CAPO I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Art. 150 - Morte del reo prima della condanna

1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

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Art. 151 - Amnistia

1. L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (1).

2. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

3. L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

5. L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza salvo che il decreto disponga diversamente.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 175/1971 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 151, primo comma, nella parte in cui esclude la rinunzia con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.

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Art. 152 - Remissione della querela

1. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

2. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

3. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

4. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

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Art. 153 - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

1. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

2. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.

3. Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

4. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

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Art. 154 - Più querelanti: remissione di uno solo

1. Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

2. Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

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Art. 155 - Accettazione della remissione

1. La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

2. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.

3. Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’articolo 153.

4. Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

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Art. 156 - Estinzione del diritto di remissione

1. Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156 c.p., nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

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Art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

3. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

5. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater (1).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti (2).

(1) Comma modificato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012, dall’art. 1, comma 6, L. 68/2015, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015 e dall’art. 1, comma 3, lett. a), L. 41/2016, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 4, L. 133/2016, a decorrere dal 2 agosto 2016.

(2) Articolo prima modificato dall’art. 125, L. 689/1981 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 6, L. 251/2005.

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Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione

1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1).

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2).

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

4. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato (3).

(1) Comma introdotto dalla L. 3/2019. La sua entrata in vigore avverrà l’1.1.2020.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal comma 2 dell’art. 6, L. 251/2005.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10, L. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.

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Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3);
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3)
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (4)(5);
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (6).
[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (7) (12).]
[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale (8) (9).]
[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente (8) (9).]
[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. (10)] 

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione [c.p. 161].
[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice (11)(12).]

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.». Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 251 del 2005 - nel quale l'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320 aveva aggiunto un comma dopo il primo e un periodo nell'ultimo e l'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 332 aveva inserito nel primo comma le parole «o dei termini di custodia cautelare» - era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.». Recentemente la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 ottobre 1985, n. 228 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256-bis), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del primo comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 114 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale) aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del primo comma in riferimento all'art. 3 Cost.
(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale, l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico e l'art. 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: « 1) autorizzazione a procedere;»
(3) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 1), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) deferimento della questione ad altro giudizio;»
(4) Numero aggiunto dall'art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118. 

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio-25 marzo 2015, n. 45 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 23 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
(6) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 2), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 3/2019 era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.».
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, lettera c), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(11) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.
(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.

 

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Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione

[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).]
Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna (2).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale [disp. att. c.p. 41] (3) (4) (5).

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(2) Comma sostituito dall'art. 239, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, di attuazione e coordinamento del c.p.p., e modificato dall'art. 1, comma 12, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019, e dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 134/2021 era il seguente: «Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 3/2019 era il seguente: «Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta
legge n. 103/2017 era il seguente: «Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.».
(3) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.». La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 324 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost.; c) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, Cost.; d) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. e in riferimento all'art. 3 Cost.; e) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 79 Cost.; f) non fondata la questione di legittimità dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost.; g) non fondata la questione di legittimità dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli art. 3 e 111, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile -5 luglio 2018, n. 143 (Gazz. Uff. 11 luglio 2018, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, in riferimento agli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 251 del 2005 era il seguente: «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà.».
(4) Vedi l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico e l'art. 61, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 9-21 novembre 1973, n. 155 (Gazz. Uff. 28 novembre 1973, n. 307), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

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Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione

1. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (1).

2. Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, L. 103/2017.

(2) Comma sostituito dal comma 5 dell’art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 14, L. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.

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Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni (1)

1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Il pagamento estingue il reato.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, DLGS LGT 679/1945.

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Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (1)

1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

3. L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

5. La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

[7. In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 126, L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 479/1999 e poi abrogato dall’art. 2-quatuordecies, DL 82/2000, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 144/2000.

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Art. 162-ter - Estinzione del reato per condotte riparatorie (1)

1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 103/2017.

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Art. 163 - Sospensione condizionale della pena

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (1).

2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (2).

3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3)(4).

4. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (5).

(1) Periodo aggiunto dall’art. 1, L. 145/2004.

(2) Periodo aggiunto dall’art. 1, L. 145/2004.

(3) Periodo aggiunto dall’art. 1, L. 145/2004.

(4) Articolo così sostituito prima dall’art. 11, DL 99/1974, e poi dall’art. 104, L. 689/1981. La Corte costituzionale, con 97/1976, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 164 ultimo comma, nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163. La stessa Corte, con sentenza 131/1986, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60, DLGS 274/2000, entrato in vigore dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 dello stesso DLGS 274/2000, come modificato dall’art. 1, DL 91/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 163/2001.

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 145/2004.

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Art. 164 - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

1. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

3. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall’art. 1, L. 191/1962, e poi all’art. 12, DL 99/1974. L’ultimo comma dell’art. 164 è stato poi sostituito dall’art. unico L. 220/1974, di conversione del precedente decreto in materia di provvedimenti urgenti sulla giustizia penale. La Corte costituzionale, con sentenza 95/1976, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164 ultimo comma (come modificato dall’art. 12 del DL 99/1974, convertito in L. 220/1974), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.

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Art. 165 - Obblighi del condannato

1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (1).

2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (2).

3. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163 (3).

4. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno (4).

5. Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. (5)

6. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti (6).

7. Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (7).

(1) Comma così modificato dall’art. 2, L. 145/2004.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, L. 145/2004.

(3) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 145/2004.

(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, L. 69/2015 e poi sostituito dalla L. 3/2019.

(5) Comma aggiunto dall’art. 6 comma 1 della Legge n. 69/2019 e poi ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 13, L. 134/2021.

(6) Articolo così sostituito dall’art. 128, L. 689/1981.

(7) Comma aggiunto dall’art. 3 della L. 36/2019.

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Art. 166 - Effetti della sospensione (1)

1. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (2).

2. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 19/1990.

(2) Comma così modificato dalla L. 3/2019.

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Art. 167 - Estinzione del reato

1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

2. In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 6, L. 19/1990. La Corte costituzionale, con sentenza 131/1986, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost.

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Art. 168 - Revoca della sospensione (1)

1. Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli (1);

2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 (2).

2. Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.

3. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale (2).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, DL 99/1974.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 128/2001.

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Art. 168-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (1)

1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

3. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta (2).

5. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 67/2014.

(2) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualora si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

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Art. 168-ter - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)

1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.

2. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 67/2014.

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Art. 168-quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)

1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 67/2014.

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Art. 169 - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

1. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164.

4. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 108/1973, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano con vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio. La stessa Corte, con sentenza 154/1976 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169, quarto comma, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio; con sentenza 120/1977, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; con sentenza 295/1986, ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità dell’ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi, in riferimento all’art. 3 Cost.

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Art. 170 - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

1. Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.

2. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

3. L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.

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