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Art. 167 - Estinzione del reato

1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

2. In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 6, L. 19/1990. La Corte costituzionale, con sentenza 131/1986, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost.

Rassegna di giurisprudenza

L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti. Ne consegue che di tale precedente deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 2, 37532/2018).

L’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che della condanna deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 165, comma secondo, anche ai fini della necessità di subordinare l’eventuale ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo (Sez. 5, 3553/2014).

La condizione, cui è sottoposta l’estinzione del reato in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, e non la pendenza di procedimenti penali per i quali non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Dalla complessiva lettura delle disposizioni afferenti la sospensione condizionale della pena si desume, tra l’altro dalle disposizioni che concernono la revoca del beneficio a norma dell’art. 168, che il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo, deve essere ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma che l’effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all’accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27, comma primo, Cost..

Diversamente opinando, il condannato con il beneficio della sospensione condizionale della pena che volesse ottenere la declaratoria di estinzione di cui all’art. 167, sarebbe costretto ad attendere sine die la definizione di eventuali procedimenti a suo carico poiché essi, in ipotesi, potrebbero determinare il mancato avveramento della condizione prevista (Sez. 1, 17878/2017).

L’esecuzione della pena patteggiata, se dapprima ostacolata dall’applicazione della sospensione condizionale, poi non è più consentita in via definitiva quando il reato sia stato dichiarato estinto con decisione irretrattabile ed immodificabile, sicché, come riconosciuto anche dalle Sezioni unite (SU, 31/2000), "la disposizione in questione altro non può significare, in un contesto in cui si stanno disciplinando gli effetti della estinzione, che, soltanto una volta che quest’ultima si sarà verificata, la sentenza di patteggiamento sarà tamquam non esset, sarà come se non fosse mai esistita" in tutte le sue statuizioni, compresa anche la sospensione condizionale, a meno che non se ne debba tener conto al fine della reiterata applicazione in riferimento a pena inflitta con successiva sentenza di condanna.

Pertanto, la revoca del beneficio di cui all’art. 163 deve ritenersi inammissibile perché sostanzialmente inutile ed ineffettiva, non potendo condurre all’attuazione della potestà punitiva statuale nei confronti di soggetto che abbia già conseguito l’estinzione del reato per il quale la pena stessa è stata inflitta (Sez. 1, 5501/2017).

Dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può derivare, ricorrendone le condizioni di cui all’art. 167, anche la estinzione del reato, mentre la non menzione non è foriera nel tempo di alcun altro effetto (Sez. 6, 34489/2012).

Le condotte previste dall’art. 165, comma quarto, a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, in quanto specificamente previste per l’acceso al beneficio e quindi, funzionali all’estinzione del reato alle condizioni di cui all’art. 167, si collocano su di un piano prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della relativa disposizione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 6, 26873/2017).