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Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (1)

1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

3. L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

5. La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

[7. In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 126, L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 479/1999 e poi abrogato dall’art. 2-quatuordecies, DL 82/2000, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 144/2000.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto (art. 162-bis, comma 4) nel caso in cui la domanda di oblazione venga, per tale motivo, respinta; al contrario, se la domanda venga accolta senza che vi sia stato parere contrario del pubblico ministero, è sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza (Sez. 3, 25820/2022).

In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 né quella speciale prevista dall’art. 162-bis, l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 CPP, con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (SU, 32351/2014).

Nel caso in cui sia stato contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162, né quella speciale prevista dall’art. 162-bis e l’imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l’oblazione, il giudice ha l’onere di attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma 4-bis, ATT. CPP, rimettendo in termini l’imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall’imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 CPP, a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile (Sez. 3, 32896/2017).

Ove la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell’imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all’esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione (Sez. 2, 41456/2018).

Per l’applicazione dell’art. 162-bis è necessario svolgere l’accertamento circa la sussistenza delle molteplici condizioni stabilite dalla norma, demandato soltanto al giudice di merito (Sez. 3, 10218/1996).

La verifica della permanenza delle conseguenze dannose/pericolose dei reati inibisce la possibilità di procedere ad oblazione ai sensi dell’art. 162-bis (Sez. 3, 390/1996, richiamata da Sez. F, 38586/2018).

A differenza dell’oblazione «processuale» prevista dall’art. 162, concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell’ammenda, che costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, quella «facoltativa» ex art. 162-bis, concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma 3, è subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, che può respingerla, avuto riguardo alla gravità del fatto (Sez. 4, 5811/2005, richiamata da Sez. 5, 1907/2018).

Poiché l’art. 659 delinea una contravvenzione punita con pena alternativa, per la quale, quindi, è ammessa l’oblazione cd. facoltativa ex art. 162-bis, la sentenza di condanna a carico dei ricorrenti viene comunque iscritta nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) DPR 313/2012, che, appunto, prevede l’iscrizione dei "provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi (...) salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162, del codice penale" (Sez. 3, 38901/2018).

Non costituisce causa ostativa all’ammissione all’oblazione speciale prevista dall’art. 162-bis lo status di recidivo reiterato, pur non giudizialmente dichiarato, per contravvenzioni e delitti colposi commessi anteriormente alla L. 251/2005 (Sez. 3, 29238/2017).

L’oblazione ex art. 162 costituisce un diritto soggettivo individuale che produce l’effetto caratteristico di trasformare l’illecito penale in un illecito amministrativo. Conseguentemente, con l’esercizio di tale diritto -inteso quale negozio giuridico unilaterale- l’imputato rende da un lato possibile alla pubblica amministrazione di realizzare direttamente il suo fine repressivo e dall’altro di trasformare in sanzione amministrativa quella che secondo la norma rappresenta la pena comminata per il fatto commesso il quale, proprio grazie all’oblazione, non può più essere considerato come illecito penalmente punibile.

Emerge, quindi, una sostanziale differenza tra le due ipotesi di oblazione codicistiche (artt. 162 e 162-bis) con la conseguenza che la domanda di oblazione disciplinata dall’art. 162 dà luogo ad una situazione giuridica tutelata nelle forme del diritto soggettivo mentre l’art. 162-bis ad una fattispecie protetta dal diritto affievolito poiché in questo caso il godimento del beneficio è subordinato alla volontà discrezionale del giudice (Sez. 4, 34914/2017).

Quanto ai reati eventualmente permanenti, l’oblazione prevista dal citato art. 162-bis è applicabile solo se la permanenza è cessata (Sez. 1, 7758/2012).