Decreto sicurezza: nuove pene e nuovi rati di cui non si sentiva il bisogno
Decreto sicurezza: nuove pene e nuovi rati di cui non si sentiva il bisogno
Ennesima stretta sicuritaria con il Decreto Sicurezza 05 febbraio 2026
Il Decreto Sicurezza del 5 febbraio 2026 ha suscitato criticità e commenti giuridici per vari motivi. La Cassazione ha censurato il ricorso alla "decretazione di urgenza", le norme troppe eterogenee e le sanzioni sproporzionate. La Suprema Corte ha ritenuto che il Decreto non fosse configurabile come un caso straordinario di necessità e di urgenza, e ha sottolineato l'estrema disomogeneità dei contenuti del testo approvato. Queste criticità hanno portato alla Corte di Legittimità a ritenere che le disposizioni approvate determinerebbero un vulnus del trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari.
Figlio dei fatti di tensione occorsi a Torino del 31.01.2026, l’ennesimo Decreto Sicurezza nell’intento del Governo ha la finalità, questa volta, di intervenire su armi bianche, violenza giovanile, manifestazioni pubbliche e strumenti di tutela per le forze dell’ordine. Ma andiamo per ordine. Ecco i principali interventi del CdM:
- Stretta su armi e coltelli
Il decreto, nel suo art. 1, modifica in modo significativo la
legge 110/1975: portare fuori casa lame affilate o appuntite superiori a 8 cm diventa reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la stessa pena si applica alle lame “tipizzate”, come coltelli pieghevoli ≥5 cm con meccanismi di blocco, coltelli a farfalla o lame camuffate. Sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d’armi, applicabili dal prefetto.
Una particolare attenzione è riservata ai minori: se un under 18 commette uno dei reati legati al porto di armi bianche, il genitore può essere sanzionato da 200 a 1.000 euro. Il decreto vieta inoltre la vendita ai minori di strumenti da punta o taglio, imponendo l’obbligo di verificare la maggiore età, anche sull’e commerce, con possibili blocchi dei siti inadempienti da parte di Agcom.
2) Misure contro la violenza giovanile
Il provvedimento amplia i casi in cui può essere disposto l’ammonimento del questore, includendo reati come lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti a offendere. In caso di reiterazione dopo l’ammonimento, scattano sanzioni ai genitori analoghe a quelle previste per l’uso dei coltelli.
3) Manifestazioni pubbliche: fermo preventivo e divieti
Veniamo alla parte che più desterà polemiche. Il decreto, infatti, introduce il “fermo preventivo” fino a 12 ore per soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante cortei o manifestazioni. Il pubblico ministero deve riceverne immediata comunicazione e può disporre il rilascio se mancano i presupposti.
Vengono inoltre rafforzati i divieti di accesso alle aree urbane sensibili e introdotto il divieto di partecipare a manifestazioni per condannati per specifici delitti legati alla violenza di piazza.
4) Ulteriori previsioni
Oltre a questi tre macro-argomenti in materia di sicurezza pubblica, il decreto contiene anche misure contro lo spaccio, norme sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei docenti vittime di lesioni.
Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti. È una delle novità prevista dal nuovo decreto sicurezza, oltre alle misure come il fermo preventivo o i limiti all’uso dei coltelli,
Il questore, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto. Sono una dozzina le fattispecie di reato per cui scatta il divieto: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda il capitolo sul "fermo di prevenzione", il decreto sicurezza prevede l’introduzione della “possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali (...) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche".
Tale eventualità - si legge ancora nel testo - riguarda comunque "specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni".
Il decreto stabilizza e rende strutturali le zone a vigilanza rafforzata, comunemente note come “zone rosse”, istituzionalizzando un’esperienza maturata attraverso ordinanze prefettizie adottate negli ultimi anni. Il prefetto può individuare specifiche aree urbane caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, per periodi fino a sei mesi, rinnovabili fino a un limite massimo complessivo di diciotto mesi.
In tali zone è possibile disporre l’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi, in base a comportamenti violenti o molesti e a precedenti per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, reati in materia di stupefacenti o porto di armi.
Parallelamente, viene ampliato l’ambito applicativo del divieto di accesso ai centri urbani (DASPO urbano), estendendolo anche a soggetti denunciati (…ma la costituzione non fissa il principio di presunzione di innocenza sino a condanna definitiva ?) o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. La misura può applicarsi anche ai minori di età superiore ai 14 anni denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati in materia di ordine pubblico o armi.
Secondo gli articoli 12 e 13, “per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'annotazione preliminare, in separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro".
Passando in rassegna le principali sanzioni introdotte e/o aggravate si rileva:
Il decreto inasprisce in modo significativo la disciplina del porto e della vendita di coltelli e strumenti atti a offendere.
Illecito penale per il porto ingiustificato di lame oltre 8 cm, con reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Nuove categorie vietate: coltelli a scatto, “a farfalla”, lame pieghevoli ≥5 cm con blocco, strumenti occultati o camuffati.
Divieto assoluto di vendita ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
Obbligo di verifica dell’età anche online: i gestori di e‑commerce devono adottare sistemi efficaci di accertamento; l’AGCOM può arrivare al blocco del sito in caso di mancato adeguamento.
Registro elettronico obbligatorio per la vendita di coltelli con lama oltre 15 cm, da conservare 25 anni.
Confisca obbligatoria degli strumenti in caso di condanna.
Sanzioni da 200 a 1.000 euro ai genitori se il minore porta o usa strumenti vietati.
Violenza giovanile: responsabilità diretta dei genitori
Il Dl Sicurezza 2026 rafforza gli strumenti di prevenzione e responsabilizzazione familiare.
Cosa cambia
Se un ragazzo già ammonito commette nuovi reati, i genitori pagano 200–1.000 euro.
L’ammonimento si estende anche a lesioni, percosse, minacce commesse con armi o strumenti vietati.
Misure analoghe introdotte anche per gli episodi di cyberbullismo.
Furti e rapine: nasce il reato di “rapina organizzata” e si allarga il furto con destrezza
Il decreto interviene in modo profondo sui reati predatori.
Le principali novità
1. Nuovo art. 628‑bis c.p.: rapina aggravata da gruppo organizzato
Reclusione da 10 a 25 anni e multa 6.000–9.000 euro.
Se concorrono altre aggravanti: 12–25 anni e multa 7.000–9.000 euro.
Sconti di pena per chi si dissocia e collabora all’identificazione degli altri partecipanti.
2. Estensione del furto con destrezza
Ora comprendono anche i casi che coinvolgono:
mezzi di pagamento elettronici,
documenti di identità,
strumenti informatici o telematici,
telefoni cellulari,
beni o denaro “di valore tale da determinare danno patrimoniale di rilevante gravità”.
La rubrica dell’art. 624‑bis viene aggiornata.
Come detto il Decreto Sicurezza è figlio dei fatti occorsi a Torino il 31.01.2026; ma a Torino la violenza non è “scoppiata”: è stata deliberatamente portata in piazza. Con metodo scientifico, con strumenti, con un obiettivo preciso: colpire lo Stato attraverso chi lo rappresenta. E pensare che quanto accaduto durante la manifestazione per Askatasuna sia il frutto di una deriva improvvisa, significa continuare a raccontarsi una favola comoda ma del tutto falsa. Gli scontri, gli assalti agli agenti, i mezzi incendiati o il tentativo di linciaggio di un poliziotto non sono un eccesso emotivo né una reazione incontrollata, ma il risultato di una regia. Una regia che da anni opera sotto gli occhi di tutti, protetta da una rete di giustificazioni, di silenzi e di complicità culturale.
Queste le parole della procuratrice generale di Torino, Lucia Musti, hanno il merito di rompere finalmente questo velo, perché parlare apertamente di “area grigia”, di una zona di tolleranza colta e borghese che normalizza la violenza politica, significa dire una verità scomoda. Perché – checché ne dicano le anime belle – senza quella benevola indulgenza e senza quella narrazione compiacente che assolve sempre “il contesto”, certi fenomeni non avrebbero attecchito così a lungo. Da anni, infatti, assistiamo allo stesso schema: gruppi organizzati, spesso riconducibili all’area anarcoinsurrezionalista, si presentano alle manifestazioni già pronti allo scontro. Scudi, bastoni, bombe carta, volti coperti: nulla di improvvisato, nulla di casuale. È la stessa logica che ha devastato i cantieri della Tav, ferito centinaia di poliziotti, trasformato intere zone in campi di battaglia. Oggi, semplicemente, quel modello è stato trasferito e replicato all’interno delle città.
Eppure per tanto tempo questi comportamenti sono stati raccontati come “conflitto sociale”, “tensione”, “reazione”. Mai come reati, mai come atti eversivi. Mai come un attacco diretto all’ordine democratico. E questa distorsione, alla lunga, ha prodotto un effetto devastante e ci ha portato esattamente qui, nel limbo della sostanziale impunità. Chi ha incendiato, devastato, aggredito, spesso lo ha fatto con la convinzione di poterlo rifare. Chi ha colpito uomini e donne in divisa ha agito sapendo di muoversi dentro una zona di tolleranza politica e culturale. Ed è qui che lo Stato ha perso terreno. Oggi non servono più ambiguità né distinguo: manifestare è un diritto fondamentale, ma non può diventare lo scudo dietro cui si legittima la violenza.
Accompagna il Decreto Sicurezza il disegno di legge che invece ha una portata più ampia, anche se rispetto alle intenzioni è diventato tutto sommato poca cosa. Nelle scorse settimane i partiti al governo avevano discusso se inserire la possibilità di prevedere a determinate condizioni un blocco navale, cioè il divieto di entrare nelle acque italiane, da 30 giorni a 6 mesi, in casi di minacce terroristiche o di pressione migratoria eccezionale. La misura era stata citata molte volte in passato da esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega, ma non si è mai concretizzata. E non lo farà neanche in questa occasione.
Senza il blocco navale il disegno di legge è diventato altro: un insieme di questioni procedurali su concorsi e carriere delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare la loro azione. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto in conferenza stampa che al momento dell’approvazione tutte le misure più concrete sono state spostate nel decreto-legge, mentre il disegno di legge è diventato un contenitore di norme più procedurali.
Questo dice molto di quanto bisogno avesse il governo di mostrare di stare facendo qualcosa di concreto in materia di sicurezza. A differenza del decreto-legge, le cui misure entrano in vigore subito e che deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni (e lo sarà con l’ennesima fiducia che il Governo porrà per evitare la discussione sulle singole norme che potrebbero essere modificate), il disegno di legge è una proposta che il governo fa in parlamento, e seguirà il percorso ordinario di una legge, con la sua discussione e i suoi tempi che diverranno lungi e forse “eterni” con buona pace dell’urgenza e dei proclami dei ministri promotori.
Il punto più inquietante, però, non è la singola norma. È il clima che queste norme producono e consolidano. Perché un Paese non diventa autoritario solo quando vieta formalmente la protesta o quando sospende apertamente la Costituzione. Diventa autoritario quando si abitua all’idea che la libertà sia condizionata, che l’eccezione sia normale, che alcune persone siano sospette per natura, che la forza sia più credibile del diritto. E quando ci si abitua, il passo successivo non fa più scandalo.
Questo pacchetto-sicurezza non promette davvero più sicurezza. Promette qualcosa di più preciso e più inquietante: la chiusura progressiva degli spazi di agibilità politica e sociale. Non è una semplice espansione dei poteri di controllo, è un tentativo di ridisegnare il perimetro di ciò che è legittimo fare, dire, attraversare, contestare. È la trasformazione della piazza, della strada, della periferia e perfino dell’adolescenza in territori sotto sospetto, dove la libertà non è più un diritto pieno ma una concessione revocabile.
E soprattutto, questo impianto costruisce e consolida nuove “classi pericolose”, come si faceva nei momenti peggiori della storia europea: giovani, poveri, migranti, figli delle periferie, figure sociali trattate non come cittadini ma come presenze da disciplinare. Il dissenso viene riscritto come disturbo, la marginalità come minaccia, la differenza come rischio. È un ritorno a una logica da Ancien Régime, dove l’ordine non coincide con la giustizia ma con la gerarchia, e dove lo Stato non garantisce diritti: seleziona corpi, controlla territori, punisce identità.
Il punto, allora, non è solo che “il controllo raramente torna indietro”. Il punto è che, una volta normalizzata questa cultura politica, ciò che non torna indietro è la soglia stessa della democrazia. Perché quando lo Stato si abitua a governare attraverso paura e repressione preventiva, non sta proteggendo la società: sta insegnandole a respirare in meno spazio.