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Art. 151 - Amnistia

1. L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (1).

2. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

3. L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

5. L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza salvo che il decreto disponga diversamente.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 175/1971 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 151, primo comma, nella parte in cui esclude la rinunzia con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.

Rassegna di giurisprudenza

Quanto ai profili dell’amnistia e dell’indulto (art. 79, comma terzo, Cost., che si sovrappone agli artt. 151, comma terzo e 174, comma terzo), l’unitaria considerazione degli istituti e il fatto che, come puntualmente rilevato in dottrina, anche l’amnistia, che pure costituisce causa di estinzione del reato, ha riguardo non all’aspetto offensivo di quest’ultimo, ma alla sua punibilità, giustificano la conclusione in base alla quale assume valore determinante il momento del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità (e anche questa conclusione è coerente con i risultati raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, 7814/1999).

L’amnistia impropria non fa venir meno gli effetti penali della condanna, tra i quali rientra l’impossibilità di ottenere la reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, 45521/2004).