La grazia un atto non solo di clemenza ma vero perdono che ripara

Dalla Sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale all’implorazione di Papa Francesco. Un atto di clemenza sia occasione di rinascita
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La grazia un atto non solo di clemenza ma vero perdono che ripara

Dalla Sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale all’implorazione di Papa Francesco. Un atto di clemenza sia occasione di rinascita
 

 

Dispositivo dell'art. 87 Costituzione

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [73, 76, 77].

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [97, 98] (3).

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (4), ratifica i trattati internazionali, previa,

quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [11, 78].

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazia [174 c.p.; 681 c.p.p.] e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni.

La grazia presidenziale è un atto di clemenza individuale concesso dal Presidente della Repubblica, con funzione umanitaria e mirata al recupero e reinserimento sociale del condannato. La concessione della grazia è disciplinata dalla Costituzione, dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Penale.

La sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale ha stabilito che la grazia deve considerarsi un potere proprio del Presidente della Repubblica.

Nella storica sentenza n. 200/2006, la Consulta ha qualificato il potere di grazia ex art. 87, comma 11, Cost., come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale; al contempo, la stessa ne ha circoscritto l’ambito funzionale ai soli casi caratterizzati dalla sussistenza di eccezionali e straordinarie ragioni di carattere umanitario, escludendo la concessione di provvedimenti clemenziali per ragioni “politiche” o a causa mista. Tuttavia, nel corso della Presidenza Napolitano, la predetta sentenza ha mostrato le sue debolezze; di fronte a taluni complicati casi implicanti un suo intervento clemenziale, il Presidente Giorgio Napolitano ebbe ad offerire una chiave ermeneutica dell’art. 87, comma 11, Cost., ben diversa rispetto a quella rilasciata dai giudici costituzionali.

Occorre tenere conto del fatto che dal dettato costituzionale si traggono unicamente gli elementi per individuare la titolarità dell’atto ed il requisito della sua validità (controfirma ministeriale). Al pari dell’indulto, la grazia è disciplinata nel codice penale come causa di estinzione della pena; peraltro, si prevede che, oltre alla grazia in senso stretto possa essere disposta dalla figura presidenziale anche la commutazione della pena inflitta. A parte gli artt. 174 c.p. e 681 c.p.p. – regolanti la procedura istruttoria – alla grazia sono riservate specialmente due norme del codice penale: l’art. 147, co. 1, n. 1), che ammette il differimento (facoltativo) dell’esecuzione della pena ove sia stata presentata domanda di grazia e l’art. 210, co. 3, inerente agli effetti dell’estinzione della pena a seguito della grazia, in relazione all’applicazione della libertà vigilata. Infine, alla grazia si riferisce l’art. 76 del Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario (d.P.R. n. 230/2000), il quale riporta la “proposta di grazia” tra le ricompense che possono essere concesse ai detenuti meritevoli (co. 2, lett. c).

Con la revisione costituzionale del 1992 prende avvio un processo storico nel quale il Sovrano non è più titolare dell’attività normativa dello Stato; da qui, il venire  meno dei suoi poteri di sospensione e dispensa. Al contempo, è necessario ricordare che le riforme del codice e dell’ordinamento carcerario, messe a punto tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, prediligevano taluni istituti maggiormente in grado di verificare l’avvenuta rieducazione del reo ovvero concorrere a tale rieducazione in misura più adeguata di atti clemenziali adottabili indistintamente. Appare opportuno specificare che la legge costituzionale n. 1/1992 sostituisce interamente l’art. 79 Cost. I motivi politici che hanno condotto al nuovo testo della disposizione costituzionale sono due: la prima, avente carattere generale, consiste nell’eccessivo ricorso, sotto il versante quantitativo, compiuto in passato agli istituti dell’amnistia e dell’indulto, quasi ritenuti strumenti ordinari per fronteggiare i problemi di contenimento di un sistema carcerario lacunoso; la seconda, avente carattere specifico, attiene all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale e a quelle disposizioni che prevedono la facoltà di aderire a riti alternativi in cambio di riduzioni della pena.

Con la Sentenza 200/2006 la Corte Costituzionale statuisce che il potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie incidendo sull’esecuzione di una pena irrogata da un organo imparziale nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali sancite dall’ordinamento penale.  Nell’ottica dei giudici costituzionali, il potere di grazia svolge la funzione di attuare i valori espressi dagli artt. 27 e 2 Cost., al fine di garantire il senso di umanità e la funzione rieducativa della pena.

È necessario non trascurare che la Costituzione autorizza eccezionalmente l’organo legislativo ad approvare leggi di amnistia e di indulto (art. 79). Tali provvedimenti, costituenti un’evidente deroga al principio di certezza della pena, sono consegnati alla responsabilità “politica” del Parlamento, che può deliberarli sulla base dei più disparati parametri di ragionevole opportunità.

La grazia è rivolta espressamente “all’attuazione dei valori e degli obiettivi costituzionali specifici già richiamati”, consistenti nella reintegrazione nella comunità di singole persone la cui detenzione non risponde più a una rieducazione o nella cessazione di un trattamento afflittivo che, a fronte della condizione soggettiva ed obiettiva dell’individuo, risulti palesemente “incompatibile con il senso di umanità che è il prodotto (in continua evoluzione) della concezione costituzionale, corroborata dalle tante successive dichiarazioni internazionali sui diritti umani”. La grazia, dunque, “è il frutto di un “giudizio” di valore e sull’effettività dei valori”; per tale motivo, lo stesso è affidato al Capo dello Stato, ossia “all’unico organo costituzionale e supremo che rappresenta e testimonia l’unità nazionale nel più elevato significato di coesione di valori indefettibili”.

Le prassi presidenziali successive alla storica sentenza mostrano come la grazia sia stata concessa sia per ragioni umanitarie sia per ragioni di opportunità politica, che prescindevano in toto da considerazioni di natura umanitaria del soggetto beneficiario dell’atto di clemenza, contrastando così la giurisprudenza costituzionale.

Il fondamento dell’atto di clemenza si rinviene, dunque, negli artt. 2 e 27, comma 3, Cost., atteso che la grazia interviene in quelle situazioni in cui l’espiazione della pena si pone in contrasto con l’esigenza di umanità. Tuttavia, le ragioni che inducono a sostenere che tali argomentazioni siano riduttive risiedono, in particolare, in due argomentazioni, la prima delle quali è la banale constatazione che nella storia del potere di grazia non si rinvengono limitazioni di sorta. In secondo luogo, e forse, altrettanto banalmente, le ragioni umanitarie sovente si sono, sì, configurate, ma con altrettanta certezza, si deve affermare che le ragioni alla base degli atti di clemenza sono, in realtà, di natura poliedrica, poiché lo è l’istituto in sé, riguardando tanto le esigenze umanitarie, quanto quelle politiche ovvero di politica internazionale. Ciò è stato dimostrato dalle prassi costituzionali che si sono consolidate negli anni successivi all’emanazione della sentenza e, peraltro, in assenza di ulteriori aggiustamenti di tiro da parte della Consulta, poiché non più adita sulla materia.

Fatta  chiarezza sulla natura giuridica dell’istituto di grazia; considerato  il tempo in cui viviamo, la grave crisi dell’istituzione giustizia e soprattutto l’incapacità dello Stato, in questo momento storico, di governare il processo di gestione della giustizia e del rapporto tra lo Stato stesso e il reato, nel momento in cui gli istituti penitenziari italiani scoppiano a causa del sovraffollamento mai così emergenziale anche alla luce di una politica securitaria sempre più crescente capace di introdurre sempre nuovi reati come risposta unica all’emergenza sociale che chiede maggiore sicurezza, ci pare ora opportuno interrogarci su quale seno possa avere oggi la Grazia Presidenziale: se vuole collocarsi fuori da quel raro gesto di clemenza spesso dipendente da postulanti illustri che riescono a evidenziare l’opportunità del provvedimento (per motivi umanitari quasi sempre) grazie anche a importanti sostegni all’interno dei palazzi che i più non possono vantare, o se si orienta ad esprimere un segno di clemenza che riaccoglie.

Il Presidente della Repubblica sembra rimasto l’unico ed ultimo interprete di uno Stato capace di guardare a chi ha sbagliato con occhi di clemenza, ma troppo flebile è questo segnale.

Si levano alte, dalle carceri stracolme, le richieste di attenzione, troppe le situazione di detenuti che nonostante un lungo percorso detentivo e condizioni di salute spesso gravi (sappiamo quanto sommaria e malandata sia la sanità negli istituti di pena) pesano sulla dignità dell’uomo, anche l’uomo che ha sbagliato e non per questo non possa sperare in una condizione di vita nuova.

L’ultimo postulante della speranza, papa Francesco, se ne è andato dopo aver aperto la Porta Santa a Rebibbia, alto il suo monito varcando la Porta Santa nel carcere romano: questa porta mostra l’unica via che ha senso: quella del perdono, della speranza, della dignità.

Nella bolla di indizione dell’Anno Santo, papa Bergoglio aveva chiesto  espressamente “forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società; percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell’osservanza delle leggi”. Il Papa nell’omelia del 26 dicembre 2025 nel carcere di Rebibbia, pronunciò queste parole: “Ho voluto spalancare la Porta, oggi, qui. La prima l’ho aperta a San Pietro, la seconda è vostra. È un bel gesto quello di spalancare, aprire: aprire le porte. Ma più importante è quello che significa: è aprire il cuore. Cuori aperti. E questo fa la fratellanza”.

Papa Francesco se ne è andato e i suo reiterati richiami sono caduti nel vuoto.

La Politica è rimasta sorda ad ogni riflessione, impermeabile alla propria inesorabile sconfitta sociale, non ha saputo neppure rendere ai detenuti ciò che a loro era stato tolto all’epoca del Covid, quando le carceri finirono in un isolamento assordante, ed i detenuti abbandonati e dimentica lontani dalle famiglie e dagli affetti, spesso contagiati e ammalati costretti ad un sovraffollamento disumano che non ha trovato alcun segno di ristoro. Eppure la CEDU aveva più volte richiamato l’Italia, condannandola per il trattamento disumano carcerario.

Nonostante le assicurazioni e le promesse dell’all’opra Ministro di Giustizia Cartabia, alcun risorto risarcitorio, neppure in termini di Liberazione Anticipata speciale e straordinaria.

Eppure le Istituzioni, la più alta Istituzione dimostra di saper aprire le braccia dello stato al perdono, con i provvedimenti di Grazia individuale resi, ma ciò non basa a fare di uno stato tiranno e insensibile, uno stato che accoglie anche le persone che sbagliano.

Occorre fare qualcosa di più, andare oltre, occorre seguire papa Francesco sul crinale della speranza che salva. Diversamente rischiamo di immettere nella società un carico di diseguaglianza enorme e indomabile.  Sarebbe questo l’esito ineluttabile della grande storia  dello Stato sociale?

Sappiamo che non è il rigore che mortifica, ma l'ingiustizia ed il privilegio

Anche la richiesta, da parte dei Papi, del condono delle pene durante il Giubileo è un seme di speranza per il mondo. Non sono numerose ma non mancano, come anche la cronaca testimonia, concrete risposte da parte della politica a richieste di clemenza. Del resto, soffermandosi sui termini indulgenza e indulto, si tratta di dare fiducia all’uomo che è inciampato lungo il cammino della vita. Spetta poi alla persona vivere il tempo della grazia ed essere testimone della forza del perdono.

Ed allora  rivolgendoci al Presidente Mattarella, richiamando l’attenzione sulla drammatica condizione carceraria afflitta dal sovraffollamento che rende disumana persino la detenzione, alla condizione difficile degli operatori, in primis gli agenti, custodi dei carcerati, si levano richieste affinchè almeno lui si faccia interprete del pensiero addolorato di papa Francesco si adoperi perché quello che ci apprestiamo a vivere come l’Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana il prossimo 02 giugno possa divenire una giornata di rinascita anche per quanti hanno sbagliato ma desiderano re-incontrare uno Stato che perdona e li accoglie.