x

x

Art. 168-ter - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)

1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.

2. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 67/2014.

Rassegna di giurisprudenza

Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ex art. 168-ter, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 224 comma 3 CDS, posto che il predetto istituto prescinde dall’accertamento della responsabilità penale (Sez. 4, 141/2019).

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova, pronuncia che – avuto riguardo al carattere del nuovo istituto di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale che non richiede un preventivo accertamento di penale responsabilità  non può essere equiparata alla "sentenza di condanna" richiesta come presupposto dall’art. 31 TUE.

Ciò non vuol dire, evidentemente, che l’ordine di demolizione, in quanto tale, rimanga irrimediabilmente precluso dall’intervenuta estinzione del reato, perché anzi, proprio in forza dell’espressa previsione dell’art. 138-ter, esso potrà e dovrà essere irrogato, ricorrendone i presupposti di legge, dalla autorità amministrativa preposta; significando solo che non ricorrono le condizioni di legge perché il provvedimento possa essere impartito, sia pure in via concorrente, da parte del giudice penale, in ragione del particolare esito processuale che non consente l’integrazione del presupposto processuale (sentenza di condanna) previsto dall’art. DPR 380/2001 (Sez. 3, 53640/2018).