Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario: una lettura senza pregiudizi e priva di sterili animosità
Introduzione al tema di analisi
Per qualunque cittadino il termine Giustizia rappresenta l’esigenza primaria di una civile convivenza.
Non è un tema soltanto per giuristi bravi e/o d’accatto, né materia di pertinenza esclusiva del mondo della politica, atteso che il termine, in uno con i suoi contenuti, viene prima di ogni altro a radicarsi nella vita e nel sentire di ognuno di noi e, ritengo senza e senza ma, anche l’espressione concettuale più lenta a venir fuori dalla nostra esistenza stante la pregnanza dei principi che essa esprime.
E’ un qualcosa che grava, con non secondaria incidenza, sulla vita di ogni cittadino, di ogni impresa e di ogni famiglia che abbiano a confrontarsi, e non soltanto dialetticamente, nell’ambito o meglio nell’agone processuale di qualsivoglia giurisdizione: sia essa amministrativa, civile o penale.
Il buono o meno proficuo funzionamento del sistema giustizia di un Paese riflette attraverso i giudicati conseguenze e profilature effettuali di sicuro rilievo sulla collettività intesa tanto quali singole sfere giuridiche soggettive come sulle imprese.
Nel sistema italiano, è sotto gli occhi di tutti, la Giustizia, non dà ormai, e non da ora, buona prova di sé e perché essa è troppo lenta e spesso anche autoreferenziale come si può facilmente rilevare dalla non serena bagarre che, sotto gli occhi di tutti, si è scatenata sul tema referendum confermativo fra gli schieramenti, oserei dire, belligeranti.
La guerra fredda tra le su riferite parti contrapposte costituisce la riprova più lampante dell’intervenuto snaturamento della funzione giustiziale e dello stesso assetto istituzionale dell’ordine giudiziario che ormai ha assunto connotato e ruolo, mi si passi il termine, di autoreferenzialità talmente marcata da aver fatto perdere smalto ed efficacia, quando non anche prestigio all’azione della magistratura.
Da qui la necessità dell’avvio di un serio processo riformatore che a ben riflettere non fa altro che portare a compimento il disegno liberale delineatosi sin dal 1989 con la riforma (Vassalli e Pisapia) attraverso il quale si è destrutturato il modello inquisitorio peculiare del vecchio codice penale espressione di un sistema paradigmato ad una visione palesemente autoritaria della giustizia penale in cui accusatore e giudice, in quanto componenti della stessa autorità giudiziaria erano preordinati ad assolvere alla medesima, anzi identica, funzione di rendere attuale l’interesse punitivo dello Stato ed introdotto, l’oggettivamente più corretta ed adeguata ai mutati tempi, novità rappresentata dal processo accusatorio che molto opportunamente individua le carriere del giudice e del P.M. in ragione della reale distinzione dei compiti di loro pertinenza, con l’ovvia risultanza che il giudice non è tenuto a cooperare con il P.M. nella dimostrazione della colpevolezza dell’imputato, ma soltanto ed esclusivamente a giudicare, scevro da condizionamenti di sorta, tra le tesi dell’accusa e le argomentazioni della difesa.
I contorni ed i limiti dell’attuale intervento legislativo sottoposto, da qui a breve, al vaglio referendario sono concettualmente delineati e circoscritti dalla necessaria premessa che esso non va, in alcun modo, inteso e ritenuto quale una riforma della “Giustizia”, bensì molto più correttamente, un semplice e meno prosaico intervento correttivo “dell’ordinamento giudiziario” attraverso il rituale procedimento di revisione costituzionale postulato dall’art. 138 della Carta; strumento questo quale riconosciuto e legittimo esercizio di democrazia diretta.
Il modello disegnato dalla Costituzione e reso astrattamente funzionale da un articolato sistema di pesi e di contrappesi è strutturalmente entrato in crisi oltre che per l’introduzione del ricordato rito accusatorio e dell’esplosione del “giustizialismo di mani pulite” anche a causa di una più che evidente lisi del potere politico che si è progressivamente indebolito e per incapacità endogena e per una inelegante e non corretta operazione di supplenza che l’ordine giudiziario ha esercitato senza, però, il necessario controllo.
A tal proposito non appare inutile evidenziare come, a far tempo dagli anni ’80, la “politica” in un certo senso, ha delegato ai magistrati la gestione della lotta contro i gruppi armati. Da quel momento, infatti l’ordine giudiziario motu proprio ha iniziato a pervadere l’ambito proprio della politica e ad accreditarsi, in verità impropriamente, quale potere dello Stato e per di più si auto attribuisce l’inusuale ed anomalo ruolo e compito non secondario, di esercitare il controllo di legalità sugli altri poteri dello Stato con la pretesa di non dover subire, esso ordine giudiziario, il medesimo controllo da parte degli altri poteri in forza ed in ragione della rivendicazione della propria posizione di autogoverno.
Tutto ciò ha prodotto una situazione paradossalmente anomala che la politica non è riuscita, anche per viltà, a riequilibrare e non ha più garantito al potere legislativo ed a quello esecutivo di non essere sempre sotto scacco del sistema giudiziario che oggi è divenuto straripante.
Le ragioni della crisi del sistema italiano sono oggettivamente plurime e che qui per comodità espositiva provo a sintetizzare giacché il potere politico non ha mai attivato, nel senso che non ha mai disposto
a) una indagine organica sugli sprechi del settore Giustizia;
b) una analisi sulla cattiva amministrazione dei Tribunali;
c) un serio esame sulla non coerente articolazione sul territorio dei giudici e delle sedi giudiziarie;
d) uno studio sulla mancata sottrazione ai Presidenti dei Tribunali della complessa ed articolata gestione degli Uffici giudiziari per affidarla a figure esperte e capaci e che siano nella obiettiva condizione tecnica di assicurare una effettiva ed adeguata gestione manageriale delle risorse umane e finanziarie;
e) non ha mai avviato una seria ed incisiva azione in merito alla bassissima produttività specie nel settore civile;
f) non ha mai considerato l’immanenza del costo e del conto delle ingiuste detenzioni il cui numero, soltanto nel periodo che va dal 1°gennaio al 30 di ottobre dell’anno 2025, è costato alle casse dello Stato 26,9 milioni di euro, con l’ulteriore non peregrina considerazione che nel prefato numero non sono ricomprese le posizioni di coloro che finiscono in cella per errore ovvero vengono assolti dalle accuse loro ascritte giacché non sempre tutte le richieste di indennizzo vengono accolte.
A questo aggiungerei che il carattere cogente della obbligatorietà dell’azione penale appare del tutto non proprio ove si consideri il dato paradigmatico che l’attribuzione in capo all’autorità inquirente di tale facoltà si traduce di fatto in un potere discrezionale di scelta che, a sua volta si traduce nell’esercizio di un atto squisitamente politico al quale non è correlato alcun modello di controllo in assenza di un’autorità superiore che possa stigmatizzarlo.
Non appare inutile porre in risalto come la riforma Nordio potrà essere anche il viatico – attraverso una semplice legge ordinaria – per favorire un auspicabile temperamento ovvero una limitazione dello stesso principio di obbligatorietà dell’azione penale che costituisce nella pratica il migliore alibi ed il maggiore impedimento al corretto funzionamento della macchina giudiziaria. L’abbandono consapevole di tale inutile feticcio andrà ad incidere in positivo sulla durata dei processi, giacché il sopra riferito temperamento e/o la sua limitazione determineranno, senza se e senza ma, tutto un profluvio di procedimenti penali inutili anche con riferimento al costo economico ad essi riconnesso.
Ecco perché appare quantomeno opportuno procedere alla necessità di affrontare e definire:
a) L’assetto della responsabilità civile dei magistrati;
b) La separazione delle carriere tra giudici e P.M. tenuto conto che la nequizia conseguente alle iniziative giustiziali che si sono dimostrate avventate ma che intanto hanno prodotto danni gravissimi, quando non anche irreversibili anche all’immagine dei soggetti ingiustamente inquisiti. Si pensi, a tacer d’altro, ai casi: Tortora, ENI, Padovano, Signori, Zaccheddu, Chicco Testa, Garlasco, Salvini, Tatarella e gli esempi non si esauriscono di certo a quelli appena sopra menzionati.
c) E soprattutto sottrarre il controllo disciplinare a coloro che ne devono essere oggetto.
Basterebbe soltanto questo a giustificare la necessità della separazione delle carriere, in uno con la semplice lettura degli artt. 104 e 107 della Carta. I due soggetti Giudice e P.M. sono infatti per espressa volontà costituzionale posti su piani diversi. Tale diversità è stata mirabilmente colta dal compianto On. le Avv. Augusto Viviani il quale nelle battaglie dallo stesso condotte in favore delle garanzie e dei diritti delle vittime dell’ingiustizia ha preconizzato l’istituzione della separazione delle carriere a tacer d’altri auspicata anche da quell’insigne giurista che è stato il prof. Franco Cordero il quale ha anche lui propugnato, l’adozione per via legislativa di detta separazione al fine di eliminare quella che il medesimo ha definito la perniciosa autarchia delle toghe realizzata attraverso il metodo (strumento) dallo stesso definito metastasi inquisitoria.
Le ragioni della necessità di portare in porto la riforma
L’approvazione referendaria della riforma Nordio, a mio sommesso parere, permetterà di giungere ad un rasserenamento del panorama e consentirà di ripristinare un quadro di più corretto equilibrio tra gli organismi costituzionali; nuovo bilanciamento nel quale il potere legislativo ed il potere esecutivo abbiano la giusta e piena sovranità sulle politiche criminali e di legalità e l’ordine giudiziario l’esclusivo compito di applicare le leggi senza possibilità di anomali sconfinamenti in campi non propri.
Da vecchio liberale che non crede nei decisori illuminati ed in quanto convinto assertore dello Stato di diritto, attratto da sempre dai valori delle democrazia e dell’umanesimo, con queste mie semplici osservazioni tendo a respingere ogni improprio tentativo di trascinare tanto la vita dei cittadini che delle istituzioni in una sarabanda di sospetti, di fronte ai quali la ragione ed ogni altro sano sentire civile soggiacciono immotivatamente ed irrazionalmente alla faziosità ed al cappio dell’unzione concettuale della pretesa di irrogazione di misure afflittive senza la certezza della prova, anche perché non appare giusto né auspicabile ulteriormente tollerare la sistematica violazione di regole e diritti fondamentali.
In ragione di ciò, oggi più che mai, si fa sempre più incerto, quindi più cruciale ed arduo, l’annoso problema relativo ai rapporti tra le sfere della politica e della giurisdizione tanto che ritengo pressoché impossibile - e la guerra in atto sulla riforma Nordio conferma questo mio dire - riportare nell’alveo di un corretto argomentare, tipico e distintivo di una liberaldemocrazia, il rapporto ormai liso fra i poteri dello Stato, anche perché la politica, intesa quale spazio autonomo dove legislatori ed amministratori rappresentanti del cittadino elettore assumono decisioni a valenza collettiva, viene spesso “giudiziarizzata” con conseguente severo restringimento del proprio fisiologico e tipico perimetro di responsabilità.
Nel nostro Paese soprattutto a far tempo dall’infausto periodo di tangentopoli (1992) il predetto straripamento ha assunto caratteri sempre più marcati tanto da trasformare tale disaccordo in un conflitto di carattere purtroppo suppostamente e prevalentemente etico. In ragione di siffatto inopportuno contesto culturale non deve stupire che la magistratura, soprattutto nella sua componente requirente, abbia via via assunto il ruolo di fondamentale protagonista sino al punto di riuscire a suggestionare tempi e modalità di svolgimento della vita del Paese, con l’anomala conseguenza che il potere politico si trova oggi a doversi scontrare con un potere (quello giudiziario) privo di alcuna investitura (rectius responsabilità) democratica.
Da qui, anche al fine di scongiurare un futuro segnato da forme illiberali, la necessità di metter mano all’attuale - e per certi versi timida - riforma Nordio dell’ordinamento giudiziario, che peraltro strutturalmente non altera, anzi ribadisce - anche nell’attuale testo riformulato - il canonico postulato dell’art. 104 della Costituzione che riconosce l’ordine giudiziario (composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente) come autonomo e indipendente da ogni potere.
La superiore endiadi, forse meglio declinata dalla icastica espressione “sine spe ac metu” di ciceroniana memoria, e che mirabilmente compendia il senso dell’esercizio dell’azione operativa di chi è investito, per ruolo e funzione, del compito di giudicare, appunto con autonomia e indipendenza; connotati questi ultimi che aggiungo, vanno, però espressi unicamente nell’equilibrio del giudicato, il quale a, sua volta deve essere pronunciato nell’ assoluto e conforme rispetto delle regole.
Il servizio Giustizia, invero, non può e non deve essere individuato quale potere, giacché la sua missione non può essersi trasformata in una semplice professione sganciata da qualsivoglia responsabilità. La Giustizia deve essere super partes, autonoma e nel contempo essere responsabile dispensatrice di attendibili certezze tanto nell’interpretazione delle norme che nella loro applicazione. Deve essere come supposta e declinata da quel grande Maestro del diritto che è stato Calamandrei, il quale ha sempre asserito con la sua indiscussa autorità dogmatica e morale che “quando la politica entra nelle aule di giudiziarie la Giustizia ne esce”.
Quanto, infatti, alle declinate non ragioni del NO esse a ben vedere costituiscono la migliore delle sponsorizzazioni a sostegno del SI.
E’, pertanto, da respingere e da confinare al rango di mera, inelegante e scorretta argomentazione, la prima propagandistica e, peraltro anche grossier osservazione - “vorresti inquirenti e giudici che dipendono dalla politica? NO!” - una vera e propria, ribadisco, frode pubblicitaria (art. 656 C.P.) tesa alla manipolazione dell’opinione pubblica, incautamente sbandierata nel loro manifesto dai sostenitori del NO alla riforma referendaria.
Da qui la denuncia avanzata presso la Procura della Repubblica di Roma dal Presidente Onorario del “Comitato Pannella – Sciascia – Tortora” per il sì alla separazione delle carriere, Prof. Giorgio Spangher, contro il Comitato “e giusto dire NO” dell’ANM.
In ragione della evidenza di siffatta prima non corretta affermazione, personalmente imporrei, al di là della eventuale condanna in sede giustiziale, quale additiva e metagiuridica conseguenza punitiva, l’obbligo per ciascuno e tutti i sostenitori del NO di scrivere sui muri di tutte le stazioni d’Italia e di ripeterlo ad alta voce, a mo’ dì Rosario e per tutti i giorni della loro vita il testo dell’art.104 Cost. nell’attuale formulazione.
Basta, dunque, con le strumentali ed artate manipolazioni della realtà!
L’ incontestabile evidenza delle non ragioni del NO
E’ di tutta, evidenza, infatti, come l’insieme delle inesattezze rappresentate dai sostenitori del NO nella conduzione dell’attuale campagna referendaria a mezzo di argomentazioni – ictu oculi - tecnicamente, concettualmente e contenutisticamente errate, di certo non rendono onore a coloro che le stanno propalando.
1. Sostenere, infatti che la separazione delle carriere sarebbe incompatibile con la Carta costituzionale e che, una volta approvata attraverso il referendum, condurrebbe allo stravolgimento dell’equilibrio dei poteri è obiezione talmente ectoplasmatica e puerile da non meritare risposta alcuna. Essa appare frutto di un vero e proprio non commendevole cortocircuito logico che irrazionalmente affligge chi tale incomprensibile sospetto continua a reiterare, viepiù in evidente costanza di un procedimento di revisione costituzionale espressamente previsto dall’art. 138 della medesima Costituzione e senza discussioni legittimamente attivato.
Del pari appare assolutamente non rispondente al vero, e, peraltro, anche del tutto inconsistente l’argomentazione secondo la quale la norma costituzionale sulla separazione delle carriere tra i giudici ed i P.M. svilisce l’esercizio del controllo dell’ordine giudiziario sull’azione del potere politico con la conseguenza (assurda) di rendere effettuale un supposto vulnus all’ordinamento democratico.
Siffatta prospettiva pregiudizievole, postulata dai sostenitori del NO con toni di grave allarme sociale, viene però, de facto et de jure, messa in non cale dalla semplice, chiara ed obiettiva evidenza che l’indipendenza del P.M. viene, nella sua più totale interezza e complessità, assolutamente assicurata ed opportunamente garantita dalla istituzione di un secondo CSM (organo anch’esso di autogoverno) riservato ai soli magistrati requirenti.
Mi piacerebbe, da operatore del diritto, che la Giustizia e non la sua distorsione ritorni presto nella Aule dei Tribunali in omaggio alla scritta che campeggia dietro i giudici: e che purtroppo spesso proprio perché allocata alle loro spalle gli stessi non vedono: “la Giustizia è uguale per tutti”.
Ritenere, inoltre, di poter trarre dalla Carta costituzionale elementi o argomenti di contrasto alla possibilità di poter legittimamente determinare la separazione delle carriere tra giudici e magistrati dell’accusa, appare obiettivamente un non senso, una indiscutibile fake news.
E’ infatti la stessa Consulta ed in plurime occasioni (cfr. ex multis, decisa n°37/2000 e n°58/2022) così come anche illustri padri costituenti (a tacer d’altro Calamandrei, Einaudi, Leone ed in particolare Bettiol) ad affermare in termini di assoluta inequivocità ed a sostenere altrettanto inoppugnabilmente come “le funzioni dei pubblici ministeri non dovessero e non debbono essere, a maggior ragione dopo l’intervenuta riforma Vassalli-Pisapia, incapsulate insieme a quelle dei giudici, ma tra loro essere distinte”, giacché la loro commistione, ossia la presunzione di voler a tutti i costi considerare il magistrato dell’accusa quale organo della giustizia, appare prodotto tipico e peculiare dei regimi totalitari e non già di una moderna liberaldemocrazia.
2. Ad improprio dire dei fautori del NO l’alta percentuale dei processi che si concludono con una sentenza di assoluzione dimostrerebbe che con l’attuale sistema il giudice sarebbe già terzo ed imparziale. A tale inapprezzabile e del tutto stravagante asserzione è facile obiettare che tale alta percentuale di assoluzioni invocata sta a significare, invece, l’esatto contrario di quel che si vuol far credere; e cioè che, se si sono avviati dei procedimenti per i quali è stata disposta dal giudice l’assoluzione, tale risultato costituisce la prova provata che gli stessi non sarebbero mai dovuti iniziare e che, quindi l’azione del P.M. con il concorso del GIP/GUP, dimostra l’esatto contrario di quanto i fautori del NO assumono e cioè la non fisiologica commistione fra queste due figure di un processo che non avrebbe mai dovuto trovare vita!
3. Sempre ad improprio loro dire sarebbe stata adottata in aperto, affrettato contrasto con una fantomatica volontà dei padri costituenti (sic!) omettendo, i fautori del NO, di riferire che la separazione delle carriere aspetta da oltre trent’anni di essere attuata e conformata in piena attuazione del principio del giusto processo (art.111 Cost).
L’attuale riforma Nordio, oggi affidata - come già in altra parte di questo mio intervento ricordato - ad un referendum confermativo, nel contesto di un procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 della Carta, non è e non deve essere intesa da nessuna delle parti in commedia come una battaglia di destra o di sinistra bensì come una prova di effettiva civiltà viepiù che detta riforma non appare espressione di volontà autocratica alcuna, ma è diretta promanazione di un potere (Parlamento) legittimato a sollecitarla, anche in ragione del fatto che la medesima è finalizzata esclusivamente a raggiungere i tre sostanziali obiettivi ai quali è informata e che per vero interessano la vita di tutti i consociati e che, peraltro, non obbedisce ad alcun pericoloso mercimonio di propaganda di basso conio che, non rende onore a nessuno e meno che mai alla verità delle cose.
A ben riflettere, infatti essa esprime soltanto l’insopprimibile esigenza per chiunque - a torto o a ragione - si trovi, comunque, invischiato nel tritacarne del processo, di poter avere la consapevolezza dell’attendibile garanzia che, quella che Montesquieu ebbe a definire la “terribilità della giustizia” venga correttamente esercita attraverso il nobile e liberale sforzo di rendere il più possibile trasparente e contenuto nel tempo, l’iter processuale di coloro che ne sono incisi e con la ulteriore preziosa possibilità, per tutte le parti in commedia, di essere sicuri di poter far valere, con assoluta riservatezza e rigore metodologico, le proprie ragioni in un contesto di civiltà giuridica, che non risenta mai di umori mediatici e di strumentalizzazioni politiche.
Ragionare in senso contrario significa sostenere l’impropria ed antistorica idea di una Giustizia che tende a perpetuare, contro ogni logica, un modello in cui accusa e giudici debbano ancora condividere tanto l’ordine di appartenenza oltre che, addirittura, una paradossale, comune legittimazione etica e morale. Ovvero tutto ciò che, sotto il profilo dogmatico, la cultura liberale, alla quale mi onoro di appartenere, da sempre rifiuta ed avversa.
Opporre un NO alla separazione delle carriere infatti, significa esprimere una immotivata ed irrazionale analisi tecnica che scientemente trascura di considerare la ormai insopprimibile necessità di giungere al corretto riequilibrio tra accusa e difesa. Il fronte del NO, con la propria battaglia di retroguardia a tutela di un modello culturale, ormai icasticamente fuori dal tempo e dallo spazio, continua a difendere, con assurda pervicacia l’indifendibile: ossia il pessimo esempio di una magistratura inquirente arroccata su una ridotta difensiva che pretende di essere sottratta ad ogni critica e secondo il quale ogni tentativo di riforma, viene visto come aggressione (quasi un affronto) al loro, impropriamente supposto ed immaginifico concetto di legalità e/o all’ordine costituzionale, deliberatamente, però, dimenticando che nel processo l’accusa rappresenta, senza se e senza ma, soltanto una parte e l’ordine costituzionale non viene in alcun modo alterato, giacché, al contrario di quanto, con strumentale erroneità di argomentazioni obiettato dal rassemblement del NO, il Governo non eserciterà alcun potere di nomina o interferenza di sorta su ed in ognuno dei tre nuovi organismi previsti.
L’attuale confronto referendario dimostra, quindi, a chiare lettere, come i sostenitori del NO abbiano a cuore soltanto la preservazione dello stare decisis; ossia la concezione di un processo penale strutturato quale anomalo strumento di supplenza politica.
A ben considerare - e ciò è veramente grave sia sul piano strettamente giuridico che su quello morale - nessuna obiezione il NO solleva in ordine al reale contenuto di merito dell’ipotesi referendaria sulla quale a breve il popolo italiano sarà chiamato a pronunciarsi.
Lo stesso ossessivamente ripetuto mantra di trovarsi nel prossimo futuro di fronte ad una orribile politicizzazione (sic!) della magistratura si rivela un autentico ed insignificante ballon d’essai, giacché è proprio l’attuale riforma costituzionale a pretendere di superare le influenze delle correnti politiche (di cui la magistratura è oggi abbondantemente e patologicamente pervasa). A siffatto, invero, non sottacibile dato paradigmatico va additivamente soggiunta una ulteriore riflessione non di poco momento. Nessun rilievo viene oggettivamente avanzato, dai sostenitori del NO, nei confronti dei contenuti di merito della riforma.
Infatti non vi è traccia di alcuna domanda in proposito né alcuna concreta contestazione di merito viene sollevata in ordine al rapporto tra magistratura e politica come il fronte del NO tende scorrettamente ad adombrare.
Invero, probabilmente perché in totale assenza di tangibili argomentazioni sul merito, il fronte del NO, invece di dimostrare il motivo o i presunti motivi (peraltro nella fattispecie del tutto insussistenti e comunque oggettivamente non provati con alcuna attendibile argomentazione) per i quali detta riforma risulterebbe errata, si avventura, attraverso il ricorso ad un profluvio di slogan, peraltro, del tutto estranei all’oggetto ed al merito della prefata riforma, ed il cui unico collante è, a ben vedere, costituito da una generica, pregiudiziale, esclusiva e giuridicamente inapprezzabile logica di schieramento da parte della magistratura associata (ANM) che definisce la modifica postulata dalla riforma “un attentato alla Costituzione e segnatamente “all’equilibrio fra i poteri dello Stato” e si spinge sino al punto di ritenersi dispiaciuta che persino “alle persone più semplici e meno istruite” venga accordata la possibilità di partecipare alla consultazione referendaria.
A seguire tale non esemplare considerazione – che, peraltro stupra, con parole e termini del tutto inaccettabili, la previsione postulata della stessa Carta che consente di legittimamente apportare modifiche al testo utilizzando il procedimento di revisione costituzionale (art. 138) - c’è sinceramente da rimanere allibiti. Rammento a me stesso che tale tipologia di referendum (nella circostanza confermativo), espressamente prescinde dal raggiungimento del quorum, in ragione del fatto che per la sua validità non è necessario il conseguimento di alcun numero minimo di votanti, e rappresenta il canonico strumento a cui far ricorso in tema di leggi costituzionali e/o di revisione costituzionale.
A fronte di siffatte ed ectoplasmatiche osservazioni che nulla hanno a che vedere con il merito della prospettazione referendaria, la quale, in realtà, tende a realizzare l’esatto contrario della “politicizzazione” lamentata che, invece, si può cogliere a piene mani nell’attuale vigente modello - stante l’immanenza oppressiva del sistema correntizio presente allo stato ed in ragione di siffatta rappresentata evidenza di stigmatizzazione delle non motivazioni di cui risulta patologicamente affetta la vicenda oggetto di referendum - ritengo ragionevole esigenza, oltre che di natura giuridica, anche valoriale dello spirito, tratteggiare gli obiettivi fondanti sui quali poggia l’impalcatura del testo “Nordio”, viepiù che, a ben riflettere, persino la recente ordinanza del 6 febbraio 2026 pronunciata dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, incide nulla sul merito delle questioni sopra sollevate dai sostenitori del NO, atteso che detta ordinanza ha soltanto prescritto, l’obbligo della mera espressa indicazione dei riferimenti normativi del suddetto quesito, che ora risulta del seguente tenore letterale: Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 8 (decimo comma), 102 primo comma), 104,105, 106 (terzo comma, 107 (primo comma) e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2025, con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Tanto rumore per nulla come ebbe dire Shakespeare nella invero arcinota tragicommedia “Much Ado About Nothing”.
Occorre, inoltre rammentare che il referendum confermativo sulla separazione delle carriere, in ordine al quale le opposte fazioni si esprimeranno il prossimo 22 e 23 marzo, non deve essere letto avuto riguardo al soggetto proponente piuttosto che alla oggettività della proposta; perché così facendo si tradirà il senso e la reale finalità per cui esso è stato normativamente previsto in patente spregio proprio al dettato costituzionale.
Il senso logico della separazione delle carriere
Il primo degli obiettivi che questa riforma si propone di conseguire attraverso la separazione delle carriere - che non sarà ex se momento totalmente esaustivo dell’intera gamma delle problematiche proprie della Giustizia ma che certamente garantirà più compiutamente i cittadini - sarà quello di rendere i magistrati giudicanti del tutto autonomi dai P.M. giacché non sfugge a chicchessia l’obiettiva differenza che intercorre tra le due figure atteso che soltanto i primi possono essere definiti giudici, mentre i secondi che nella vulgata corrente vengono purtroppo ad essere considerati anch’essi tali, in realtà non lo sono, in considerazione del fatto che i P.M. rappresentano soltanto la c.d. accusa: ossia sono i soggetti che dirigono le indagini penali ed hanno l’esclusiva funzione di formulare le proprie richieste al giudice, il quale decide dopo aver ascoltato tanto il prefato P.M. che l’avvocato difensore dell’accusato. perché soltanto entrambe queste due ultime figure sono notoriamente parti nel processo.
In ragione di tale obiettiva diversità di ruolo e funzione, non appare revocabile in dubbio che le loro carriere vadano separate già all’inizio del loro percorso perché essi svolgono due mestieri obiettivamente diversi e quindi devono essere reclutati con procedure selettive e valutazioni diverse e, quindi devono avere due carriere distinte.
Il primo e particolarmente significativo beneficio che da tale distinzione deriverebbe - e non riesco a comprendere come ciò non sia stato neppure percepito dai sostenitori del NO - sarebbe quello di assicurare ai P.M. un’indipendenza ancora più rilevante di quella oggi garantita dall’attuale quadro istituzionale.
Infatti, come è noto, all’ultimo comma dell’art. 107 della Carta è previsto soltanto che il P.M. goda delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”; garanzie che sono stabilite esclusivamente con legge ordinaria e quindi meno forti di quelle a loro riservate dalla riforma Nordio (di rango costituzionale).
Il secondo ed anch’esso non considerato beneficio che si sostanzia nel rapporto tripolare nel quale interagiscono giudice, P.M. e difensore, ciascuno con il proprio ruolo processuale. Il terzo beneficio è rappresentato è costituito da una sicura e maggiore specializzazione dei P.M. giacché gli stessi vengono reclutati per quel ruolo e chiamati a svolgere unicamente quel mestiere.
Ciò costituisce la riprova che il NO è espressione e frutto di non adeguata riflessione e di strumentale e sterile forma di opposizione visto e considerato che la modificazione costituzionale assicura indiscutibilmente una maggiore indipendenza alla magistratura.
Inoltre va soggiunto come in una società civile il P.M. e l’avvocato difensore dovrebbero poter interagire in posizione di assoluto e reale equilibrio paritario (c.d. parità delle armi) con eguale dignità di fronte al giudice terzo, atteso che siffatto connotato di paritarietà va inteso nel senso che il giudice deve risultare non soltanto imparziale (condizione questa soggettiva) ma anche del tutto indipendente (terzo) tanto rispetto al P.M. che all’avvocato difensore dell’imputato.
E’ questa la prima questione sulla quale i cittadini sono chiamati a votare, giacché allo stato dell’arte questa auspicata ed auspicabile terzietà non è stata ancora, in termini di tutta evidenza, assicurata perché tanto il Giudice che il P.M., sin qui, sono espressione della medesima organizzazione (ordine) burocratica, vengono reclutati con la medesima procedura concorsuale, fruiscono della stessa formazione, son amministrati, da un unico CSM.; in buona sostanza indossano l’identica maglia.
In Italia, al contrario di quanto accade nella maggior parte delle altre democrazie liberali, questa unicità di appartenenza rappresenta una vera e propria anomalia che questa riforma ha inteso finalmente e giustamente eliminare, in ossequio al principio del giusto processo costituzionalmente sancito dall’art.111 della Costituzione, atteso che è la stessa Carta, a sostenere che le funzioni dei P.M. non dovessero e non debbano mai essere incapsulate in quelle dei Giudici.
Va, inoltre, preliminarmente opposto a chi esprime un’opinione di segno avverso che siffatta volontà di cancellare la, per vero, più che palese, attuale bizzarria, non mette di certo i P.M. sotto alcuna occhiuta grinfia dell’Esecutivo, come si vuol far credere attraverso l’interessata ed atecnica vulgata di chi in buona o cattiva fede ignora o manipola l’effettiva verità.
Con l’approvazione della riforma in questione, infatti non si concretizza né, per vero, si può neppure lontanamente ipotizzare alcuna sottoposizione del P.M. all’Esecutivo. A tal fine è appena sufficiente leggere l’art. 104 della Carta, così come riformulato. Di fronte a tale paradigmatico e non scalfibile oggettivo postulato, non si riesce razionalmente a comprendere perché. ed in forza di quale implausibile ragione tecnica si possa pervenire alla - peraltro, non corretta - conclusione che con questo lineare intervento di riforma al nostro sistema processuale il P.M. diventi o possa diventare quella e suppostamente paventata - da parte dei sostenitori del NO - immaginifica figura di superpoliziotto atteso che, invece, lo stesso organo requirente, per tabulas, potrà continuare, come oggi, ad indagare a 360 gradi, con l’ulteriore risvolto positivo, che la normativa sottoposta a referendum porrà finalmente fine alla sussistenza di un unicum ordinamentale che non trova riscontri nel panorama europeo ed internazionale se non in pochissimi Paesi, viepiù in un momento storico nel quale la magistratura nel suo complesso ed il sistema ordinamentale tutto non gode più della fiducia dei cittadini, in ragione del fatto che su esse toghe, che per definizione sono corporative ed irresponsabili, possa aleggiare anche il sospetto di essere oggetto di condizionamento politico.
La riprova di questa mia, sicuramente un po’ forte ma certamente non contestabile asserzione è data dalla obiettiva evidenza, in aggiunta a quello dei giudici, della previsione di uno specifico e peculiare CSM anche per i P.M.; ossia di un soggetto istituzionale che il Prof. Cassese correttamente definisce, non già organo rappresentativo della magistratura, quanto piuttosto un organo di governo autonomo previsto dalla Costituzione, a cui rimane affidato il compito di garantire l’indipendenza e l’autogoverno della magistratura e che in quanto tale deve essere massimamente svincolato da ogni altro potere, ivi compreso quello proprio dell’Esecutivo, e che ha come finalità peculiare di assicurare, senza se e senza ma, la completa e più totale autonomia dei magistrati dell’accusa nell’esercizio delle loro funzioni, soprattutto avuto riguardo alla sfera della politica.
In verità, come si è visto ed a ben riflettere il voto referendario a favore della separazione delle carriere ha la finalità di valorizzare appieno e non già di limitare l’autonomia del ruolo e della funzione dei P.M., e di predeterminare un contesto organizzativo che finalmente dichiari che giudici e P.M. dipendono da due distinte e diverse amministrazioni. E questo, sotto il profilo teleologico, costituisce la dimostrazione plastica della bontà della riforma che è unicamente quello di rendere nel processo ogni giudice ancora più autonomo e indipendente dalle prospettazioni (di parte) del P.M. e così assicurare ai cittadini una Giustizia di sicura migliore qualità, anche in ragione dell’obiettiva e non sottacibile evidenza che si tratta di soggetti istituzionali profondamente diversi persino per forma mentis giacché mentre al P.M. sono richieste la capacità di fare le indagini e stare in udienza in posizione giustapposta a quella degli avvocati difensori degli imputati, al giudice resta affidato il compito di ascoltare le parti processuali e di decidere sul caso concreto.
L’attuale panorama dialettico riflette, purtroppo, un duro confronto al calor bianco tra le toghe e la politica; scontro, a mio sommesso parere, del tutto sgradevole e soprattutto ingiustificato nei toni, alla luce del testo della riforma sottoposta a referendum. Siffatta virulenza verbale, soprattutto da parte dei sostenitori del NO, sottende una non mascherata volontà da parte dell’ordine giudiziario di pretendere di porsi non già quale organismo gestore esercente il sindacato sui e dei reati, ovvero di controllore della legalità, bensì quale entità a cui è sotteso il malcelato intento di sovrapporre i propri obiettivi alle funzioni costituzionali di cui ex lege risulta attributario e, quindi, con la volontà di creare instabilità all’equilibrio costituzionale fra poteri al fine di imporsi quale non abilitato soggetto titolare dei valori etici, quasi un legislatore morale, il propulsore ed unico depositario e custode di un potere egemonico sul potere legislativo e su quello esecutivo. Un cancro che attraverso la separazione delle carriere e la istituzione dei due CSM sarà spazzato via in radice in uno con la conseguente piena garanzia per i cittadini di poter godere di un corretto dipanarsi dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali finalmente libere e del tutto affrancate dai nefasti condizionamenti propri del correntismo clientelare e di una impropria gestione di tipo partitico.
La separazione delle carriere, inoltre, elimina definitivamente dal mondo giuridico l’ultima traccia di un passato totalitario, visto e considerato che a propugnare l’unicità delle carriere tra giudici e P.M. è stato il regime fascista nel 1941.
Il sorteggio quale metodo scelto per eliminare il sistema correntizio
La seconda finalità che la riforma intende, e giustamente, perseguire è di eliminare o quantomeno di fortemente incrinare il potere delle correnti che si sono impropriamente radicate nel seno dell’ordine giudiziario e che riflettono la loro nefasta incidenza all’interno dell’attuale unico CSM in ordine a tutte le scelte afferenti alla carriera dei magistrati attraverso nomine il più delle volte oggettivamente non neutre, con significativo riferimento all’attribuzione degli incarichi direttivi e delle valutazioni di professionalità dei magistrati, le quali, spesso, privilegiano non già il merito ma l’appartenenza agli schieramenti correntizi.
Per sradicare questo inveterato e pernicioso sistema la riforma propone il radicale ricorso al sorteggio dei componenti dei due CSM oggi previsti che dovranno rispettivamente amministrare le carriere - spero da qui a poco - finalmente separate dei giudici e dei P.M.; il tutto attraverso la scelta del metodo appunto del sorteggio, all’invero dichiarato scopo di assicurare valutazioni di professionalità non più correntiziamente pilotate e, quindi, certamente più serie di quelle sin qui operate. Il che determinerà un risultato più che proficuo anche per i cittadini utenti del servizio giustizia attraverso appunto l’appena indicato metodo di scelta; sistema quest’ultimo, che anch’esso senza se e senza ma, appare comunque idoneo ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità, costituzionalmente previsti, di ogni P.A.
Il sorteggio, infatti, presenta due vantaggi. Da un canto conferisce eguali chances di accesso ai due istituendi CSM per tutti i magistrati, dall’altro evita che si costituiscano cordate e perniciosi, come ora avviene, clientelari meccanismi di selezione.
Detti organismi, invero, per loro genesi, non si configurano di certo come il Parlamento dei magistrati, bensì quali meri loro organi di autogoverno (CSM) e si sostanziano come una sorta di direzioni generali del personale collettivo che devono decidere, assunzioni, promozioni. assegnazioni di sedi, trasferimenti secondo quanto prescritto dal nuovo art.105 della Costituzione. In buona sostanza essi non devono rappresentare la magistratura ma solo assicurare che la carriera dei magistrati non venga influenzata o pretermessa da connotati metagiuridici. Quindi, come autorevolmente riferisce il Prof. Cassese rappresentano unicamente un usbergo di coerenza e di legittimità delle scelte, e non già “il vertice di uno Stato nello Stato”.
La riforma molto opportunamente renderà entrambi i CSM infinitamente meno permeabili alla nefasta azione delle correnti e, quindi, sicuramente più accurato, maggiormente efficiente, razionale e rapido l’intero asset della Giustizia. La circostanza poi che tutti e due i CSM siano presieduti da un’unica figura istituzionale (Presidente della Repubblica) costituisce ulteriore, naturale elemento di garanzia e di uniformità del loro agire.
Va additivamente ancora soggiunto l’improprietà della lamentata preoccupazione di presunta non indipendenza a seguito della riforma Nordio, attesa l’eclatante evidenza del fatto che moltissimi magistrati, che, per loro scelta e volontà, già oggi, sono posti ai vertici della organizzazione amministrativa preordinata ad assicurare il funzionamento del servizio della Giustizia, sono strutturalmente alle dipendenze del suddetto Ministro, e, quindi, del potere esecutivo.
Di che cosa, dunque, stiamo a cianciare!
La previsione del sorteggio oltre che forma di trasparenza delle nomine ad entrambi i CSM certamente costituisce un incubo per il complesso ambaradan dell’attuale stare decisis, giacché determinerà, per quel contesto che si è ormai abituato - ripeto anche per assoluta viltà del potere politico – ad interpretare la propria funzione istituzionale come sostanziale e formale impegno politico contro il Governo.
Evidentemente il metodo del sorteggio scardina, e di brutto, il consolidato sistema di scelte fondato sulla, invero, impropria logica volta a privilegiare, in uno, l’insieme dei criteri delle influenze politiche e della lottizzazione delle correnti che sin qui si è impropriamente incancrenito e che a mio avviso andrebbe completato con la ulteriore specificazione dell’assoluta incompatibilità tra la qualità di componente dei CSM e l’appartenenza all’ANM.
Solo l’introduzione dello strumento del sorteggio, infatti potrà spezzare gli attuali legami che non premiano il merito, bensì soltanto la fedeltà politica, e, quindi, la perniciosa costante manipolazione dei meccanismi di selezione degli eligendi magistrati.
A prescindere dall’obiettiva evidenza che detto metodo di scelta rappresenta la più antica procedura democratica (Atene del V secolo a.C.) di indifferenziazione di affrancazione di scelta dal giogo improprio di logiche di appartenenza e/o di schieramento - ed oggi, peraltro diffuso anche nella nomina delle giurie popolari - ha anche il merito di più opportunamente qualificare l’improprio rapporto - allo stato in essere, tra centro e periferia - nel funzionamento del sistema giudiziario, che, purtroppo contribuisce, e non poco, specie nel settore penale, a definire per importanti cicli temporali i soggetti che vengono chiamati ad orientare l’esercizio della relativa azione in ambiti territoriali di particolare rilievo istituzionale senza che ciò corrisponda o sia correlato ad alcuna logica di garanzia di efficienza del circuito decisionale medesimo nel quale il centro con assoluta discrezione va ad incidere in modo pregnante e duraturo sulla periferia, con reale pericolo di perdita dell’imprescindibile requisito del connotato dell’imparzialità, proprio del processo decisionale.
Ed è appunto perché siffatta garanzia di neutralità deve essere salvaguardata ed implementata, appare indispensabile assicurare al modello organizzativo – con particolare riferimento ai profili dell’azione requirente – l’introduzione di criteri di assegnazione di ruoli e funzioni negli Uffici, di più compiuta linearità a vantaggio del conseguimento di una maggiore credibilità del sistema nel suo complesso.
In ragione di ciò è tempo che il legislatore intervenga per riequilibrare il sistema di pesi e contrappesi costituzionali, peraltro positivamente previsti dall’ordinamento ad effettiva tutela dei diritti di tutti.
In ragione di queste semplici considerazioni non vi è alcun motivo logico di dubitare del fatto che il sorteggio dei componenti dei CSM concorra a contribuire e non poco a rafforzare il dato formale (rectius strutturale) della terzietà delle nomine che ad oggi risultano spesso frutto di raggiunto improprio equilibrio tra correnti con il consequenziale risultato di assumere inevitabilmente, una connotazione politica in contrapposizione al principio d’ordine che vuole e con ragione la “dea Giustizia” bendata.
Va ancora sottolineato che l’obiezione alla previsione del ricorso al riferito metodo di scelta appare veramente priva di razionale contenuto, giacché è del tutto evidente che se si presuppone come logico corollario che qualunque magistrato sia ritenuto idoneo, dopo l’assunzione per concorso, possa, in forza del proprio del bagaglio professionale connesso al suo status, assumere decisioni in ordine ai beni ed alle libertà dei cittadini non riesco a comprendere perché mai lo stesso soggetto, chiunque esso sia, non dovrebbe possedere le necessarie competenze per compiere le valutazioni amministrative che competono ad un membro dei due istituendi CSM?
Il NO preconcetto dell’ANM al sorteggio ed al quadro della riforma nel suo complesso, in buona sostanza è rivelatore della scarsa fiducia che proprio le toghe hanno verso loro stesse e costituisce una vera e propria contraddizione in termini laddove con l’attuale sistema per oltre il 99%, tutti finiscono per essere considerati bravissimi quando sono sottoposti al giudizio di valutazione circa la loro professionalità.
E se, poi, essa ANM si propone di istituire un comitato per orientare verso il NO al referendum sulla riforma appare ancora più assurdo che l’oggetto della revisione costituzionale legittimamente adottata dal potere legislativo possa consentire al prefato sindacato di divenire ciò che non potrebbe e non dovrebbe essere, ossia porsi quale non dissimulato soggetto politico, giacché essa è soltanto una libera associazione sindacale alla quale spetta unicamente l’esercizio del diritto di partecipazione politica al pari di ogni altra associazione, nulla di più; viepiù con l’ingombrante aggravante che i magistrati non possono essere considerati proprio dei cittadini qualunque perché, giusta quanto a più riprese sancito dalla Costituzione e confermato dal Giudice delle leggi, per essi, sono stati fissati specifici limiti all’esercizio dei loro diritti, specie con riferimento a quelli relativi alla loro partecipazione politica; restrizioni giustificate dai principi costituzionali riconnessi al carattere delle delicate funzioni che essi esercitano, prime fra tutti quelle della indipendenza ed imparzialità. Con particolare riguardo a quest’ultimo profilo e con espresso riferimento alla sua valenza va sottolineato quanto il rispetto di questo principio ideale sia importante e decisivo al fine di non offuscare il valore della fiducia di apparenza di imparzialità di cui devono poter godere i magistrati e la magistratura nel contesto del tessuto sociale del Paese.
In ragione di ciò, e chiedo e mi chiedo quale immagine di imparzialità di terzietà i magistrati dell’ANM, a fronte della loro attiva partecipazione, anche mediatica, stanno dando in questa campagna referendaria, peraltro ipocritamente schermata dalla necessità di escludere dal comitato del NO i loro colleghi compromessi con forze politiche?
Il modo con cui l’associazione si presenta ed il correlativo atteggiarsi delle iniziative ad essa riferibili e per di più nei confronti di un processo di revisione costituzionale adottato da un potere legittimato alla sua attivazione, non ha, forse, esso stesso un connotato marcatamente politico?
Non dichiara l’ANM, apertis verbis, la indiscussa volontà di porsi detta aggregazione sindacale quale vero e proprio soggetto politico che ostacola e si oppone alla prefata revisione costituzionale dichiarando irrazionalmente ed espressamente, in quanto associazione, che, peraltro, non rappresenta tutta la magistratura, di opporsi perché detto processo di revisione costituzionale intende fissare dei limiti all’ordine giudiziario nel suo complesso? Non è forse possibile, giusta peraltro quanto si sta verificando, che tantissimi appartenenti all’ordine giudiziario vengano additati come “ignoranti e ridicoli” dall’ANM sol perché si dissociano dalla giuridicamente non lineare posizione del sindacato a cui peraltro non tutti i magistrati aderiscono e/o ne fanno parte? Tutto ciò non sostanzia, altresì, ictu oculi, un’acuta sensazione di disagio atteso anche l’incontestabile dato paradigmatico che l’ANM non rappresenta l’intero ordine giudiziario, bensì soltanto una parte di esso?
Siffatta irritualità di posizione dovrebbe indurre ogni spirito realmente libero di votare a favore della riforma.
Inoltre il fatto stesso che i palazzi di giustizia, siano strumentalmente sfruttati per propagandare esclusivamente la voce del NO (ultimo esempio la impropria utilizzazione dell’aula magna della Cassazione), dimostra che la strumentalizzazione di chi si oppone alla riforma ha raggiunto livelli parossistici; e questo costituisce la dimostrazione plastica della non elegante strumentalizzazione messa in campo dall’ANM.
I palazzi di giustizia sono strutture di tutti noi e non dell’ANM sono i luoghi in cui non si dovrebbe mai poter urlare il mantra postulato dal NO, ossia il grido privo di ogni significato contenutistico che si riassume nell’ectoplasmatico slogan “attacco alla Costituzione”, bensì luoghi dove si dovrebbe amministrare una giustizia che deve essere imparziale per tutti e non già luoghi di disvalore occupati quasi manu milìtari da improprie manifestazioni di parte.
L’Alta Corte Disciplinare
La terza considerazione, è rappresentata dalla istituzione dell’Alta Corte Disciplinare la quale ha la funzione espressa di eliminare il rischio di decisioni corporative quali oggi appaiono quelle prese dall’attuale Sezione disciplinare del CSM.
Siffatta nuova, introdotta struttura, in concreto, è veramente concepita come organismo autorevole e seriamente “terzo” proprio rispetto ai magistrati e correttamente deputata a sostituire la non funzionale - perché palesemente incline ad assicurare una obiettivamente non propria e quasi sempre perdonista giustizia domestica - sezione disciplinare dell’attuale CSM. e che è teleologicamente preordinata non già ad assicurare un numero più cospicuo di interventi punitivi, bensì a contribuire a restituire ai cittadini maggior fiducia nei magistrati.
Alla istituzione di questo nuovo organismo vengono opposte, da parte dei fautori del NO, tre sostanziali obiezioni:
1. la prima che è quella di impropriamente ritenere essa Alta Corte quale giudice speciale e come tale immaginificamente istituito in violazione dell’art 102 della Carta.
Siffatta ectoplasmatica obiezione appare, in verità, un del tutto paradigmatico fuor d’opera atteso che la riforma in esame inserisce direttamente la previsione di tale organismo in Costituzione facendo, quindi, venir meno in radice qualsivoglia connotato di specialità, rafforzata dalla considerazione che ove detta Alta Corte la si correli con l’attuale Sezione di disciplinare del CSM, è quest’ultima sezione a configurarsi giuridicamente come qualcosa di decisamente anomalo in ragione del fatto che allo stato essa attuale sezione disciplinare del CSM si connoti quale sezione interna dell’unico organismo di autogoverno, dei magistrati, non essendo mai state colpevolmente separate, nel complesso dell’attuale CSM, le funzioni amministrative da quelle giurisdizionali.
In verità è proprio la previsione di istituire essa Alta Corte ad escludere che ci si possa trovare di fronte ad un giudice speciale considerato che, come già detto, è la stessa Costituzione a prevederne la sua realizzazione.
2. La seconda obiezione riguarda il fatto che a Presiedere il nuovo organismo potrebbe essere eletto un laico. Ed allora? Non è così anche allo stato laddove la sezione disciplinare è presieduta proprio dal Vice-Presidente dell’attuale CSM nominato dal Parlamento (cioè da un laico)?
Orbene, se finora la presidenza di un soggetto di nomina parlamentare non ha mai pregiudicato l’indipendenza del giudizio disciplinare, perché mai dovrebbe comprometterla quella assunta in forza di un criterio di scelta fondato su un connotato di analisi maggiormente simmetrico?
3. La terza obiezione afferisce alla presunzione che con una maggioranza laica si ridurrebbero le garanzie giacché così i magistrati verrebbero a subire un ipotetico e più incisivo controllo da parte dei laici.
A tale impropria osservazione è facile rispondere come ciò appare del tutto inverosimile ove si in consideri l’obiettiva e non contestabile evidenza che è proprio l’art. 105 della Costituzione, così come riformulato, a garantire un più puntuale equilibrio della composizione numerica di detta Corte a mezzo della previsione di una quota di componenti togati pari ai due terzi del complesso dei membri della Corte in modo tale da impedire ogni possibile inciucio.
L’Alta Corte Disciplinare, infatti, ha il pregio, non di poco conto, di connotarsi come un organismo sano non più eletto dalle correnti.
Allo scopo di perseguire la finalità testé dichiarata la riforma propone una soluzione organizzativa che sebbene conferisca carattere giurisdizionale dell’istituito organismo per tutti i magistrati ordinari, siano essi giudici che P.M., purtuttavia non consentirebbe agli stessi in caso di decisione negativa nei loro confronti il ricorso ad alcuna altra autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa, bensì soltanto. l’impugnazione, anche per motivi di merito, sempre davanti alla stessa Alta Corte Disciplinare in diversa composizione.
Tale previsione (contenuta nella nuova formulazione dell’art. 105 della Carta), a parere dei sostenitori del NO, verrebbe a determinare un ipotetico conflitto con il dettato dell’art.111 (sempre della Costituzione) che, invece, prevede in via generale, contro qualsivoglia sentenza la possibilità di esperimento di ricorso per Cassazione.
A tale paventato dubbio di costituzionalità si può, con serena tranquillità, opporre l’evidenza non discutibile che l’Alta Corte Disciplinare - organo autorevolmente composto da giudici di legittimità, ossia da persone dì assoluto livello e qualificazione giuridica che portano la regolazione disciplinare del tutto al di fuori da qualsiasi ipotetica influenza correntizia – introduce - e ciò invero aumenta il range delle garanzie - soltanto un secondo grado di merito attualmente non previsto; ossia un quid pluris che fa propendere per la bontà della scelta operata dal Parlamento con l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Infatti, mentre oggi la c.d. materia “disciplinare” appare delineata come una forma di gestione del tutto “domestica” all’interno dell’invero fallace sistema del CSM, l’attuale riforma sottoposta a referendum propone l’istituzione di un soggetto (Alta Corte) autonomo e frutto di sorteggio, a composizione mista a maggioranza togata ed a Presidenza laica. Detto nuovo organo si presenta con una connotazione che garantisce un più accentuato carattere di imparzialità e si annuncia certamente meno politicizzato rispetto all’attuale meccanismo in capo al CSM. Esso, invero, delinea finalmente, a mio avviso, un sistema di autentica responsabilizzazione della magistratura che non si configura più come un grumo politico.
La stessa scelta del sorteggio dei suoi membri scardina i non lineari meccanismi di cooptazione interna delle correnti impedendo il perpetuarsi del mercato interno delle carriere.
Esso sorteggio costituisce l’antidoto democraticamente più efficace contro le oligarchie interne alla magistratura.
Non appare inutile, ancora riferire che la scelta del sorteggio operata dal legislatore anche a proposito dei membri dell’Alta Corte Disciplinare - che non si dimentichi non è organo di rappresentanza politica, bensì un organo di alta amministrazione - appare opzione del tutto legittima e sicuramente in linea con il dettato costituzionale.
Quanto, poi, alla circostanza della previsione della facoltà di impugnazione delle decisioni di essa Alta Corte davanti allo stesso Organismo in diversa composizione, va rilevato come la stessa non preclude nel modo più assoluto il ricorso per violazione di legge innanzi alle SS.UU. della Cassazione, che, a mio avviso resta, sempre, garantito e perseguibile, proprio per espressa e mai abrogata disposizione del ricordato art.111 della Carta.
In ogni caso, anche, per assurdo, a voler accedere alla superiore eccezione, ritengo comunque agevole, anche perché giuridicamente del tutto possibile, in sede di attuazione, comunque, integrare il dettato dell’art. 8 della riforma, con la previsione di rendere comunque ammissibile un ricorso davanti al Giudice di legittimità ai sensi del 7° comma dello art. 111 della Carta.
La difesa di oscurantiste posizioni arroccate intorno al bastione del mantenimento dello stare decisis non mi pare siano producenti.
Qualunque tentativo di ostacolare l’esigenza di riforma del sistema Giustizia fondato sullo stantio ed ideologico rito della scomunica delle ragioni dell’avversario non rappresenta altro che il fragile vessillo di chi non ha più argomenti.
La magistratura, è bene ribadirlo, non rappresenta una autorità morale, bensì essa ha il compito di assolvere al nobile ruolo di soggetto la cui azione è preordinata alla finalità di dirimere controversie e la sua legittimazione va ancorata oltre che nella competenza tecnica dei suoi interpreti anche nel presupposto fondante della indipendenza ed imparzialità del magistrato stesso ed infine anche nel grado di fiducia che ad essa viene accordata dai cittadini.
Considerazioni finali
A conclusione di questo mio intervento, rammento a me stesso ed a tutti l’alto insegnamento di Leonardo Sciascia: “la giustizia è terribile non solo quando è cieca, ma lo è altrettanto quando sceglie di vedere solo una parte della verità”.
Chiudo, infine, sintetizzando, quanto molto più autorevolmente di me hanno espresso due insigni Maestri del Diritto, il Prof. Augusto Barbera ed il Prof. Sabino Cassese, a proposito di questa riforma referendaria, e cioè che “la separazione delle carriere ed il ricorso al metodo del sorteggio dei membri dei due CSM e la dimostrata ammissibilità costituzionale dell’introduzione dell’Alta Corte disciplinare non comporteranno alcuna subordinazione dei P.M. alla politica ma, al contrario contribuiranno molto più compiutamente di quanto non sia oggi al rafforzamento e ad una maggiore tutela della nostra Costituzione”.