Il pasticcio del decreto sicurezza, tra Incostituzionalità e tassello riparatore

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Il pasticcio del decreto sicurezza, tra Incostituzionalità e tassello riparatore

Il Decreto Legge  in materia di Sicurezza convertito in legge rappresenta un ennesimo castigo per il mondo delle carceri e dell'esecuzione penale, una conferma alla spinta securitaria del Governo e la mancanza di ogni visione di società capace di educare e integrare

 

Il parlamento ha approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto-legge 23/2026 – Decreto Sicurezza 2026 - in tandem con un nuovo D.L. correttivo della norma 30 bis (incostituzionale). Il via libera finale avviene dopo una fibrillazione istituzionale con gli Uffici della Presidenza della Repubblica che richiamano l’attenzione del Governo appena conosciuto il testo dell’emendamento al D.L. in conversione che introduce l’art. 30 bis con un pasticcio giuridico che introduce un bonus per gli avvocati che si sarebbero adoperati a convincere gli stranieri ad accettare un rimpatrio volontario, di fatto tradendo il mandato difensivo per fare da tutor alle volontà del Governo.

Il decreto sicurezza (decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23) introduce un pacchetto molto ampio di misure in materia di sicurezza pubblica, immigrazione, indagini e poteri delle forze di polizia.

Il provvedimento interviene su più fronti contemporaneamente e punta a rafforzare gli strumenti preventivi e repressivi su manifestazioni, armi da taglio, criminalità urbana, reati predatori, immigrazione e sicurezza carceraria. Si tratta di una delle iniziative più estese del governo sul terreno dell’ordine pubblico in questa fase della legislatura.

Stretta su coltelli e lame

Tra i punti più significativi del decreto c’è il giro di vite sugli strumenti da punta o da taglio. Nel testo approvato dal Senato viene previsto il divieto di vendita ai minori di 18 anni di strumenti atti a offendere, con l’obbligo per chi vende di chiedere un documento d’identità, salvo che la maggiore età sia evidente. La violazione può comportare sanzioni amministrative molto pesanti.

Il provvedimento interviene anche sul porto di coltelli fuori dall’abitazione. Per chi porta senza giustificato motivo coltelli con lama oltre una determinata misura viene previsto un inasprimento sanzionatorio, con una formulazione che, dopo le modifiche del Senato, chiarisce meglio il rilievo del “giustificato motivo”. Il testo approvato da Palazzo Madama contiene inoltre una sanzione amministrativa a carico del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale quando alcuni reati sono commessi da minorenni.

Cortei e manifestazioni, arriva il “daspo”

Uno dei capitoli più delicati riguarda cortei e manifestazioni. Il decreto introduce il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico per soggetti già condannati, in determinati contesti, per reati gravi come terrorismo, devastazione e saccheggio, lesioni, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, strage, incendio doloso e omicidio.

L’impostazione è quella di un vero e proprio daspo per i cortei, pensato per escludere da piazze e manifestazioni chi ha già maturato precedenti specifici in episodi di violenza collettiva. 

Fermo preventivo fino a 12 ore

Nel testo approvato compare anche una misura di fermo preventivo fino a 12 ore quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere poste in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento di una manifestazione. In questi casi viene prevista l’immediata comunicazione al pubblico ministero.

Allo stesso tempo viene ampliata la possibilità di ricorrere all’arresto in flagranza differita per danneggiamenti commessi nel corso di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

Multe più alte per cortei non comunicati

Il decreto irrigidisce anche il regime delle sanzioni amministrative per i promotori di manifestazioni non preavvisate. Sale infatti in modo drastico l’importo massimo della multa per chi organizza una riunione in luogo pubblico senza dare avviso al questore almeno tre giorni prima.

La sanzione cresce ulteriormente se la manifestazione era stata espressamente vietata dal questore. 

Zone rosse contro spaccio e violenza urbana

Il decreto interviene anche sul fronte della sicurezza urbana con il rafforzamento delle cosiddette zone rosse o aree a vigilanza rafforzata. Il prefetto potrà individuare aree cittadine segnate da ripetuti episodi di criminalità o illegalità nelle quali disporre l’allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.

Migranti, incentivi ai rimpatri volontari

La norma incriminata è stata introdotta da un emendamento a firma dei quattro capigruppo di maggioranza che ha inserito il comma 30 bis al testo del Decreto, comma che prevede l’incentivo di 615 euro per l’0avvocato che convince il proprio cliente extracomunitario ad accettare il rimpatrio volontario, mentre si prevedeva l’esclusione dal gratuito patrocinio in caso di opposizione al Decreto di espulsione.

Il Presidente  Mattarella, che aveva sollevato critiche di legittimità su tale norma,  ha promulgato alla fine  la legge di conversione del decreto-legge Sicurezza e, contestualmente, ha emanato il decreto-legge correttivo approvato nel Consiglio dei Ministri dello stesso giorno della approvazione definitiva del Parlamento (venerdì 24.04.2026), che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione. Si tratta dell’ultimo atto del pasticcio sulla norma proposta dal governo Meloni che includeva un emendamento che cambiava le regole per l’assistenza legale ai migranti. 

Stretta su furti con destrezza e fughe all’alt

Tra le altre novità figura il ritorno della procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza, una modifica che corregge gli effetti della riforma Cartabia su un reato percepito come particolarmente diffuso, soprattutto nelle grandi città e nei contesti turistici.

Viene poi introdotto un nuovo illecito penale per chi non si ferma all’alt delle forze di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolose per la pubblica o privata incolumità. In questi casi il decreto prevede reclusione, sospensione della patente, confisca del veicolo e possibilità di arresto in flagranza differita.

Carceri e operazioni sotto copertura

Il provvedimento amplia anche i poteri investigativi della polizia penitenziaria sui reati più gravi commessi in carcere. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dei nuclei investigativi potranno operare sotto copertura nell’ambito di specifiche attività di loro competenza.

Droga, più difficile la lieve entità per gli spacciatori abituali

Sul fronte stupefacenti, il Senato ha approvato una modifica che riduce il margine di applicazione dell’attenuante della “lieve entità” nei reati di droga. La stretta riguarda in particolare i venditori abituali e continuativi, per i quali diventa più difficile beneficiare di una riduzione di pena.

Proroga per il comandante della Guardia di finanza

Nel testo approvato da Palazzo Madama è stata inserita anche una norma che proroga di sei mesi il mandato del comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro, fino al 31 dicembre 2026 e  allunga a due anni il mandato del vicecomandante dei Carabinieri allineandolo ad altri corpi . Si tratta di una disposizione aggiunta in sede di conversione e destinata ad avere effetti immediati sull’assetto dei vertici del corpo.

Sul fronte del diritto penale sostanziale si segnalano modifiche di matrice innovativa e modifiche, per così dire, di adattamento.

La fattispecie inerente alla confisca in casi particolari viene integrata contemplando le ipotesi delittuose di cui al 3° comma dell’articolo 628 c.p. e dell’art.628-bis c.p., resta fermo il principio in virtù del quale allorquando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate nella fattispecie, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, dei beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona.

Altra fattispecie adattata alla novella in rassegna è quella tipizzante la ricettazione di beni culturali. Difatti la pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali proveniente dai delitti di rapina aggravata ai sensi dei succitati articoli 628, 3° comma e 628-bis codice penale, resta fermo il principio in virtù del quale le disposizioni dell’articolo tipizzante la fattispecie di ricettazione di beni culturali, si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il decreto sicurezza n.23/26 procede quindi con un restyling della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 583-quater c.p. Segnatamente essa oggi contempla le lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Orbene, posta tale epigrafe delittuale, nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è rispettivamente della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni.

Nell’ipotesi di lesioni cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le medesime pene suddette con riferimento agli ufficiali o agli agenti di polizia giudiziaria. Medesime pene si applicano nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell’esercizio o a causa di tali attività. Le medesime disposizioni incriminatrici si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Il decreto sicurezza in parola, sotto il versante del diritto punitivo sostanziale, incide altresì sulla fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo, addizionandovi l’ipotesi di furto con destrezza in casi particolari. Tale ultima locuzione vuole indicare, l’ipotesi di chi agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti info-telematici o telefoni cellulari, ovvero su denaro o beni di valore, tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità. L’indicata condotta è parificata a tutti gli effetti a quella di colui che si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante strappo di mano o di dosso alla persona.

Viene quindi inserito, dal decreto 23 in commento, il delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato. La pena è della reclusione da 10 a 25 anni e della multa da 6.000,00 a 9.000,00 euro se il fatto di rapina è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica e/o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Se l’aggravante concorre con una o più delle circostanze di cui al 3° comma dell’articolo 628 c.p. o con un’altra fra quelle indicate nell’articolo 61 c.p., la pena è della reclusione da 12 a 25 anni e della multa da 7.000,00 a 9.000,00 euro. Resta ferma l’applicazione del 5° comma dell’articolo 628 c.p.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

La fattispecie in tema di ricettazione diviene anch’essa suscettiva di adeguamento normativo. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dei già citati (articoli 628, 3° comma e 628-bis).

Sempre sotto il versante del diritto penale sostanziale si va a incidere sulla fattispecie depenalizzata contemplante le grida e le manifestazioni sediziose. Chi le compie, se il fatto non costituisce reato, viene oggi punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

In materia di diritto processuale penale si registra innanzitutto un ammodernamento inerente alle attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale in seno all’ufficio del pubblico ministero. Sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo distrettuale nel cui ambito ha sede il giudice competente, le ipotesi delittuose di rapina aggravata commesso da un gruppo organizzato ex art. 628-bis c.p., così come introdotto dal decreto legge n.23 del 2026.

Altra novella di rilievo concerne il registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 c.p.p. Come noto il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultano contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente indizi a suo carico. Tuttavia, dal 25 febbraio 2026, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso la disposizione iscrittiva, in precedenza richiamata, non si applica.

Il quadro di riferimento normativo novellato si completa in materia con l’introduzione della nuova fattispecie processuale in tema di attività di indagine, in presenza di cause di giustificazione. Nei casi suindicati, difatti, alla persona cui è attribuito il fatto, in presenza di una causa di giustificazione, si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. Nei medesimi casi, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni, in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla suindicata annotazione preliminare. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’articolo 360 c.p.p., il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro 120 giorni dall’annotazione preliminare di cui si è detto. All’esito assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Quando si procede ad incidente probatorio, il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro suindicato. In tali casi i termini di cui all’articolo 405 c.p.p. decorrono dalla data dell’annotazione preliminare.

Nell’ambito delle modifiche procedurali introdotte dal decreto legge 23/26 bisogna quindi segnalare quella che ha interpolato la fattispecie inerente all’arresto obbligatorio in flagranza. Difatti è oggi previsto, quale obbligatorio, l’arresto di chi commette il delitto di lesioni personali previsto dall’articolo 583-quater, 2° e 3° comma del codice penale.

Il sistema  normativo insiste in chiave novellistica anche nella fattispecie procedurale relativa al cosiddetto arresto in flagranza differito. Dal 25 febbraio 2026 le disposizioni sull’arresto in flagranza differita si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192 comma 7-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, allorquando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

Ulteriore adattamento normativo, sempre nell’area del procedimento penale, si rinviene con riguardo ai termini di durata massima delle indagini preliminari. La durata massima è di 2 anni se le indagini preliminari riguardano la più volte citata fattispecie penale di cui all’articolo 628-bis c.p.

A completamento del regime novellistico qui tratteggiato, va segnalata la fattispecie introdotta ex novo dall’articolo 10 del decreto legge in commento. Si tratta del divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti nella fattispecie in parola espressamente indicati, se ed in quanto commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da 1 a 3 anni ovvero, se la pena applicata è superiore a 3 anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa fino a un massimo di 10 anni.

Una maggioranza caduta sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati, di cui si era appropriata in un braccio di ferro di torti uguali e contrari con la magistratura, passerà il prossimo anno cercando di raschiare il fondo del barile dei consensi xenofobi, senza alcuno scrupolo di coerenza o di decenza giuridica e senza alcun timore di finire smentita o bloccata dal Quirinale o dalla Corte Costituzionale, ma al contrario esibendo per ogni battuta d’arresto una medaglia al valore patriottico.