Referendum Costituzionale sulla giustizia: il Grande Equivoco
Referendum Costituzionale sulla giustizia: il Grande Equivoco
Il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026 per approvare o respingere una riforma costituzionale che modifica l'ordinamento giurisdizionale italiano. Questa riforma prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, istituendo due Consigli superiori distinti e una nuova Alta Corte disciplinare. Se il referendum conferma la riforma, si aprirà un periodo transitorio per adeguare le leggi ordinarie collegate. Attualmente, i sondaggi indicano una partita aperta tra i due campi.
Il Referendum Giustizia 2026 è un referendum costituzionale: si vota su una riforma dell’ordinamento giudiziario e sugli organi di autogoverno della magistratura, con l’obiettivo dichiarato di ridefinire il rapporto tra chi giudica (giudici) e chi accusa (pubblici ministeri), e di cambiare le regole di funzionamento del Csm e della disciplina dei magistrati.
Da un lato, chi sostiene il Sì ritiene che la riforma renda più netta l’indipendenza del giudice e riduca il peso delle correnti.
Il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato, in cosa consiste nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in semplici punti.
Il punto centrale della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Restano entrambi parte di un ordine autonomo e indipendente, ma seguono percorsi professionali separati. Non condividono più gli stessi organi di autogoverno, pur mantenendo le garanzie costituzionali di autonomia..
Come cambia il Csm?
Per effetto della separazione delle carriere, si sdoppia anche il Consiglio superiore della magistratura. Uno sarà il Csm della magistratura giudicante, l’altro il Csm della magistratura requirente.
La riforma prevede per entrambi che siano “presieduti dal Presidente della Repubblica”, come l’attuale Csm. I membri di diritto saranno, rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Perché le proteste?
A scatenare le proteste di opposizione e dell’Associazione nazionale dei magistrati è il fatto che i componenti degli organi non saranno più eletti ma estratti a sorte: i membri togati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, quelli laici (un terzo) da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune.
Qual è il ruolo dell'Alta corte?
L’ultima novità: l’introduzione di un'Alta corte disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari. Dell’Alta corte faranno parte 15 membri, per lo più togati, mentre il presidente è eletto tra i membri laici.
Il pericolo/timore è che l’Alta corte disciplinare venga influenzata dalla politica, quando soltanto tre membri su quindici verrebbero sorteggiati in un canestro scelto dal parlamento in seduta comune, come accade per la designazione dei sedici cittadini che integrano la Corte costituzionale quando il capo dello Stato viene giudicato per alto tradimento (e su questo nessuno ha mai avuto niente da obiettare). E una persona garbatissima e moderata come Giovanni Bachelet, presidente del comitato Società civile per il No, parla di «tecnica eversiva del governo» per le proteste sulla presenza di magistrati impegnati politicamente nell’ufficio centrale della Cassazione che ha modificato il quesito referendario, raccomandando di votare No «per resistere alla barbarie».
Con l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, la Cassazione ha ammesso anche la richiesta sostenuta dalle firme dei cittadini. Il punto chiave è questo: una richiesta presentata da un soggetto legittimato (parlamentari, Consigli regionali o elettori) non impedisce agli altri soggetti di presentare, entro il termine, una richiesta sullo stesso testo. È una presa di posizione che si colloca in contrasto con quanto aveva sostenuto il TAR Lazio in un ricorso contro il decreto del 13 gennaio, quando aveva ritenuto che le richieste successive sarebbero state prive di interesse.
L’ammissione della richiesta popolare non è rimasta “simbolica”. La Cassazione ha riscritto il quesito: rispetto alla versione iniziale – centrata sul titolo della legge costituzionale – la formulazione aggiornata indica anche gli articoli della Costituzione interessati dalla revisione. L’effetto è di rendere più immediata, per l’elettore, l’identificazione dell’oggetto del voto.
Il 7 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica un provvedimento che recepisce la formulazione della Cassazione, parlando di “precisazione” e mantenendo fermo il decreto di indizione già adottato. La scelta lessicale non è irrilevante: se si fosse trattato di una nuova indizione, sarebbe stato difficile rispettare i termini che la legge n. 352 del 1970 collega alla data del decreto e che, in teoria, possono incidere sul calendario. La pubblicazione in G.U. del decreto di “precisazione” ha quindi consentito di non spostare le date della consultazione.
La nuova versione del quesito, accolta dalla Cassazione in sostituzione della precedente, richiama direttamente le disposizioni costituzionali modificate, indicando gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1. L’obiettivo dichiarato dei promotori è quello di consentire agli elettori una maggiore comprensione del contenuto della riforma sottoposta a voto.
Nella nuova formulazione diventa: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'”.
Il referendum non incide direttamente sui processi, sulle modalità di conduzione del processo e sulle garanzie dei cittadini che si trovano ad affrontare un giudizio. Da questo punto di vista il referendum NON ha alcuna ripercussione sull’andamento della giustizia, sulla sua efficienza e sulla equità e celerità dei processi, in ispecie dei processi penali
Il referendum si focalizza sulla opportunità di rendere l’amministrazione giudiziaria (l’Organo Magistratura) più trasparente e leggibile, capace di rafforzare la fiducia dei cittadini, mentre appare discutibile l’idea — emersa in alcune dichiarazioni pubbliche — che il voto favorevole alla riforma possa essere associato a centri di potere oscuri o addirittura a contesti criminali, perché una simile narrazione rischia di spostare il confronto dal piano delle regole a quello della delegittimazione preventiva, trasformando un passaggio democratico in una gara di sospetti e insinuazioni.
In uno Stato di diritto la magistratura non “controlla” la società in senso politico o morale, ma applica la legge generale e astratta ai casi concreti, e proprio per questo il rafforzamento di strumenti di responsabilità non rappresenta un limite all’indipendenza, bensì un elemento di equilibrio istituzionale, perché una democrazia solida non conosce caste né poteri sottratti al principio di accountability: rafforzare la credibilità della giustizia significa anche renderla più trasparente e più vicina ai cittadini, non proteggerla da ogni forma di valutazione esterna.