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Art. 168-quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)

1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 67/2014.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 168-quater prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all’obbiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall’ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché  la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato  alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell’istituto.

Va nondimeno precisato che, mentre le prime due cause di revoca previste dal n. 1 dell’art. 168-quater ("in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità") hanno una natura chiaramente endoprocedimentale  là dove presuppongono una violazione ai contenuti precettivi dello specifico sub-procedimento di messa alla prova , l’ipotesi di revoca delineata al n. 2 della medesima norma (nel correlarsi alla "commissione, durante il periodo di prova, di un delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede"), dipende da una condotta esterna a detto sub-procedimento e, seppure dimostrazione concreta della fallacia della prognosi positiva di astensione dal commettere altri reati costituente presupposto dell’istituto, non può non comportare l’avvio di un separato e, dunque, del tutto autonomo procedimento penale.

La "commissione" dell’ulteriore fatto reato costituisce, dunque, causa di revoca della messa alla prova  presupposto processuale per la ripresa del procedimento ordinario, con conseguente perdita definitiva dell’opportunità di accedere all’istituto ex art 464-novies CPP  e, nel contempo, notitia criminis, atta a dare inizio ad un iter processuale autonomo, suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna. Il concetto di "commissione" contemplato dall’art. 168-quater può, pertanto, intendersi come riferito ad un accadimento storico-naturalistico, ad un "fatto illecito" rimesso alla valutazione del giudice del procedimento sospeso, ovvero apprezzarsi avendo riguardo alle sue implicazioni processuali, cioè quale fatto-reato comportante l’avvio di un procedimento penale distinto ed autonomo, connotato da precise scansioni processuali e momenti valutativi giurisdizionali.

Risulta evidente come l’orientamento dell’asse ermeneutico dell’espressione de qua in un senso piuttosto che nell’altro finisca per riverberare direttamente sull’ambito valutativo rimesso al giudice del sub-procedimento, segnandone la maggiore o minore autonomia rispetto agli sviluppi del procedimento parallelo apertosi sul fatto-reato commesso durante la messa alla prova. Ritiene il Collegio che, ai fini della revoca della messa alla prova, non possa ritenersi necessario che, in ordine all’ulteriore fatto criminoso commesso durante il corso del programma, sia intervenuta la sentenza di condanna irrevocabile. La soluzione ermeneutica suggerita dalla difesa, da un lato, è palesemente extra testuale, dal momento che il legislatore ha espressamente collegato la revoca della sospensione alla mera "commissione" di un fatto criminoso in pendenza della prova e non alla "condanna" per detto ulteriore fatto criminoso.

Dall’altro lato, risulta sistematicamente incoerente in quanto contrasta con la disciplina dell’istituto e, in particolare, con lo stesso art. 168-quater, là dove connette la revoca della sospensione ad evidenze di infedeltà dell’imputato rispetto alla fiducia accordata dall’ordinamento nella prospettiva di rafforzare l’effetto "premiale" dell’istituto e rimette comunque la valutazione in ordine alla relativa integrazione al giudice di "quel" sub-procedimento.

Qualora si accedesse alla tesi propugnata dalla ricorrente, manifesta sarebbe l’irragionevolezza interna della disciplina della revoca della sospensione del procedimento, dal momento che si lascerebbe al giudice di quel subprocedimento la sola valutazione delle trasgressioni al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte nonché del rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e, nella sostanza, si demanderebbe l’accertamento delle condotte, ben più gravi, integranti reato  sebbene direttamente incidenti sulla valutazione prognostica di pericolosità costituente presupposto per l’accesso all’istituto alla delibazione di altro giudice, contenuta in una sentenza passata in giudicato.

Ad ulteriore comprova della non percorribilità della soluzione ermeneutica confutata, si consideri che  salvo casi (eccezionali) in cui si pervenga al consolidamento del giudizio di penale responsabilità in tempi rapidissimi (arresto in flagranza, giudizio direttissimo con accesso ad un rito alternativo e sentenza di condanna non impugnata dalla difesa)  la sentenza irrevocabile sul nuovo fatto reato non potrebbe che intervenire dopo la conclusione della prova, finendo per depotenziare l’effetto dissuasivo della disposizione dell’art. 168-quater nonché per incentivare condotte processuali dilatorie nel procedimento parallelo proprio per ritardare il formarsi del presupposto processuale della revoca.

Ed invero, il codice penale e il codice di rito non prevedono che il sub-procedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova sia  a sua volta  sospeso in attesa della conclusione del processo per il reato tale da comportare la revoca della sospensione, né  tantomeno  regolano la sorte della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato che sia stata medio tempore pronunciata ex art. 464-septies, comma 1, CPP; in particolare, non ne contemplano la revoca in caso di successivo sopravvenire della sentenza irrevocabile di condanna per il reato commesso durante la sottoposizione alla prova. Né a tali "inconvenienti" processuali potrebbe farsi fronte in sede di valutazione dell’esito della prova ai sensi dell’art. 168-ter, comma secondo.

Sebbene la commissione dell’ulteriore comportamento illecito durante la prova e la pendenza del procedimento parallelo non potrebbero non entrare nel fuoco della valutazione del giudice ai fini della delibazione dell’esito della prova (valutazione, questa, certamente discrezionale e svincolata dall’assenza di una revoca della sospensione, visto che da essa non consegue automaticamente l’esito positivo dalla prova), la prosecuzione della prova del cui esito negativo si abbia peraltro già la quasi certezza (giusta  appunto  la commissione del nuovo fatto delittuoso) risulterebbe, oltre che irrazionale, anche evidentemente antieconomica.

La non necessità di attendere la definizione del procedimento per il fatto-reato costituente causa di revoca della sospensione del procedimento, oltre ad armonizzarsi con la previsione di cui al n. 1 dello stesso comma primo dell’art. 168-quater, si pone perfettamente in linea con la natura special-preventiva e premiale dell’istituto che si è sopra delineata, là dove consente al giudice del sub-procedimento di messa alla prova di valutare in itinere tutti quei comportamenti (trasgressioni alle prescrizioni, inosservanza dell’impegno di svolgere il lavoro di pubblica utilità e, quindi, anche condotte costituenti reato) che rendano l’interessato non più meritevole di proseguire il percorso alternativo alla detenzione avviato e di beneficiare dell’effetto estintivo del reato.

Eccentrico rispetto alla disciplina della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova è dunque l’invocato principio di non colpevolezza costituzionalmente presidiato dall’art. 27, comma secondo, Cost., atteso che la commissione del nuovo fatto reato nel corso della prova non viene in rilievo quale causa (diretta) di conseguenze sanzionatorie per l’autore (che saranno, se del caso imposte, all’esito del relativo procedimento penale), ma soltanto quale presupposto per la necessaria rivalutazione della persistenza delle condizioni per l’accesso e, dunque, per la prosecuzione del sub-procedimento ex artt. 168-bis e ss. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere che l’accertamento circa l’avvenuta "commissione" del fatto costituente causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo n. 2), deve essere affidato al giudice del sub-procedimento senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza resa nell’autonomo procedimento penale instaurato in relazione a detto illecito.

Ferma l’autonomia del giudice del sub-procedimento di messa alla prova nel valutare la ricorrenza della causa di revoca della sospensione collegata alla "commissione" di un altro reato, occorre nondimeno circoscrivere il rischio di irragionevoli (sia pure possibili) decisioni contrastanti sullo stesso fatto, sia pure in procedimenti distinti (id est nel sub-procedimento ed in quello avente ad oggetto l’accertamento dello stesso fatto reato) ed a fini diversi. Soprattutto, è necessario evitare di far scattare l’effetto revocatorio della sospensione del procedimento con perdita definitiva (e non più recuperabile) della possibilità di accedere all’istituto, in presenza di situazioni ancora non nette e suscettibili di esiti aperti nel corso del procedimento apertosi per il nuovo fatto-reato.

Va invero ribadito come le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di messa alla prova non prevedano, in caso di esito assolutorio in ordine al fatto-reato integrante causa di revoca ex art. 168-quater (magari intervenuto a distanza di anni), la revoca della revoca della sospensione, né la revoca della sentenza irrevocabile medio tempore resa nel procedimento sospeso e riavviato. In altri termini, l’erroneità  certificata da una sentenza irrevocabile  della valutazione compiuta dal giudice del subprocedimento di messa alla prova in ordine alla "commissione" del nuovo fatto non potrebbe comportare alcun regresso alla situazione quo ante con ripristino della sospensione del procedimento, né il riconoscimento all’imputato degli effetti favorevoli previsti dall’art. 168-ter, ormai irreparabilmente sfumati.

Ritiene la Corte che, allo scopo di allontanare i rischi sopra delineati, sia necessario che la "commissione" del fatto reato determinante la revoca del beneficio sia provata in termini di elevata probabilità e che la delibazione in ordine alla serietà dell’accusa sia compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva. Ai fini della valutazione sulla serietà e fondatezza dell’ipotesi accusatoria, il giudice del sub-procedimento di messa alla prova potrà certamente considerare l’eventuale decisione di primo grado medio tempore intervenuta (potendo, nel procedimento parallelo, essere pronunciata sentenza in tempi brevi, ad esempio, in caso di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza di reato o di accesso al patteggiamento già in fase di indagini preliminari).

Potrà, inoltre, tenere conto di altri snodi processuali che presuppongano una valutazione circa la solidità del quadro accusatorio, quali il provvedimento applicativo della misura cautelare "irrevocabile" (cioè  ove azionati i mezzi d’impugnazione cautelare  superato il vaglio del TDR e, eventualmente, anche della Corte di cassazione ex artt. 309 e 311 CPP) ed il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 CPP, reso dal GUP all’esito dell’udienza preliminare. In detti casi, il giudice del sub-procedimento si troverà ad esercitare una sorta di "discrezionalità vincolata", non potendo il prudente apprezzamento in ordine al presupposto di cui all’art. 168-quater, comma primo n. 2), cod. pen. prescindere dalla delibazione in ordine alla consistenza e solidità dell’accusa che sia già stata compiuta nel procedimento autonomo ma parallelo  di merito o anche solo cautelare  per quello stesso fatto-reato, da parte di un giudice terzo ed imparziale nel contraddittorio delle parti.

Particolarmente attenta e rigorosa dovrà essere la valutazione del giudice del sub-procedimento nel caso in cui il nuovo fatto-reato costituisca (ancora) semplice notitia criminis, in quanto contenuta in una denuncia, in una querela, in un’annotazione o in un’informativa di P.G., dunque in atti che rechino contenuti conoscitivi che potrebbero essere oggetto di una valutazione difforme  ed, in ipotesi, liberatoria – da parte del giudice del procedimento parallelo scaturente da tale fatto, anche e soprattutto alla luce di acquisizioni ulteriori disposte dall’A.G. procedente o sollecitate dal giudice ovvero di produzioni o allegazioni difensive (anche nell’interrogatorio dello stesso indagato).

In tale caso, il giudice del sub-procedimento dovrà esercitare il proprio prudente apprezzamento in ordine alla integrazione del presupposto per la revoca ex art. 168-quater, comma primo n. 2), sulla base del corredo documentale allegato alla richiesta del PM di revoca della sospensione del procedimento o che gli sia stato trasmesso dagli inquirenti (potendo disporre la revoca anche ex officio) ovvero prodotto dalle parti. Nel corso dell’udienza ex art. 464-octies, comma e 2, CPP, le parti potranno sottoporre al giudice le proprie prospettazioni, versare elementi obbiettivi ulteriori ed utili alla decisione nonché discutere e confrontarsi, nel contraddittorio pieno, in merito alla "commissione" del nuovo episodio criminoso.

Esemplificando, la difesa potrà produrre al decidente eventuali elementi di novità acquisiti nel procedimento parallelo sul fatto-reato ovvero gli esiti delle indagini difensive disposte al fine di dimostrare l’insussistenza del presupposto de quo, cioè che non vi sia materia per affermare che sia stato "commesso" – sotto il profilo materiale e/o psicologico  un fatto-reato suscettibile di comportare la revoca della sospensione.

La difesa potrà altresì offrire elementi e/o argomentazione al fine di dimostrare che il nuovo "reato" non è "della stessa indole di quello per cui si procede". Inoltre, giusta il richiamo all’art. 127 CPP, l’interessato può essere sentito, ove comparso. Sentite le parti, il giudice procederà alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca con cognizione necessariamente sommaria del compendio documentale acquisito, non essendo prevista dalla norma in oggetto, né costruibile per via interpretativa, la possibilità di svolgere  nel corso dell’udienza camerale ex art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen.  alcuna attività istruttoria.

Rimane nondimeno salva per il giudice la possibilità di disporre l’acquisizione degli atti ritenuti utili ai fini del decidere. 7. Passando alla soluzione dell’altro quesito posto dal ricorso, ritiene il collegio che, avendo riguardo all’enunciato dell’art. 168-quater, la revoca della sospensione del procedimento debba essere disposta dal giudice una volta che abbia accertato i presupposti di una delle tre ipotesi ivi contemplate, senza alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale in ordine alla opportunità di proseguire comunque la prova.

La Corte non ignora l’indicazione di una parte della dottrina secondo la quale la revoca della sospensione del procedimento dovrebbe essere rimessa alla valutazione discrezionale di opportunità da parte del giudice, in linea con la ratio di recupero sociale sottostante all’istituto e con la disciplina dettata dal legislatore in tema di revoca delle misure alternative alla detenzione, cui la messa alla prova è, per taluni profili, assimilabile. Occorre, nondimeno, notare come l’art. 168-quater preveda (sin dall’originaria formulazione nella proposta di legge approvata alla Camera, prima delle modifiche apportate al Senato) che la sospensione del procedimento con messa alla prova "è revocata" nelle ipotesi precisate di seguito nella norma (nella prima stesura soltanto "in caso di grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte"; a seguito dell’emendamento al Senato anche nei casi di rifiuto di svolgere il lavoro e di commissione di reati durante la prova).

Il predicato verbale "è revocata", interpretato secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e secondo la connessione di esse (in linea col disposto dell’art. 12 delle Preleggi), non consente di rimettere al giudice la valutazione discrezionale circa la possibilità di far proseguire comunque la prova nonostante la ricorrenza di un’ipotesi di revoca: la norma collega chiaramente la revoca della sospensione del procedimento al mero riscontro giurisdizionale delle situazioni ivi contemplate, compiuto all’esito del contraddittorio camerale previsto dall’art. 464-octies, comma 2, CPP.

Se il legislatore avesse voluto aprire la via al prudente apprezzamento giurisdizionale sul punto avrebbe usato altra espressione (ad esempio "può essere revocata") o avrebbe espressamente subordinato la revoca alla valutazione del giudice se la violazione commessa possa o meno considerarsi indice di un allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto, traendo ispirazione da quanto previsto in tema di misure alternative ed, in particolare, di affidamento in prova dall’art. 47 Ord. Pen., che espressamente subordina la revoca alla verifica che "il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

Nel senso della necessità di disporre la revoca della sospensione nello specifico caso in cui sia accertata la "commissione" di un nuovo reato sono, d’altronde, i lavori preparatori alla legge di delega al Governo, ove si legge che il testo approvato dalla Camera non prevedeva detta ipotesi di revoca (introdotta con un emendamento al Senato), "che era comunque in astratto riconducibile alla trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma tale rilevanza sarebbe stata in ogni caso filtrata dalla valutazione del giudice, che il Senato ha deciso di evitare" (v. scheda di lettura n. 7/2, delega al governo 331-927-B del 5 febbraio 2014).

Né è possibile pervenire ad una diversa conclusione in ragione delle disposizioni processuali in materia e, segnatamente, del disposto dell’art. 464-octies, commi 1 e 2, CPP (rimaste del tutto invariate nell’iter parlamentare), là dove prevedono che la "revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova" sia disposta "anche d’ufficio dal giudice con ordinanza", emessa all’esito di udienza camerale "ai sensi dell’articolo 127, per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima".

Ed invero, il contraddittorio camerale previsto dall’art. 464-octies del codice di rito è expressis verbis volto allo scopo (unico) di consentire la valutazione dei "presupposti della revoca": il confronto fra le parti risulta dunque strumentale a fornire al giudice del sub-procedimento di messa alla prova tutti gli elementi necessari per decidere sulla revoca, con specifico riguardo alla verifica circa l’integrazione dei presupposti di cui all’art. 168-quater, cioè all’esercizio di quello spazio di valutazione discrezionale che ciascuna delle ipotesi previste da detta norma consente.

Nondimeno, la previsione di detto contraddittorio non legittima la valutazione giudiziale sulla "compatibilità" della "commissione" del nuovo reato rispetto alla prosecuzione della prova in corso, id est una delibazione sull’opportunità di non dare luogo alla revoca del procedimento nonostante la commissione di un nuovo delitto, in quanto avulsa dal disposto normativo non solo della norma dell’art. 168-quater, ma anche dalla disposizione processuale dell’art. 646-octies.

Mette conto di notare come il delineato meccanicismo della revoca  sebbene disomogeneo rispetto alla disciplina delle misure alternative, cui a tratti la messa alla prova si ispira, ed (apparentemente) asimmetrico rispetto alle regole di accesso alla messa alla prova (rimessa, come sopra chiarito, alla valutazione discrezionale del giudice sull’an e sul quomodo)  risulti, nondimeno, coerente con la natura premiale e special preventiva dell’istituto. In presenza dei presupposti previsti dall’art. 168-quater e, in particolare, dell’ipotesi contemplata dal comma primo n. 2), la revoca si appalesa perfettamente congruente con il disposto dell’art. 464-quater, comma 3, CPP, là dove subordina l’accesso alla messa alla prova alla valutazione che il giudice ritenga "che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati".

La previsione della revoca per la "commissione" di un nuovo reato si pone difatti su di una linea di continuità rispetto a tale presupposto dell’istituto, dal momento che  oltre a dimostrare che l’imputato non merita il "premio" ed è socialmente pericoloso (visto che ha posto in essere un nuovo reato durante la prova)  rappresenta una concreta, effettiva smentita di quella prognosi che ne costituisce imprescindibile conditio sine qua non.

Tale presupposto risulterebbe inficiato, contraddetto e svalutato qualora si rimettesse al giudice una valutazione discrezionale sulla opportunità di proseguire la prova nonostante la comprovata  e non solo prognosticata  incapacità dell’imputato di astenersi dal commettere nuovi reati, dunque nonostante l’evidenza della erroneità del giudizio prognostico compiuto e dunque della insussistenza delle condizioni per disporre  quindi, anche per proseguire  la prova.

Non può sottacersi come  rispetto alla prognosi ex art. 464-quater, comma 3, CPP  la revoca ex art. 168-quater scatti, comunque, in presenza di una rosa più circoscritta di casi, dal momento che il legislatore  ai fini della prognosi propedeutica all’accesso alla messa alla prova  ha fatto generico riferimento ad "ulteriori reati", mentre  in relazione alla revoca della sospensione  ha previsto la commissione, non di un generico reato, ma di un nuovo "delitto non colposo" ovvero di un "reato della stessa indole di quello per cui si procede".

Lo spazio di discrezionalità insito nella decisione sulla revoca, limitato, come si è visto, al solo apprezzamento dei presupposti di legge, impone al giudice uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione. In particolare, in relazione ai casi previsti dall’art. 168-quater, comma primo n. 1), il giudice dovrà valutare alla luce del suo prudente apprezzamento, dandone atto nell’ordinanza, l’effettiva sussistenza dei requisiti di gravità e reiterazione della trasgressione al programma o ai contenuti prescrittivi della misura ovvero la mancanza di solide e credibili giustificazioni al rifiuto dell’interessato di svolgere il lavoro.

Quanto all’ipotesi prevista dall’art. 168-quater, comma primo n. 2), il giudice dovrà procedere ad un attento vaglio del complessivo incartamento processuale nonché delle eventuali dichiarazioni rese dall’interessato e verificare se, sulla base di tale compendio conoscitivo, sussistano i presupposti per affermare l’avvenuta "commissione" di un nuovo "delitto non colposo" ovvero  con un maggiore spazio valutativo  un "reato della stessa indole di quello per cui si procede". Nell’effettuare tale delibazione, il giudice dovrà tenere conto dello standard probatorio sopra delineato e, quindi, dare puntuale riscontro, nella motivazione del provvedimento, degli elementi considerati e dell’iter logico argomentativo seguito per ritenere provata in termini di elevata probabilità la "commissione" del nuovo fatto-reato (Sez. 6, 28826/2018).

Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il periodo durante il quale deve essere commesso dall’imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio solo con l’emissione dell’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 464-quater CPP, e non con la presentazione della richiesta da parte dell’interessato o col provvedimento che, recependo l’istanza, rimette all’ufficio incaricato della elaborazione del programma di trattamento (Sez. 5, 43645/2017).

In tema di revoca dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-quater, il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un’ipotesi di reato, possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario attendere il passaggio in giudicato dell’eventuale condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto (Sez. 7, 37680/2017).