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Art. 166 - Effetti della sospensione (1)

1. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (2).

2. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 19/1990.

(2) Comma così modificato dalla L. 3/2019.

Rassegna di giurisprudenza

La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell’art. 166, introdotta dall’art. 4 della L. 19/1990, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 2, 55189/2018).

La disposizione di cui all’art. 166, secondo comma non impedisce al giudice di valutare, nella indagine circa la pericolosità del proposto per la misura di prevenzione, gli elementi fattuali desumibili sia da atti processuali del procedimento che si è concluso con la sentenza di applicazione pena che da elementi desumibili altrimenti (Sez. 6, 921/2015).

L’irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione dell’esercizio del diritto di elettorato del condannato non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato elettorale, ma costituisce il difetto di un requisito soggettivo per l’esercizio di quel diritto.

La ratio della conseguenza, particolarmente rigorosa, inerente alla privazione del diritto di elettorato quale effetto extrapenale della condanna e dell’ininfluenza della sospensione condizionale della pena ai fini di tale privazione ha coerentemente imposto di riferire il precetto di cui al secondo comma dell’art. 2 DPR 223/1967 alle sole condanne a pena detentiva aventi ad oggetto reati elettorali: in tal senso, l’eccezione al dispiegamento degli effetti sospensivi stabiliti anche per le pene accessorie dall’art. 166, primo comma, concerne la privazione del diritto di elettorato contemplato espressamente in tema di reati elettorali dall’art. 113, primo comma, DPR 361/1957 come effetto autonomo e ulteriore rispetto alla (pure stabilita) interdizione dai pubblici uffici.

Questo approdo – che trova conforto anche nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 1, civile, 25732/2012): ha ribadito che la privazione dei diritti elettorali, conseguente alla commissione di delitto elettorale, rimane efficace anche quando sia stata disposta la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta, atteso che il principio dell’estensione del beneficio alla pena accessoria, stabilito in via generale nell’art. 166, è stato espressamente derogato, con riferimento ai reati elettorali, dall’art. 2, secondo comma, DPR 223/1967, come sostituito dall’art. 1 L. 15/1992 lì dove ha stabilito che la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato)  ricollega al bene offeso dai delitti elettorali, ossia la libera espressione del voto, la permanenza della privazione dell’elettorato attivo e passivo pure in caso di beneficio della sospensione della pena detentiva, a più pregnante tutela della libertà del corpo elettorale: è, dunque, lo stesso bene tutelato con la condanna a pena detentiva nel delitto elettorale che giustifica il permanere degli effetti della privazione dei diritti elettorali, anche se è sospesa la pena principale.

Tale specificità convince che la scelta del legislatore, come circoscritta, sia da ritenersi l’effetto di discrezionalità politica legittimamente dispiegata, senza l’emersione di profili di irragionevolezza, sicché non sarebbe concludente comparare la relativa situazione con altre per le quali, applicandosi la sola pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, non si determina la privazione dei diritti di elettorato (Sez. 1, 52522/2018).

La sospensione condizionale della pena non osta al riconoscimento delle sentenze straniere ove nell’ordinamento interno la condanna inflitta all’estero importerebbe la applicazione di una pena accessoria, anche se condizionalmente sospesa (Sez. 2, 32070/2017).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta per uno dei reati in materia sessuale si estende, di diritto, anche alle pene accessorie previste dall’art. 609-novies, non necessitando un’esplicita statuizione in tal senso (Sez. 3, 27113/2015).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l’ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento giurisdizionale (Sez. 3, 34297/2007).