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Art. 170 - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

1. Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.

2. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

3. L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.

Rassegna di giurisprudenza

Il disposto di cui all’art. 170, comma 1 non consente di distinguere tra estinzione "sopravvenuta" ed estinzione "originaria" (Sez. 2, 56378/2018).

La causa estintiva di un reato elemento costitutivo del reato complesso non si trasmette a quest’ultimo, proprio perché il reato complesso è figura autonoma e le fattispecie che lo compongono sono inserite in maniera "fattuale" nella fattispecie complessa; altrimenti opinando ne deriverebbe che l’estinzione per prescrizione del reato "componente" possa comportare anche l’estinzione del reato che lo ingloba, per il venir meno di uno degli elementi costitutivi (Sez. 5, 18775/2015).