Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3);
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3)
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (4)(5);
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (6).
[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (7) (12).]
[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale (8) (9).]
[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente (8) (9).]
[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. (10)]
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione [c.p. 161].
[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice (11)(12).]
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.». Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 251 del 2005 - nel quale l'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320 aveva aggiunto un comma dopo il primo e un periodo nell'ultimo e l'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 332 aveva inserito nel primo comma le parole «o dei termini di custodia cautelare» - era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.». Recentemente la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 ottobre 1985, n. 228 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256-bis), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del primo comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 114 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale) aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del primo comma in riferimento all'art. 3 Cost.
(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale, l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico e l'art. 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: « 1) autorizzazione a procedere;»
(3) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 1), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) deferimento della questione ad altro giudizio;»
(4) Numero aggiunto dall'art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio-25 marzo 2015, n. 45 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 23 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
(6) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 2), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 3/2019 era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.».
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, lettera c), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(11) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.
(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Rassegna di giurisprudenza
E' costituzionalmente illegittimo l’articolo 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (Corte costituzionale, sentenza 140/2021).
La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (SU, 5292/2021).
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, CPP, a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 CPP sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso (SU, 4909/2015).
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione, qualora la difesa dell’imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a “rimettersi al giudice” o a "nulla opporre" alla richiesta di differimento. Tale opzione ermeneutica è imposta dal rilievo che simile tipologia di differimento esula dalla previsione di cui all’art. 159 comma 1, n. 3 che, con riferimento al rinvio conseguente a richiesta e non a legittimo impedimento di parte, prevede come ipotesi di sospensione solo quella che provenga dall’imputato o dal suo difensore, nonché dagli effetti pregiudizievoli per l’imputato che discendono dalla dichiarata sospensione dei termini di prescrizione, la cui produzione non può prescindere da una inequivoca manifestazione di volontà adesiva del difensore all’istanza del patrono di parte civile (Sez. 5, 57029/2018 e, più di recente, Sez. 3, 45126/2021).
Il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159, a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 3, 41374/2021).
Ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o del difensore, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento. Il maggiore periodo non si calcola ai fini della sospensione della prescrizione che in caso di legittimo impedimento, non può avere durata superiore a sessanta giorni oltre al periodo dell’impedimento (Sez. 3, 41349/2014).
L’art. 159 prevede che la sospensione della prescrizione possa avvenire per impedimento "ovvero su richiesta" dell’imputato o del suo difensore e poi prevede il limite massimo dei sessanta giorni di sospensione solo per il caso di impedimento. L’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze è stata regolata con la L. 83/2000, dopo che la Corte costituzionale, con la decisione 171/1996, aveva definito tale astensione come esercizio del diritto dì libertà sindacale e, pertanto, ne aveva sollecitata una disciplina normativa per contemperarlo con i diritti fondamentali della difesa e con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il fatto che tale diritto abbia acquisito piena legittimazione giuridica e piena tutela, non toglie però che il suo esercizio rimane espressione di una scelta e non può essere ritenuto un impedimento ai sensi dell’art. 159 che per l’appunto distingue le ipotesi di impedimento, identificabili in quelle previste dall’art. 420-ter CPP e cioè di assoluta impossibilità a comparire, da quelle aventi ad oggetto una richiesta di rinvio. La richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva deve quindi essere considerata una richiesta tutelata dall’ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva e, pertanto, rientra nell’ipotesi disciplinata dall’art. 159 come richiesta dì rinvio alla quale non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione, nel senso che la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore all’astensione di categoria non è limitata alla sola durata dello "sciopero", ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal così detto "carico di lavoro", posto che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell’ordinato svolgimento del processo (Sez. 2, 3110/2016).
Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall’art. 12 DLGS 36/2018, il corso della prescrizione non resta sospeso (SU, 40150/2018).
Il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3) (Sez. 4, 51448/2017).
Qualora, a fronte della richiesta di rinvio "ad horas" del dibattimento avanzata dal difensore dell’imputato, il giudice disponga invece il rinvio ad altra udienza, anche tale rinvio rientra tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3 (Sez. 3, 53126/2016).
In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell’effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione (Sez. 6, 38757/2016).
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 310 CPP, in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall’art. 304, comma primo, lett. c), CPP, ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato "ex" art. 304, comma secondo, CPP, determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez, 6, 31875/2016).
Qualora venga disposto un rinvio dell’udienza, in accoglimento di un’istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez, 3, 29885/2015).
Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all’art. 159, comma primo n. 3 che si riferiscono a rinvii dell’udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall’imputato o dal suo difensore (Sez. 2, 28081/2015).
Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull’efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità (Sez. 6, 44261/2013).
L’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione (Sez. 3, 41692/2013).
In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell’eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 3, 9670/2011).
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell’imputato o del suo difensore, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251 (SU, 43428/2010).
Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento (Sez. 2, 32454/2010).
Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell’udienza su richiesta "in limine litis" del difensore ai fini di eventuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospensione della prescrizione (Sez. 3, 29613/2010).
Nel calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, non deve tenersi conto del termine indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza (Sez. 1, 5950/2009).