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Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione

1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1).

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2).

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

4. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato (3).

(1) Comma introdotto dalla L. 3/2019. La sua entrata in vigore avverrà l’1.1.2020.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal comma 2 dell’art. 6, L. 251/2005.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10, L. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Rassegna di giurisprudenza

Nei reati permanenti, quando l'imputazione precisi il "tempus commissi delicti" con l'indicazione della data della cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre da tale data, potendo il giudice tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 c.p.p. (Sez. 3, 43916/2021).

Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, 53456/2018).

Nell’esercizio abusivo della professione  reato solo eventualmente abituale  la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez. 2, 52619/2018).

In tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5, DLGS 74/2000, decorre non dal giorno in cui l’accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 4, 24691/2016).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 DLGS 74/2000, decorre non dal giorno in cui l’accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, 17120/2015).

La condotta del reato previsto dall’art. 10 DLGS 74/2000 può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori  costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, 14461/2016).

Con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 DLGS 74/2000, esso si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultimo di essi. Sicché il termine iniziale della prescrizione decorre dalla data di emissione della fattura falsa ovvero, nel caso del rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo d’imposta, che il disposto dell’art. 8, comma 2, considera "come un solo reato", dalla data del rilascio dell’ultima fattura (Sez. 5, 41419/2018).

Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, costituisce principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (SU, 17178/2002). La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, 14501/2017). L’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, 11646/2014) (riassunzione dovuta a Sez. 3, 4972/2019).

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, ovvero nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, 48863/2018).

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce, secondo l’orientamento più recente del giudice di legittimità, una condizione obbiettiva di punibilità, alla cui esistenza è condizionata la punibilità dell’imprenditore per i reati commessi nell’esercizio dell’impresa. Ne consegue che  ove l’impresa sia iscritta (nel Registro delle imprese) come ditta individuale e ne venga accertata, successivamente al fallimento dell’imprenditore, la natura collettiva, con conseguente estensione del fallimento al socio occulto  il termine di prescrizione dei reati decorre, per il socio fallito in estensione, dalla dichiarazione di fallimento di quest’ultimo, secondo la generale previsione dell’art. 158, comma 2. D’altra parte non potrebbe essere diversamente, atteso che - in mancanza di declaratoria di fallimento - il socio non potrebbe nemmeno essere perseguito (Sez. 5, 45331/2018).

Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all’art. 132, DLGS 385/1993, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l’erogazione di ciascun finanziamento (Sez. 2, 46287/2016).

Il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera non è scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ma ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa la somministrazione abusiva, in quanto la disposizione incriminatrice ha ad oggetto la tutela dell’intero rapporto di lavoro, che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi, e non solo della sua fase costitutiva (Sez. 3, 2857/2014).

Il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca medesima (Sez. 1, 13414/2013).

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo atto integrante la fattispecie tentata (Sez. 2, 16609/2011).