Ricorso incidentale al fine di far dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice della fase di merito: ammissibilità

Uno sguardo sul mare
Ph. Cinzia Falcinelli / Uno sguardo sul mare

Ricorso incidentale al fine di far dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice della fase di merito: ammissibilità

 

Abstract: Il ricorso incidentale può essere proposto anche per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice della fase di merito. Tale scelta, anche se può sembrare contraddittoria (infatti mediante questo ricorso la parte, che era stata vittoriosa nel giudizio di merito, chiede sostanzialmente che sia dichiarata l'inefficacia della decisione ad essa favorevole), deve peraltro ritenersi ammissibile ex artt. 283 comma 1 c.p.c. e 334 c.p.c. .

A cross-appeal may also be filed to have the judge ruling on the merits declare that he lacks jurisdiction. This option, while it may seem contradictory (in fact, through this appeal, the party who prevailed in the merits proceedings essentially requests a declaration of the ineffectiveness of the decision in their favor), must nevertheless be considered admissible pursuant to artt. 283, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure and art. 334 of the Code of Civil Procedure.

Il ricorso incidentale è quello che viene proposto dalla parte, vittoriosa nel giudizio di primo grado, a seguito del ricorso proposto in grado di appello dalla parte soccombente.

Esso è disciplinato dall'art. 371 c.p.c., il quale prevede che la parte, avverso la quale sia stato proposto ricorso per Cassazione, "deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza".

Con il ricorso incidentale, la parte vittoriosa nel giudizio di merito sostiene che la sentenza emessa all'esito di quest'ultimo, pur se appunto è stata di accoglimento dell'istanza da essa proposta, deve considerarsi come illegittima in ordine ad alcuni altri punti, sui quali, evidentemente, la parte stessa è rimasta soccombente. La particolarità del ricorso incidentale è che la suddetta parte contesta tale illegittimità non in modo diretto, ossia mediante la proposizione di un ricorso autonomo, ma solo a seguito del ricorso per Cassazione proposto dalla parte che nel giudizio di merito era stata soccombente.

La Cassazione Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 2072 del 31.01.2026, si è occupata di un caso in cui il ricorso incidentale è stato proposto, dalla parte che nel giudizio di merito era risultata vittoriosa, al fine di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e quindi allo scopo di ottenere un provvedimento il quale andrebbe ad annullare i vantaggi che alla stessa parte erano derivati dalla pronuncia emessa dallo stesso Giudice: tale pronuncia, infatti, a seguito della suddetta declaratoria, verrebbe a perdere ogni efficacia. Nel caso di specie, quindi, lo strumento del ricorso incidentale è stato utilizzato, dalla parte vittoriosa nel giudizio di merito, per ottenere dalla Cassazione non già l'annullamento dei capi della sentenza di merito che avevano respinto le "altre" istanze formulate dalla stessa parte, bensì l'annullamento del capo di tale sentenza che aveva respinto il ricorso della controparte e che quindi aveva decretato, in favore della medesima parte, la vittoria del giudizio.

La Cassazione, pertanto, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla seguente questione:

"se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di ius dicere".

La domanda che ci si deve porre è la seguente: per quale motivo la parte, che eppure è stata vittoriosa nel giudizio di merito, dovrebbe avere interesse a chiedere, con il ricorso incidentale, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice (ordinario) che aveva accolto le sue difese condannando la controparte? Il motivo è che la suddetta parte crede di poter ottenere, attraverso la decisione di un diverso Giudice (quello Amministrativo), una tutela ancora maggiore di quella ad essa derivata dalla sentenza del Giudice (ordinario) di merito. Ella, pertanto, chiede di poter ottenere una pronuncia migliorativa rispetto a quella già ottenuta nel precedente grado di giudizio.

Ciò posto, ci si deve allora fare un'altra domanda: la parte vittoriosa nel giudizio di merito, se era così certa del fatto che avrebbe potuto ottenere una maggiore tutela dal Giudice amministrativo, anziché da quello ordinario adìto dalla controparte, perché non ha eccepito già nello stesso giudizio di merito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, anziché sollevare tale questione in sede di ricorso incidentale nel giudizio di Cassazione?

L'art. 100 c.p.c. stabilisce che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". Nel caso di cui all'ordinanza in commento, l'interesse a ricorrere è quello ad avere una pronuncia migliorativa: il Giudice ordinario ha riconosciuto fondate le difese del ricorrente, ma quest'ultimo ritiene che il Giudice Amministrativo, ove investito della questione, avrebbe potuto (e possa) concedere una tutela ancor più ampia.

L'art. 112 c.p.c. stabilisce che "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa". Tale principio – noto come anche come "corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato" oppure come "divieto di pronuncia ultra petita" – sta a significare che il Giudice non può concedere alla parte un qualcosa che essa non gli ha chiesto. Ma esso sta a significare anche che il Giudice dell'impugnazione (in tal caso, la Cassazione) non può, di fronte ad una istanza di sentenza migliorativa di quella di merito, emettere una pronuncia di condanna e cioè un provvedimento che non soltanto non migliora bensì peggiora il contenuto della medesima sentenza di merito: non lo può fare in quanto, se lo facesse, deciderebbe "oltre i limiti" della domanda di impugnazione (l'impugnante chiedeva un miglioramento, e non certo un peggioramento).

Il fatto che nell'ordinamento viga un divieto di peggioramento (ossia di "reformatio in peius") della precedente sentenza, costituisce, per il ricorrente, uno stimolo a cercare un miglioramento della medesima.

La presenza di un divieto di tal genere rappresenta un'apertura della legge a coltivare il proprio interesse ad agire in modo da ottenere, mediante il ricorso, anche un provvedimento recante benefici ancor maggiori di quelli già ottenuti dalla sentenza precedente.

Ciò posto, tuttavia la domanda è la seguente: questo "miglioramento" lo si deve chiedere soltanto proponendo un ricorso in via principale, e quindi tramite un'impugnazione diretta, oppure lo si può chiedere anche proponendo un ricorso in via incidentale, ossia mediante un'impugnazione "provocata" dal ricorso della parte che nel giudizio di merito è stata soccombente?

A norma dell'art. 283 comma 1 c.p.c., il ricorso incidentale può essere proposto (così come quello principale) anche per chiedere al Giudice di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata. La fattispecie è questa: Tizio ha ottenuto dal Giudice di primo grado l'accoglimento del ricorso e quindi è risultato vittorioso; egli, tuttavia, impugna (con ricorso principale) il capo della sentenza che liquida le spese del giudizio; Caio, che è stato soccombente, in risposta a tale impugnazione propone ricorso incidentale, con il quale chiede al Giudice di secondo grado di sospendere l'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.

Questo è un caso in cui la parte, soccombente in primo grado, chiede, con il ricorso incidentale, un provvedimento di tutela – ossia la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna – che avrebbe potuto (o, per meglio dire, "dovuto", in coerenza con il proprio "interesse ad agire") chiedere con un'azione giudiziale diretta, e cioè impugnando, egli direttamente, tale sentenza, senza attendere che questa venisse impugnata dalla parte che nel primo grado di giudizio era stata vittoriosa.

Nel caso di cui all'ordinanza in commento, la situazione è la seguente: la parte, vittoriosa nel giudizio di primo grado, chiede, con il ricorso incidentale, un provvedimento – ossia la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado – che essa in realtà avrebbe potuto (o, per meglio dire, "dovuto", in coerenza con il proprio "interesse ad agire")  chiedere direttamente allo stesso Giudice di primo grado, senza attendere che la decisione di quest'ultimo fosse impugnata (con ricorso principale) dalla parte che era stata soccombente.

Nel caso ex art. 283 comma 1 c.p.c., il ricorso incidentale viene utilizzato dalla parte che, essendo stata soccombente in primo grado e cioè essendosi vista condannare dal Giudice, avrebbe dovuto avere l'interesse a chiedere, con un'impugnazione diretta e cioè con il ricorso in via principale, e non con quello incidentale – che   l'esecuzione della predetta sentenza venisse sospesa. Invece la legge (appunto, l'art. 283 comma 1 c.p.c.) ammette che tale istanza possa essere proposta anche mediante il ricorso incidentale, ossia con un'impugnazione che non è "diretta" in quanto deriva dal ricorso proposto dalla parte che in primo grado era stata vittoriosa.

Nel caso di cui all'ordinanza in commento, il ricorso incidentale viene utilizzato dalla parte che, pur essendo stata vittoriosa, vuole ora ottenere dalla Cassazione una tutela ancor più grande – vedi declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice – di quella derivata dalla decisione di merito emessa da quest'ultimo, e pertanto il ricorso incidentale diverrebbe uno strumento per "bypassare" il fatto che la suddetta declaratoria non è stata chiesta nel giudizio di merito.

Al riguardo, la conclusione potrebbe essere questa: il ricorso incidentale, se può essere utilizzato (ex art. 283 comma 1 c.p.c.)  dalla parte soccombente per chiedere un provvedimento, ossia la sospensione della decisione di primo grado, che la stessa parte, in base al principio di corrispondenza tra interesse a ricorrere e tipo di azione giudiziale esperita, avrebbe dovuto richiedere con l'impugnazione diretta (ossia con il ricorso principale), dovrebbe poter essere utilizzato anche dalla parte vittoriosa per chiedere un provvedimento, e cioè la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice di merito, migliorativo rispetto a quello già ottenuto e che tuttavia la medesima parte vittoriosa, in base al principio di corrispondenza tra interesse a ricorrere e tipo di azione giudiziale esperita, avrebbe dovuto richiedere allo stesso Giudice di merito (ossia in sede di resistenza al ricorso principale). Il ricorso incidentale, ossia la possibilità di agire giudizialmente non già in modo autonomo bensì in dipendenza della domanda proposta con il ricorso in via principale, se è legittimo quando con esso si vuole ottenere la sospensione della sentenza di condanna, dovrebbe essere considerato legittimo anche quando tramite esso si vuole ottenere una sentenza migliorativa di quella già ottenuta, in senso favorevole, nel giudizio di merito, a prescindere dal fatto che, tramite il medesimo ricorso, si faccia valere un vizio non denunciato nella fase di merito.

L'art. 334 c.p.c., che disciplina le c.d. "impugnazioni incidentali tardive", prevede che il ricorso in via incidentale può essere proposto anche dalla parte la quale abbia "fatto acquiescenza alla sentenza", ossia abbia accettato espressamente quest'ultima oppure abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge (art. 329 c.p.c.).

L'impugnazione in via incidentale, se può essere proposta anche da parte di chi in un primo momento aveva dimostrato di non essere interessato ad impugnare, dovrebbe poter essere proposta, a maggior ragione, da parte di chi voglia ottenere un miglioramento della decisione favorevole, e ciò anche nel caso in cui tale impugnazione sia basata su un vizio – ossia il difetto di giurisidizione del giudice di merito – che la parte non aveva dedotto nel relativo procedimento. Il ricorso incidentale, se può essere proposto anche da chi in precedenza aveva dimostrato di voler rinunciare a qualsivoglia impugnazione, dovrebbe poter essere proposto anche da chi mediante esso intende far valere un vizio che, in coerenza con il proprio "interesse ad agire", avrebbe potuto (od addirittura "dovuto") far valere nel giudizio di merito.