Io Pregiudicato impedito di essere cittadino

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Io Pregiudicato impedito di essere cittadino

 

L’interdizione dai PP.UU.  incompatibile con l’art. 27 Costituzione

E’ sempre più frequente, e con particolare riferimento ai cosiddetti reati finanziari o dei colletti bianchi, che la condanna alla pena detentiva sia accompagnata dalla interdittiva della Interdizione dai PP.UU. perpetua.

Il  Codice Penale  disciplina l’interdizione dai Pubblici Uffici all’art. 29 e con attenzione propria ai reati corruttivi (314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis  C.P.)  la Spazzacorrotti L. 3/2019  ebbe ad introdurre l’art.  317 bis C.P., tale previsione per stessa  motivata censura della Corte di Cassazione che più volte sul punto si è espressa appare  in  contrasto con i principi costituzionali dettati dagli art. 27 e art. 3 della  Costituzione, tantè che pendono avanti alla Consulta alcune eccezioni di Incostituzionalità.

La illegittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.p., nella versione precedente alle modifiche introdotte con L. 3/2019, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all’art. 319 c.p., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione è stata già sollevata dalla Cassazione avanti la Corte Costituzionale.

La Suprema Corte, rimettendo la questione alla Consulta, ha ripercorso quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità in tema di principi regolatori delle pene, con particolare riferimento alla progressiva equiparazione fra la disciplina prevista per le pene principali a quella delle pene accessorie, sebbene il contenuto afflittivo dell’interdizione sia contrassegnato da una funzione marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa.

L’art. 317-bis c.p., nella versione vigente all’epoca della commissione dei fatti, prevedeva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici “tutte le volte che la pena principale comminata non sia inferiore a tre anni di reclusione”.

Tale disciplina sarebbe stata manifestamente irragionevole in quanto imponeva al giudice l’applicazione di una sanzione perpetua che può essere sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, in violazione dei principi di proporzionalità e della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ricavabili dagli artt. 3 e 27 Cost..

La Corte di Cassazione (decisione 30.12.2020 Cassazione penale – sez. 6°), aderendo alla prospettazione del ricorrente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.p. nella versione precedente alle modifiche introdotte con la L. 3/2019, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevedeva l’automatica applicazione

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione per il reato di cui all’art. 319 c.p

La Corte Costituzionale, con le decisioni n. 236/2016, n. 68/2012, n. 341/1994 e n. 50/1980, aveva già evidenziato che la censura: “rileva in una duplice direzione ovvero quella dell’automatismo ed indefettibilità di applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall’art. 317-bis cod. pen., e, dunque, riferibile all’an dell’applicazione al caso concreto, e quella della “fissità” e “perpetuità” della sanzione, che si saldano tra loro dando luogo ad un meccanismo sanzionatorio rigido che non appare compatibile con il “volto costituzionale della sanzione penale”.

Orbene a costituire motivo di illegittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.p. non sarebbe stata la circostanza che la pena accessoria avesse una durata superiore a quella della pena principale o, comunque, che non fosse correlata alla stessa. Rileverebbe invece il superamento del limite della non manifesta sproporzione per eccesso della sanzione interdittiva rispetto al concreto disvalore del fatto di reato.

L’articolo 317 bis C.P. ( e di converso lo stesso art. 29 CP) appare quasi come un residuo dell’impianto codicistico antecedente la Costituzione; pare di tutta evidenza come la norma in questione, escludendo il soggetto condannato dall’esercizio dei diritti fondamentali, quale il diritto di voto in perpetuo (tale è la conseguenza della interdizione dai Pubblici Uffici) determini l’espropriazione del vulnus della cittadinanza in capo al soggetto, che viene così abiurato al diritto primo e più alto della sua appartenenza allo Stato, con ciò contravvenendo al dettato dell’art. 27 della Costituzione che prevede e richiede che le pene abbiano espressa finalità rieducativa e risocializzativa; finalità del tutto vanificata e frustrata dalla perdita ex lege della facoltà del condannato di esercitare i propri diritti, educandosi al corretto loro utilizzo, così da rientrare progressivamente in società secondo un piano di completo reinserimento ed in condizione di parità risetto agli altri cittadini. L’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici impedisce una volta completato il percorso risocializzativo, l’esercizio dei diritti di cittadinanza, in primis il diritto di voto e l’elettorato passivo per l’effetto; l’Ecc.ma Corte Costituzionale è stata investita del vaglio di legittimità sul punto anche con solo riferimento al diritto di voto, la dove non sia previsto che in caso di applicazione della Interdizione sia escluso alla interdittiva il diritto di voto che deve poter essere esercitato dal cittadino in qualsivoglia condizione si trovi (financo detentiva si ritiene)

Sono altresì pendenti al vaglio della Corte Costituzionale anche questioni  di legittimità costituzionale dell’art. 29 C nella parte in cui prevede l’applicazione perpetua della pena accessoria anche successivamente all’espiazione della pena detentiva, per contrasto con il dettato costituzionale dell’ art. 27 in combinato disposto con l’art. 3 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.p., nella sua formulazione ante L. 3/2019, ripropone con enfasi la tematica inerente alla proporzionalità della pena accessoria, molto spesso sottovaluta in ragione di quella principale, ma tuttavia altrettanto afflittiva.

La ragione dell’applicazione in maniera automatica delle pene accessorie, nei confronti dei delitti contro la pubblica amministrazione, deriva dalla volontà del legislatore di attuare delle disposizioni normative volte a punire ad infinitum il soggetto responsabile di tali illeciti.

Tale scelta politica di quello che può ben essere definito come populismo giudiziario ha trovato la sua massima espressione con la L. 3/2019 - la c.d. Spazzacorrotti - che tuttavia è caduta, almeno nella parte inerente alla fase dell’esecuzione, sotto le disposizioni degli art. 3, 25 e 27 Cost., così come sancito dalla sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale.

Ad integrazione della richiamata giurisprudenza di legittimità, va richiamato un profilo di legittimità costituzionale dell’art. 29 C.P. in quanto residuo dell’impianto codicistico ante Costituzione, pare di tutta evidenza come la norma escludendo il soggetto condannato  dell’esercizio dei diritti fondamentali , quale il diritto di voto in perpetuo (tale è la conseguenza della interdizione dai Pubblici Uffici) determini l’espropriazione del vulnus della cittadinanza in capo al soggetto che viene abiurato al diritto primo e più altro della sua appartenenza allo stato, con ciò contravvenendo al dettato dell’art. 27 della Costituzione che di contro prevede e richiede che le pene abbiano espressa finalità rieducativa e risocializzativa, finalità del tutto vanificata e frustrata dalla perdita ex lege della facoltà del detenuto di esercitare i propri diritti educandosi al corretto loro utilizzo, così da rientrare progressivamente in società secondo un piano di completo reinserimento.

Un cittadino condannato con la pena accessoria della Interdizione dai PP.UU:  non potrà, una volta espiata la pena e pagato il fio alla legge per il suo errore, esercitare il proprio diritto al voto, quindi ritornare ad essere a pieno titolo un cittadino. Tale aspetto modifica oltre che il principio costituzionale della risocializzazione piena del reo, anche il suo essere parte di una comunità. L’estromissione dal diritto di volto appare ictu oculi il danno permanente della condanna più grave. Il condannato scontata la pena sarà per sempre un Pregiudicato a cui è toto ogni diritto di cittadinanza non potendo esprimere con il proprio voto l’orientamento verso le scelte politiche e legislative dello Stato, privato così della funzione principale di ciascun cittadino e ridotto al rango di servo: impossibilitato ad esprimere il proprio consenso verso la classe politica  e concorrere con il voto alla determinazione delle leggi e della amministrazione della cosa pubblica.

Una spoliazione del soggetto non degna di uno stato civile e contraria al dettato costituzionale che informa l’esecuzione ella pena al completo recupero del soggetto alla piena cittadinanza.