determinazioni, a norma dell’art. 141, comma 4, ATT. CPP (Sez. 1, 58044/2017).

L’oblazione ex art. 162 costituisce un diritto soggettivo individuale che produce l’effetto caratteristico di trasformare l’illecito penale in un illecito amministrativo. Conseguentemente, con l’esercizio di tale diritto -inteso quale negozio giuridico unilaterale- l’imputato rende da un lato possibile alla pubblica amministrazione di realizzare direttamente il suo fine repressivo e dall’altro di trasformare in sanzione amministrativa quella che secondo la norma rappresenta la pena comminata per il fatto commesso il quale, proprio grazie all’oblazione, non può più essere considerato come illecito penalmente punibile.

Emerge, quindi, una sostanziale differenza tra le due ipotesi di oblazione codicistiche (artt. 162 e 162-bis) con la conseguenza che la domanda di oblazione disciplinata dall’art. 162 dà luogo ad una situazione giuridica tutelata nelle forme del diritto soggettivo mentre l’art. 162-bis ad una fattispecie protetta dal diritto affievolito poiché in questo caso il godimento del beneficio è subordinato alla volontà discrezionale del giudice (Sez. 4, 34914/2017).