Vita, non-morte e miracoli del «buon padre di famiglia»

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Vita, non-morte e miracoli del «buon padre di famiglia»

 

La locuzione «buon padre di famiglia» è scomparsa dal codice civile: era utilizzata in vari articoli per indicare il comportamento di una persona attenta e prudente – in particolare nel contesto dei rapporti commerciali e finanziari -, ma è stata giudicata ormai obsoleta e sessista; d’ora in poi si parlerà di comportamento “ragionevole” o di persona che si comporta “in modo ragionevole”.

No, non è accaduto in Italia. L’Italia si tiene ben stretto il suo codice civile fascista che ancora sostiene la migliore diligenza del «buon padre di famiglia» e, tra le altre cose, l’attribuzione alle donne sposate del cognome maritale.

È la Francia che si è resa conto che avere nella legge l’espressione «bon père de famille» costituiva una costante e legalizzata discriminazione nei confronti delle donne – e, volendo, degli uomini non padri – che uno Stato democratico ed egualitario non può permettersi di avallare. Era il 23 luglio 2014 quando la Francia eliminò dal suo codice civile il «buon padre di famiglia», con l’approvazione della Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 2014! Dodici anni fa! La locuzione patriarcale venne sostituita con l’avverbio «raisonnablement» e l’aggettivo «raisonnable». L’Exposé sommaire della proposta legislativa evidenziava che la locuzione «bon père de famille» era contenuta quindici volte nei codici allora vigenti, pur essendo «une expression désuète qui remonte au sysème patriarcal». La prima firmataria della proposta Brigitte Alain definì la locuzione una «pure discrimination, stéréotype de genre». «Si tratta di riscrivere una definizione che è presente nel Codice civile dal 1804 e risale al diritto romano - spiegò la ministra socialista delle pari opportunità, Najat Vallaud-Belkacem -, è necessario attualizzare il diritto per renderlo conforme alla realtà e renderlo comprensibile. La grande maggioranza della popolazione, ai giorni nostri, ha voltato pagina in merito alla struttura patriarcale della famiglia e non capisce più questo riferimento»[1].

In Italia una proposta di legge in tal senso fu presentata la prima volta nel 1987, a firma della deputata Alma Agata Cappiello[2]: essa mirava a sostituire la locuzione patriarcale con «con adeguata diligenza»; fu anche riproposta nelle tre legislature successive senza mai arrivare neanche alla discussione in aula. Ovviamente tali proposte trovavano fondamento sia nell’articolo 3 della Costituzione repubblicana sia nella riforma del diritto di famiglia del 1975. Ma ovviamente gli stereotipi sono assai più forti dei principi costituzionali.

 

Il «buon padre di famiglia» nei manuali di diritto

Cosa si intende giuridicamente con la locuzione «buon padre di famiglia»? Il manuale di diritto privato sul quale ho studiato giurisprudenza dice, in riferimento all’adempimento dell’obbligazione, che tale locuzione impone al debitore di «curare con l’attenzione, la prudenza e la perizia dell’uomo medio» l’adempimento[3]. Il manuale di diritto privato – degli stessi autori - su cui studiò giurisprudenza mia madre trent’anni prima riporta la medesima definizione[4]. In sintesi, la locuzione rimanda alla figura del bonus, prudens o diligens pater familias di origine romana, che si riferiva all’uomo libero e cittadino sui iuris, che aveva la libera amministrazione del suo patrimonio e la piena responsabilità degli atti che compiva: era la persona «che, secondo il comune sentire sociale, deve considerarsi persona prudente e accorta»[5].

Ritroviamo questa locuzione patriarcale rappresentante uno standard tipico-sociale di comportamento in vari articoli del codice civile: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1), il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 382); l’esecutore testamentario deve amministrare come un buon padre di famiglia (art. 703); nel godimento della cosa l’usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001); il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia per servirsene (art. 1587); il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710); il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768); il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804); il mezzadro e il colono devono custodire e conservare le cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 2148 e 2167).

 

Il «buon padre di famiglia» dall’antica alla moderna Roma

Il «buon padre di famiglia» è stato inventato dai cari antichi romani, inventori di buona parte della struttura del nostro diritto, e senz’altro di quello relativo alla sfera familiare: per i romani il «buon padre di famiglia» era il modello di persona che incarnava la diligenza necessaria ad adempiere correttamente gli impegni assunti. Questo mirabile modello è sopravvissuto a millenni di rivoluzioni ed evoluzioni sociali, ed è arrivato fino a noi, mimetizzandosi così bene nel nostro diritto da non essere notato. Fu il Code Napoleon francese del 1804 ad esigere «tous les soins d’un bon péere de famille» relativamente alle obbligazioni che prevedevano la custodia di cose (art. 1137); ispirandosi al modello francese, il codice civile dell’Italia unita (1865) estese il parametro della diligenza «di un buon padre di famiglia» a tutte le obbligazioni (art. 1224); in seguito il codice civile fascista del 1942 conservò quello stesso parametro, distinguendo tuttavia le obbligazioni relative alle attività professionali per le quali la diligenza deve essere valutata «con riguardo alla natura dell’attività esercitata».

Dovrebbe essere evidente anche ai non giuristi che per i mitici romani l’unica persona che poteva essere individuata come modello di comportamento diligente era il pater familias: solo il pater era titolare di diritti personali ed economici, titolare di un potere assoluto – patria potestas – su figli, mogli, schiavi. Tale potere assoluto poteva finanche tradursi nello ius vitae ac necis, dato che il principio di inviolabilità dei diritti umani era ancora lontano. Nel diritto romano solo chi era pater familias aveva quella che oggi chiamiamo capacità giuridica, e che nell’ordinamento contemporaneo si acquisisce alla nascita. È superfluo evidenziare che la donna nulla contava e nessun diritto aveva, era solo un oggetto destinato alla riproduzione, a sua volta finalizzata alla trasmissione del cognome maschile e del patrimonio maschile.

Poste queste premesse sul ruolo del pater familias nel diritto romano, è facile comprendere il motivo per cui il legislatore decise di ricorrere alla figura del pater familias per qualificare il significato e la portata della diligenza. Tuttavia è altresì evidente che tale scelta è una palese espressione di sessismo e una palese discriminazione: mantenere giuridicamente come modello della diligenza quello di una figura maschile non può che apparire inadeguato e contrario rispetto al principio di uguaglianza e pari dignità. Purtroppo, come tante altre espressioni a cui siamo abituate/i e che consideriamo per questo scontate, non è immediato percepirne l’effetto discriminatorio, e anche laddove lo si percepisca il pensiero immediatamente successivo è “c’è ben altro a cui pensare”. Si pensi al cognome materno, alla scarsissima (eufemismo per non dire irrilevante) considerazione di cui gode in Italia questo fondamentale diritto civile delle donne e dei figli/delle figlie. C’è sempre ben altro a cui pensare. Cosa poi sia questo “ben altro” non è ben chiaro, o spesso si riferisce meramente a questioni economiche, il vero ed unico motore di questo capitalistico mondo adorante il profitto ed incurante dei diritti.

Il legislatore fascista del 1942 riferì all’istituto della patria potestà la “affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori” (Punto 166 della Relazione al Re del 16 marzo 1942), aderendo così al modello di potestà-soggezione della tradizione romanistica[6]. Fu la Riforma del diritto di famiglia del 1975 - Legge n. 151/1975 - a modificare l’intestazione del titolo IX del libro I del Codice Civile sostituendo alla “patria potestà”, la “potestà genitoriale”, scegliendo quindi una soluzione paritaria tra i genitori, pur continuando ad esprimere un potere dei genitori sui figli. Più recentemente il Decreto Legislativo n. 154/2013 - “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” - ha modificato la rubrica del titolo IX, ora intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, aderendo alla locuzione esistente a livello internazionale “parental responsability” già presente nella Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1959. Ricordiamo anche che nel codice fascista del 1942 l’articolo 147 recitava: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole. L’educazione e l’istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista». Il secondo comma è stato abrogato solo con la riforma del 2013!

Dobbiamo evidenziare l’importanza della parola scelta dal legislatore del 2013: mentre il lemma “potestà” esprime un potere gerarchico, il lemma “responsabilità” esprime un onere che peraltro presuppone un altro interesse coinvolto e la preminenza dell’interesse dei figli su quello dei genitori. Va detto che in concreto l’espressione “patria potestà” non solo fa ancora parte del linguaggio comune ma si ritrova perfino in atti giudiziari sia civili sia penali, dimostrando la difficoltà di erodere certi stereotipi perfino in chi è chiamato/a ad applicare la legge e a far rispettare i diritti: la cultura è spesso più lenta a cambiare rispetto alla legge.

 

Il «buon padre di famiglia» nel linguaggio del diritto

La maggior parte delle persone non ci pensa, ma è fondamentale comprendere che il linguaggio ha il potere non solo di descrivere la realtà, bensì anche di costruirla, perché nominare qualcosa in un certo modo piuttosto che in un altro determina il modo in cui noi concepiamo quella cosa; per questo è assai importante porre attenzione al linguaggio giuridico e assicurarsi che sia adeguato e rispettoso dei principi costituzionali di uguaglianza e libertà. Stefania Cavagnoli - dopo aver analizzato la lingua e il fenomeno del sessismo nei documenti giuridici - conclude che il sistema giuridico e linguistico hanno in comune una caratteristica particolare: entrambi creano la realtà con le parole[7].

Il linguaggio giuridico è un linguaggio settoriale che in quanto tale si caratterizza per la predominanza della denotazione della parola sulla connotazione, nonché per la neutralità emotiva[8]; il linguaggio settoriale comprende termini definiti come segni aggiuntivi rispetto a quelli facenti parte della lingua comune, perché deve essere in grado di rispondere alle esigenze peculiari di denominazione del settore[9]: Michele Cortellazzo rileva che in ambito giuridico «la lingua non è solamente uno strumento per esporre, argomentare, narrare, descrivere; è un elemento costitutivo del diritto. Il diritto si costruisce grazie alla lingua»[10]. Ovviamente il linguaggio giuridico – come il linguaggio in generale - è strettamente legato al contesto giuridico e sociale cui appartiene, e perciò è ben suscettibile di mutamenti nel corso del tempo; tuttavia ancora Stefania Cavagnoli evidenzia che quello giuridico tende ad essere «un linguaggio conservativo, maschile, in parte arcaico, in cui prevale la logica della conservazione e la cosiddetta non marcatezza»[11]. «Tutto sommato, in teoria, le norme giuridiche garantiscono la posizione uguale della donna e dell’uomo, ma alcune formule linguistiche sedimentate nella tradizione continuano a testimoniare una superiorità remota della figura maschile»[12]. Dobbiamo riconoscere che, più in generale, i/le parlanti la lingua italiana sono piuttosto restii/e agli aggiornamenti eticamente dovuti delle proprie parole, tanto che Maria Serena Sapegno ha definito l’italiano «una lingua che fatica a liberarsi della sua profonda iscrizione sessista»[13].

Si badi, infatti, che quello del buon padre di famiglia non è certo l’unico caso di norma contemporanea incoerente con i principi costituzionali di uguaglianza; oltre al già detto cognome maritale – e ricordando che l’automatica imposizione alla nascita del solo cognome paterno è stata dichiarata incostituzionale solo nel 2016 e 2022! -, si può citare qui l’articolo 51 del codice di procedura civile, il quale tuttora prevede che il giudice ha l’obbligo di astenersi, fra gli altri casi, «se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori» (comma primo, n. 2), oppure «se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori» (comma primo, n. 3). Ovviamente tale norma fu scritta quando la magistratura era riservata agli uomini, prima dell’approvazione della legge n. 66 del 9 febbraio 1963 che ha aperto tale carriera alle donne parecchi anni dopo il principio costituzionale di uguaglianza: e non è ora di aggiornare questa norma?

 

Il «buon padre di famiglia» su Normattiva… e non solo

Facendo oggi una ricerca sul portale Normattiva[14], la locuzione «buon padre di famiglia» risulta comparire in 13 atti. Quello più risalente nel tempo è del 1938: Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità[15] – mai abrogato! -, al cui articolo 299 si legge che «egli [il sequestratario], in tutti gli atti di sua competenza, deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia». Di poco successivi, nel 1940, troviamo il Codice di procedura civile[16] e il Regolamento sui Servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie[17]. In quest’ultimo si legge che «la manutenzione ordinaria del mobilio che dev’essere custodito da buon padre di famiglia, rimane a carico dei gestori» (art. 244). Nel codice di procedura civile invece troviamo che «il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità» (art. 560), e che «egli [il custode] è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia» (art. 67). Nel 1942 troviamo ovviamente il Codice civile[18]. Nel 1960 troviamo Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino[19] - «il datore di lavoro deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia» (Allegato: Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949, art. 10) -, e Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini[20] - «il datore di lavoro barbiere e parrucchiere deve trattare l’apprendista come un buon padre di famiglia» (Allegato: CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, art. 30).

Mi direte che sono tutte norme risalenti ad un’altra epoca storica, tutte precedenti alla riforma del diritto di famiglia del 1975, sebbene non tutte precedenti al principio costituzionale di eguaglianza. Ebbene, la scoperta più interessante della nostra ricerca sul portale Normattiva è che dopo le norme del 1960 il buon padre di famiglia si è preso una lunga pausa dagli atti legislativi per riapparire nientemeno che negli anni 2000, e per quanto assurdo possa sembrare l’atto legislativo più recente che contiene tale locuzione risale al 2022! Tali date rendono evidente che la locuzione non risale affatto ad altre epoche storiche ma è ben penetrata nella nostra cultura, talmente bene da rendere – appunto – difficile il percepirne la qualità discriminatoria. Così nel 2006 il nostro «buon padre di famiglia» compare nelle Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale[21]; nel 2008 nell’Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[22]; nel 2018 nelle Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione[23]; nel 2019 lo troviamo nella Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione[24]; nel 2021 lo troviamo nel decreto legge di Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili[25] e nella relativa legge di conversione[26]; infine nel 2022 lo troviamo nell’Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata[27], dove per l’ennesima volta si dice che «il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità».

In tutte queste norme il senso della locuzione potrebbe ben essere reso con le espressioni «con diligenza» o «con la migliore diligenza», eppure finanche nel 2022 il legislatore ha scelto di perpetuare la locuzione discriminatoria come se la lingua italiana non possedesse un valido equivalente di quel brocardo romano.

D’altra parte, la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni dichiarò agli stati generali dei commercialisti, nel giugno 2025, che il sistema fiscale «deve chiedere il giusto e utilizzare quelle risorse esattamente con la serietà che userebbe il buon padre di famiglia nella gestione del bilancio familiare»[28]. La presidente Meloni utilizzò le stesse parole circa un anno prima, il 13 marzo 2024, intervenendo al convegno “La riforma Fiscale – attuazione e prospettive”: «il sistema fiscale deve chiedere il giusto e deve sapere usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che userebbe un buon padre di famiglia, e cioè con buon senso, lungimiranza, senza sprecare quelle risorse»[29]. La presidente del Consiglio non è sola, perché il ministro dell’economia Giorgetti dichiarò, nell’aprile 2025, che avrebbe continuato a gestire il MEF con il criterio del buon padre di famiglia[30]. E il senatore Raoul Russo, durante la discussione sul documento programmatico di finanza pubblica, nell’ottobre 2025, dichiarò che «un Governo serio ha il dovere - come qualsiasi buon padre di famiglia - di provvedere alla difesa del proprio Paese»[31].

Sono solo pochi esempi di come la locuzione «buon padre di famiglia» faccia ancora parte non solo del diritto italiano ma anche del linguaggio comune.

 

La difficile morte del «buon padre di famiglia»

Quando dodici anni fa la Francia cancellò la locuzione «buon padre di famiglia» dal suo codice civile sulla stampa italiana apparvero prevedibili e ripetitivi commenti che puntavano il dito contro il “politicamente corretto”, l’inesistente “ideologia gender” e definivano tale riforma «una colossale stupidità»[32], nonché una «integrale consumazione dello spodestamento del padre»[33]; fu una donna a giudicare la riforma francese un attacco al «cuore della società, ossia [alla] famiglia […] così come l’abbiamo sempre concepit[a] per tradizione, vocazione, natura»[34]. Il ricorso alla tradizione e alla natura è sempre l’arma di chi non ha altri argomenti per contestare l’avanzare dei diritti civili. Un’altra donna utilizzò invece il sempreverde benaltrismo, sostenendo che «il superamento delle differenze di genere [passa] per tutt’altre cose»[35]. Su un altro fronte c’era chi temeva che il pur corretto ammodernamento linguistico rischiasse di oscurare una pagina importante della nostra eredità culturale. Di questa opinione era la studiosa Eva Cantarella, che scriveva: «cancellare l’espressione tecnico-giuridica “buon padre di famiglia” è qualcosa che se da un lato può soddisfare la giusta esigenza di un linguaggio meno sessista, dall’altro cancella una lunga storia della quale possiamo e dobbiamo essere fieri: oggi si fatica a ricordarlo, visti gli obbrobri legislativi ai quali abbiamo assistito e assistiamo, ma la nostra è “la patria del diritto”, come un tempo ci compiacevamo di dire. Io credo che ci siano ancora tante cose da fare per affermare la nostra dignità femminile: eviterei di farlo, però, cancellando un’espressione nata grazie a una scienza “nostra”, che ha influenzato la cultura europea e non solo, e può incoraggiare a ricordare un pezzo importante del nostro passato: scoprendo così, ad esempio, come sia sbagliato idealizzare e rimpiangere la famiglia tradizionale e i suoi valori. Mettendo le due esigenze sul piatto, per me questo scende dalla parte della storia»[36].

È una posizione non condivisibile quella dell’esimia storica, perché il diritto – come qualsiasi altra produzione umana – è una costruzione culturale nata e maturata in un determinato contesto storico, che non può per ciò solo costituire vanto immodificabile di chi l’ha creata. Se fosse così non avremmo mai abolito la pena di morte, né avremmo costituzionalizzato il principio di eguaglianza – che, tra le altre cose, ha consentito alla stessa storica di studiare all’università, di insegnare, di parlare e scrivere in pubblico. Se gli statunitensi – molto più patriottici degli italiani – considerassero immodificabile la loro mitica Costituzione non avrebbero mai abolito la schiavitù. Quindi no, il diritto è inevitabilmente prodotto della storia e della cultura umana e per questo non è immodificabile, né per questo è degno di adorazione in quanto tale. Il diritto è uno strumento per regolare i rapporti tra esseri umani, e questi rapporti non sono immutabili nella storia. Anzi, il diritto dovrebbe essere uno strumento per migliorare i rapporti tra esseri umani: sancire nella legge che la schiavitù è qualcosa di disumano è il primo passo per convincere gli esseri umani che davvero lo è; sancire nella legge che tutti gli esseri umani devono avere pari diritti e opportunità sociali per il solo fatto di essere esseri umani è il primo indispensabile passo per convincere gli esseri umani che davvero è così. Mantenere invece nella legge norme discriminatorie con la scusa che “è sempre stato così”, “è una tradizione” e “c’è ben altro a cui pensare” è un modo per continuare a discriminare, è un modo per continuare ad avallare la superiorità di un gruppo umano su un altro. Come ha evidenziato anche la Corte costituzionale, l’uguaglianza è il presupposto indispensabile della democrazia, «è un principio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella sua obiettiva struttura» ed è espressione di un «generale canone di coerenza dell’ordinamento normativo»[37].

Poi c’è forse un’altra considerazione da fare: merita davvero ammirazione il mitico «buon padre di famiglia»? Fu Hannah Arendt a notare che il padre di famiglia è stato il più grande criminale del secolo[38].

Per quanto parte dei commentatori si affannino a dire che quella del buon padre di famiglia è una metafora e non uno stereotipo, che si riferisce ad un ideale convenzionale, e che i giudici sono in grado di interpretare quella locuzione attualizzandola al mutato contesto sociale, non possiamo dimenticare che il diritto è espressione del modo in cui la società considera sé stessa, non possiamo dimenticare che le parole – e quindi anche le parole del diritto - non solo descrivono ma creano il mondo in cui viviamo, e hanno un potere tanto enorme quanto invisibile di influenzare i nostri pensieri. «Mantenere la locuzione del buon padre di famiglia significa perpetuare una scelta di valori tratta per così dire da una sola parte della società. Se è vero che la forza della metafora sta nella sua capacità creativa, questa stessa forza è destinata a venire progressivamente meno quanto più a lungo la metafora è usata e diventa parte integrante del vocabolario, ovvero si convenzionalizza. Il lento scivolamento della metafora verso lo stereotipo rende sempre più difficile separare le connessioni tra concetti create dalla metafora: in altri termini essa, col passare del tempo, può influenzare l’idea della relazione effettiva tra i due referenti che pone in relazione»[39]. Chi obietta che nessun’altra locuzione avrebbe lo stesso peso immaginifico e legale che valga allo scopo deve allora ammettere che continuiamo a vivere in una società dichiaratamente sessista, che riesce a concepire qualità comportamentali solo in riferimento al maschio; deve allora ammettere che la reale parità tra i sessi non esiste e che è solo un bel principio scritto in un pezzo di carta inutile chiamato “Costituzione della Repubblica italiana”.

 

E se scrivessimo «buona madre di famiglia»?

Nel marzo 2025 il senatore Dario Franceschini ebbe circa ventiquattro ore di attenzione quando dichiarò di voler proporre al parlamento l’attribuzione del solo cognome materno alla nascita al posto del doppio cognome imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022. In quanto autrice di un libro dedicato alla storia del doppio cognome in Italia[40], mi fu stato chiesto un commento, e questo fu il mio commento:

«Intanto si tratta di una mera dichiarazione e non di un disegno di legge, di una dichiarazione apparentemente fatta per ottenere qualche titolo di giornale e qualche clic.  Ma ciò che è più grave è che si tratta di una dichiarazione che rivela essa stessa l’ignoranza sul merito del tema del doppio cognome, perché Franceschini giustifica la sua brillante idea con lo scopo di evitare «infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi». Ma quali infiniti problemi? Nessuno dei Paesi del mondo in cui esiste il doppio cognome – a partire dalla Spagna – ha problemi con la gestione dei doppi cognomi: alla successiva generazione ogni genitore ne trasmette uno. E sappiate che in Portogallo si possono avere fino a quattro cognomi, quindi non sarebbe fuori dal mondo neanche quello. Inoltre questa dichiarazione dimentica che la Corte costituzionale ha statuito che il cognome “DEVE COMPORSI” con il cognome di entrambi i genitori (laddove alla nascita si venga legalmente riconosciuti da due genitori), perché qualunque altra imposizione legislativa sarebbe discriminatoria e incostituzionale, salva la libera scelta di un solo cognome da parte della coppia genitoriale. Quindi il parlamento su questo deve legiferare, deve cioè completare il disegno giuridico già definito dalla Corte. Ma è evidente che questo parlamento non lo farà. In realtà il parlamento italiano - in qualunque composizione - non l’ha mai fatto finora, nonostante il principio di pari dignità sociale del 1948, nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975, nonostante la condanna da parte della Corte europea dei diritti umani del 2014, nonostante le ripetute esortazioni della Corte costituzionale l’ultima delle quali è del 2022. Se Franceschini – o chi per lui – avesse letto la storia del doppio cognome in Italia, saprebbe che dal 1979 il parlamento ha sempre avuto in discussione disegni di legge di riforma dell’attribuzione del cognome e che nessuna di queste proposte è mai arrivata all’approvazione. Perché è evidente che non c’è la volontà di approvare una riforma che incide su uno degli stereotipi patriarcali più radicati nella nostra cultura. E poi, se Dario Franceschini davvero pensasse ciò che ha detto, perché il suo cognome è tuttora il solo cognome paterno? Perché non si è avvalso della procedura prefettizia per aggiungere il suo cognome materno Gardini, o per sostituirlo a quello paterno? Io mi sono avvalsa di quella procedura, per questo oggi mi chiamo Maria Dell’Anno Sevi. E per questo oggi posso firmare un libro che racconta la storia del doppio cognome in Italia con il mio cognome completo. E le figlie di Dario Franceschini quale cognome hanno? Su una cosa sono d’accordo con lui: l’imposizione del solo cognome paterno è una “ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico ma è stata una delle fonti culturali delle disuguaglianze di genere”. Ovviamente è così, ma allora non sarebbe ora di agire proprio su quella cultura patriarcale che è alla base di questa e di tante altre discriminazioni? Quella cultura patriarcale che fa costantemente rispondere a qualunque rivendicazione di diritti con “c’è ben altro a cui pensare”? E come si agisce sulla cultura? Leggendo e mettendosi in discussione. Ma in un mondo di emoticon chi è ancora in grado di leggere? Quante persone tra quelle che hanno visualizzato questo post sono arrivate a leggere fino a qui? A chi invece commenta ironizzando sul fatto che oggi attribuire il cognome materno equivale ad attribuire il cognome del nonno materno, andatevi a studiare perché accade questo, perché le donne non hanno mai avuto un cognome. E, per la cronaca, il mio cognome Sevi non è solo il cognome di mio nonno, ma anche di mia nonna. P.S. Nulla potrà mai risarcire millenni di discriminazioni!»

Quindi, sull’onda dell’inutile e scorretta proposta di Franceschini, potremmo proporre di sostituire nel codice civile il «buon padre di famiglia» con la «buona madre di famiglia»? No, non si può fare. Perché il principio costituzionale di uguaglianza non mira a ribaltare i rapporti storicamente discriminatori per imporre un matriarcato al posto del patriarcato – come sembrano temere in molti -, perché il principio costituzionale di uguaglianza impone appunto questo, l’uguaglianza, non si può prevedere nel codice civile la sostituzione del padre di famiglia con la madre di famiglia – che legalmente non ha mai avuto alcuna rilevanza -, bensì bisogna sancire che la diligenza non ha genere, è un attributo etico dell’essere umano che vive in società. È sufficiente sostituire la locuzione «con la diligenza del buon padre di famiglia» con «con diligenza» o «con la migliore diligenza». Facile, breve, gratis, una riforma a costo zero. Il costo sociale di conservare nella legge palesi discriminazioni invece è molto alto, perché risulta funzionale alla non-tutela dei diritti civili nel modo che la Costituzione italiana e la normativa europea ci impone.

Se non ora quando?

 

 

[1] Cfr. G. Maestri, A. L. Somma, Dal ‘pater familias’ al ‘buon padre di famiglia’ e oltre: un percorso giuridico e di genere tra Italia e Francia, in P. Torretta, V. Valenti (a cura di), Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021), Torino, Giappichelli, 2021, p. 407-429.

[2] Progetto di legge n. 1603, X legislatura, Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti l’adeguamento terminologico secondo il principio di parità.

[3] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2004, p. 421.

[4] A. Torrente (nona edizione a cura di P. Schlesinger), Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 1975, p. 406.

[5] M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1990, p. 664.

[6] Cfr. A. Falcone, Diritto di famiglia: la potestà genitoriale cede il posto alla responsabilità genitoriale, «Filodiritto», 23/02/2014,

<htpps://www.filodiritto.com/diritto-di-famiglia-la-potesta-genitorialecede-il-posto-alla-responsabilita-genitoriale>

[7] S. Cavagnoli, Il linguaggio giuridico rispettoso del genere: un’analisi sulle norme della genitorialità, in F. Dragotto (a cura di), Grammatica e sessismo. Lavori del seminario interdisciplinare, Roma, UniversItalia, 2015, p. 49-58.

[8] L. Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 80.

[9] M. Cortelazzo, Lingue speciali. La dimensione verticale, Padova, Unipress, 1994, p.9.

[10] M. Cortelazzo, voce Giuridico-amministrativo, linguaggio, in Enciclopedia dell’italiano, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2010.

[11] S. Cavagnoli, Linguaggio giuridico e lingua di genere; la presenza delle cittadine negli atti normativi italiani, in F. Corbisiero, P. Maturi (a cura di), Le parole della parità, Torre del Greco, Edizioni scientifiche e artistiche, 2016, p. 75.

[12] A. Kucharska, Il matrimonio e la famiglia nel Codice civile italiano: un’analisi contrastiva dei termini e delle espressioni del C.C. del 1942 e del C.C. aggiornato nel 2022, «Neofilolog», 60/1, p. 229–243 <https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.17>.

[13] V. Maggio, Sapegno: «La lingua italiana umilia le donne», «Lettera 43», 10 maggio 2015.

[14] A dicembre 2025.

[15] REGIO DECRETO 8 luglio 1938, n. 1415. Allegato: Legge di guerra, art. 299.

[16] REGIO DECRETO 28 Ottobre 1940, n. 1443.

[17] REGIO DECRETO 25 luglio 1940, n. 1077. Allegato: Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, art. 244.

[18] REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile.

[19] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1494. Allegato: Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949, art. 10.

[20] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1053. Allegato: CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, art. 30.

[21] DECRETO LEGISLATIVO 4 Aprile 2006, n. 159, Articolo 14.

[22] DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81, Articolo 18.

[23] DECRETO-LEGGE 14 Dicembre 2018, n. 135, Articolo 4.

[24] LEGGE 11 Febbraio 2019, n. 12.

[25] DECRETO-LEGGE 21 Ottobre 2021, n. 146, Articolo 13 bis.

[26] LEGGE 17 Dicembre 2021, n. 215.

[27] DECRETO LEGISLATIVO 10 Ottobre 2022, n. 149, Articolo 3 (commi 1-52).

[28] Intervento riportato in <https://www.governo.it/it/articolo/stati-generali-dei-commercialisti-lintervento-del-presidente-meloni/28957>

[29] Intervento riportato in < https://www.governo.it/it/articolo/la-riforma-fiscale-attuazione-e-prospettive-intervento-del-presidente-meloni/25218>

[30] Intervento riportato in <https://www.mef.gov.it/inevidenza/Dfp-Giorgetti-solida-base-nellincertezza-del-momento.-Rispetta-impegni-Piano-strutturale/>

[31] Intervento riportato in < https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=Resaula&id=1476146&idoggetto=0&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_ddddcn1d2025&rif=0>

[32] S. Moffa, Nessuno tocchi il “buon padre di famiglia”. E nessuno tocchi i termini “padre” e “madre”, «Il Secolo d’Italia», 24 gennaio 2014.

[33] M. Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, «Riv. Dir. Civ.», n. 1/2014, p. 18.

[34] A. Ambrosini, Cancellato anche il “buon padre di famiglia”: è la Francia di Hollande, signori…, «Il Secolo d’Italia», 22 gennaio 2014.

[35] Citata in G. Maestri, A. L. Somma, Dal ‘pater familias’ al ‘buon padre di famiglia’ e oltre, cit., p. 424.

[36] Eva Cantarella, E i giuristi francesi sacrificano il «buon padre di famiglia», «Corriere della Sera», 24 gennaio 2014.

[37] Cfr. Sentenze Corte Costituzionale n. 25 del 1966; n. 175 del 1971 e n. 204 del 1982.

[38] H. Arendt, Colpa organizzata e responsabilità universale, in Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Milano, 1986.

[39] L. Morra, C. Bazzanella, Considerazioni sul “buon padre di famiglia”, «Rivista critica del diritto privato», XX, 2002, p. 529-563.

[40] M. Dell’Anno Sevi, Nel nome della madre. Storia del doppio cognome in Italia (e non solo), Città di Castello, LuoghInteriori, 2024.