Mettetemi assente! Le strane richieste di legittimati in conflitto di interessi nel corso delle adunanze degli organi collegiali

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Mettetemi assente! Le strane richieste di legittimati in conflitto di interessi nel corso delle adunanze degli organi collegiali

 

Un componente di un organo collegiale (cioè un legittimato), in conflitto di interessi (non rileva se palese o potenziale) con il punto in trattazione all’ordine del giorno, sostiene l’inutilità della sua uscita dalla sala in cui si svolge l’adunanza (o dall’aula virtuale), essendo sufficiente – a suo dire – far verbalizzare la sua uscita fittizia prima della trattazione del punto e poi verbalizzare il suo rientro a votazione avvenuta. Nel concreto il legittimato figura assente, ma in realtà, pur silente, assiste alla discussione e alla votazione da parte del collegio.

Per quanto strano possa sembrare, si tratta di una prassi completamente assente nelle adunanze degli enti locali, ma abbastanza consolidata nel panorama delle collegialità amministrative universitarie, soprattutto a scorrere i quesiti che pervengono dal quel mondo tramite il form di PuntoOrgani.

Infatti, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, una delle frasi più utilizzate quando si sta per avviare la discussione su un punto all’ordine del giorno di un'adunanza di un organo collegiale è, da parte del legittimato in conflitto di interessi, “Mettetemi assente” oppure “Fatemi figurare assente”.

Nella fattispecie, in concreto, siamo di fronte a un falso ideologico. Non solo. Bisogna fare attenzione anche alle registrazioni audio e video. È vero che l'unica prova fidefacente in ambito amministrativo è il verbale, ma in caso di falso ideologico nel processo penale il GIP potrebbe far acquisire dalla polizia giudiziaria le registrazioni e indagare senza indugio sul reato di falso ideologico rubricato all’art. 479 c.p.

Come fanno le università virtuose, i legittimati in conflitto di interessi devono uscire o scollegarsi dall'adunanza, se on-line. La sola presenza, pur silenziosa, non è sufficiente a garantire la serenità nell'adozione di una delibera in presenza del diretto interessato.

Ben peggiore è la situazione in cui questa finzione avviene solo formalmente con l'aggiunta delle frasi rituali: “Esce Mario Rossi”. “Rientra Mario Rossi”. E ciò soprattutto quando nulla di quanto descritto nella realtà fattuale è avvenuto. E questo ricade senza sconti nelle competenze del segretario verbalizzante nel redigere un documento fidefacente, qual è appunto il verbale.

La giurisprudenza, infatti, è unanime e concorde nel ribadire che “L’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio opera indipendentemente dall’applicazione della cosiddetta prova di resistenza, in quanto la semplice partecipazione alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può in astratto contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso”.

In altre parole, non rileva il fatto che la decisione sarebbe stata assunta nel medesimo modo in cui è deliberata. Ce lo ricorda una datata, ma – a quanto pare – attualissima pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 1990, n. 389: “La partecipazione di soggetti estranei, o che comunque non avrebbero potuto parteciparvi, vizia gli atti deliberativi, perché è in grado di influenzare, attraverso la discussione, la volontà del collegio, senza che sia possibile invocare alcuna prova di resistenza”.

Pertanto, "Mettetemi assente" non equivale a una assenza effettiva e, come tale, verbalizzabile. Si tratta di una finzione che non regge né sul piano giuridico, né su quello sostanziale, per almeno tre ragioni.

  • Sul piano del falso ideologico (art. 479 c.p.) il verbale è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale. Se il verbale attesta un’assenza che si rivela presenza effettiva – oppure un’uscita e un rientro puramente formali – il segretario verbalizzante che lo sottoscrive e i componenti dell'organo che ne prendono atto potrebbero essere chiamati a rispondere di falso ideologico. Il fatto che il verbale sia la prova fidefacente nel diritto amministrativo non lo rende intoccabile dal diritto penale: è esattamente quella sua forza probatoria a rendere tanto più grave la sua falsificazione, attraverso la descrizione di fatti mai accaduti.
  • Sul piano delle registrazioni come prove neutrali, in caso di indagini il GIP può acquisirle. Oggi le adunanze in videoconferenza lasciano tracce digitali oggettive – log di connessione, timestamp, metadati – che possono smentire il verbale in modo incontrovertibile. La formula “esce/rientra” diventa imbarazzante quando i log mostrano che il soggetto non si è mai disconnesso.
  • Sul piano sostanziale, la presenza fisica o telematica del soggetto in conflitto di interessi – anche silenziosa – inquina il processo decisionale. I colleghi sanno che è lì, sono consapevoli che ascolta e questo può condizionare tanto il dibattito quanto il voto. Non è una questione di fiducia personale, ma di garanzia essenziale del procedimento.

La prassi corretta, pertanto, è l’uscita effettiva, cioè l’abbandono della sala fisica oppure la disconnessione verificabile dalla piattaforma in cui si svolge l’adunanza on-line.

Un ultimo aspetto vale la pena aggiungere sull’ordinamento italiano. Il conflitto di interessi negli organi collegiali è disciplinato anche dall’art. 7 del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e, per i legittimati, dalle specifiche normative di settore. La violazione può quindi avere conseguenze tanto penali quanto disciplinari e amministrative, con potenziale annullabilità del provvedimento adottato in caso di impugnazione.

Ci riferiamo, non tanto ai conflitti di interessi conclamati, quanto piuttosto a quelli potenziali, o latenti, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e alla indipendenza dei componenti dell’organo collegiale. La giurisprudenza si è copiosamente occupata di conflitto di interessi, ad esempio, recentemente, il Consiglio di Stato sez. VII, 17 giugno 2025, n. 5287, proprio sulle università.

Al di là del codice deontologico di ciascun Ateneo o EPR, dobbiamo tenere presente anche l’ordinamento italiano e, specificamente:

  • legge n. 241/1990, art. 6-bis: È la norma fondamentale introdotta dalla “legge Severino” (legge n. 190/2012). Stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
  • DPR 62/2013, (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), art. 7: Questo regolamento dettaglia operativamente l’obbligo. Il dipendente pubblico è tenuto ad astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. Inoltre, la norma impone l'astensione in ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”.

Ecco, a questo punto, il dettato normativo del DPR 62/2013, che possiamo definire cristallino nel testo dell’art. 7 (Obbligo di astensione): “1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

La giurisprudenza (soprattutto il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione) ha più volte ribadito che queste norme sono espressione del principio di imparzialità che dovrebbe sempre governare le amministrazioni pubbliche (art. 97 della Costituzione). Non è necessario dimostrare che il dipendente abbia effettivamente favorito qualcuno, ma è sufficiente la sussistenza di una situazione di conflitto potenziale per inficiare la legittimità dell’azione amministrativa.

Ma anche un classico, cioè il Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577, ribadisce concetti tanto elementari da essere a volta disattesi per superficialità: “L’obbligo di astensione, per incompatibilità, dei componenti un organo collegiale si verifica per il sol fatto che questi siano portatori di interessi personali atti ad inverare una posizione di conflittualità o anche di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure della p.a., indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l’organo abbia proceduto in modo imparziale, o che non vi sia prova di condizionamento per effetto del potenziale conflitto d'interessi”.

Del resto, la dimensione amministrativa del conflitto di interessi incrocia anche i principi dell'etica pubblica e della buona amministrazione, cui non è pensabile di sfuggire con “magheggi” non pertinenti alla funzione di pubblico ufficiale.