Il datore di lavoro deve proteggere i lavoratori anche dalle loro imprudenze. conseguenze pratiche, ed eccezioni al principio
Il datore di lavoro deve proteggere i lavoratori anche dalle loro imprudenze. conseguenze pratiche, ed eccezioni al principio
Premessa
A prima vista potrebbe sembrare strano. Eppure, esistono, nel nostro ordinamento giuridico, diverse situazioni nelle quali una persona, o una organizzazione, deve prendersi cura e assumersi responsabilità anche per le imprudenze di altri soggetti. E’ il caso del datore di lavoro, il quale, in linea di principio, ha l’obbligo di proteggere i dipendenti anche dalle loro imprudenze. Questo obbligo incontra un’eccezione, nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia stato abnorme, e dunque assolutamente imprevedibile e/o tale da generare un rischio eccentrico o comunque esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia (il datore di lavoro). Tra la “normale” imprudenza e il comportamento abnorme vi sono tuttavia una serie di complesse situazioni intermedie, nelle quali la possibilità per il datore di lavoro di sottrarsi a responsabilità penali e risarcitorie dipende da una serie di complesse circostanze, la più importante delle quali consiste nel comportamento datoriale precedente all’incidente di cui si discute: prima di tale incidente, imprudenze analoghe venivano sanzionate oppure tollerate?
Questo articolo affronterà pertanto – attraverso richiami alla più autorevole e recente giurisprudenza - i seguenti temi:
- I contorni del dovere del datore di lavoro di proteggere i dipendenti anche dalle proprie imprudenze;
- Le caratteristiche del comportamento abnorme del lavoratore, che esclude la responsabilità datoriale;
- Le situazioni intermedie fra la mera imprudenza e il comportamento abnorme del lavoratore, spiegando perché, in questi casi, è fondamentale la “storia passata” dei comportamenti datoriali verso le imprudenze dei dipendenti.
Le conclusioni porranno in rilievo l’importanza e le auspicabili caratteristiche degli audit interni di sicurezza che il datore di lavoro ha un preciso interesse ad effettuare, per diminuire il rischio del verificarsi di incidenti e per allontanare da sé responsabilità penali e risarcitorie nel caso in cui, nonostante le misure di precauzione adottate, un incidente comunque si verifichi.
1. Il dovere di protezione (duty of care)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere i dipendenti anche dalle loro prevedibili imprudenze. Si tratta di uno dei principi fondamentali del regime giuridico della sicurezza sul lavoro nelle imprese. Si parla spesso, al riguardo, mutuando un termine di derivazione anglosassone, di duty of care (dovere di diligenza o di cura), intendendosi per tale l'obbligo legale ed etico di un'organizzazione di prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza fisica e mentale, nonché il benessere, di dipendenti e collaboratori. Non si tratta solo di una buona pratica, ma di un preciso dovere giuridico per i datori di lavoro, fra l’altro ricollegabile all'art. 2087 del Codice civile.
|
Art. 2087 del Codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro).
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. |
Le decisioni giurisprudenziali più autorevoli hanno declinato tale dovere con le seguenti specificazioni, non sempre tra loro identiche né sempre rispondenti a quanto è concretamente possibile nella vita pratica e quotidiana delle aziende:
- “Le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da sua negligenza” (Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2015, n. 16397);
- Nell’ambito del duty of care, il datore di lavoro dovrebbe operare “un controllo continuo e pressante, per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi” (Cass. pen, Sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18638);
- Al “datore di lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto anche di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela” (Cass. pen., Sez. feriale, 26 agosto 2010, n. 32357).
2. Il comportamento abnorme del lavoratore esclude la responsabilità datoriale
Come sopra accennato, l’obbligo di protezione del datore di lavoro incontra un’eccezione, nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia stato abnorme, e dunque assolutamente imprevedibile e/o tale da generare un rischio eccentrico o comunque esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.
Quanto appena osservato merita un approfondimento. In passato, infatti, l’elemento sul quale giurisprudenza e dottrina insistevano maggiormente, per qualificare come “abnorme” il comportamento del lavoratore, era quello della sua imprevedibilità. Più recentemente, invece, la giurisprudenza ha maggiormente valorizzato il concetto di “rischio eccentrico” rispetto all’ambito di possibile controllo del datore di lavoro. Così, ad esempio, secondo Cass. pen., Sez. IV, 9 novembre 2023, n. 45136, “il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli. In particolare… perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”. Nello stesso senso si possono indicare le seguenti altre decisioni della Sez. IV della Cassazione penale: n. 16397 del 5 marzo 2015; n. 33976 del 17 marzo 2021; n. 7012 del 23 novembre 2022.
Qualche ulteriore specificazione – che per certi aspetti richiede tanto l’imprevedibilità quanto il rischio eccentrico - si rinviene nella decisione della Sezione IV della Cassazione penale 1 dicembre 2025, n. 38782. In essa infatti viene precisato che va considerata abnorme “quella condotta esorbitante e imprevedibilmente colposa, idonea a escludere il nesso causale soltanto quando risulti … anche tale da attivare, nell'ambito delle stesse mansioni, un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.
In termini sistematici, poi, Cass. pen., Sez. feriale, 26 agosto 2010, n. 32357 espressamente ricollega la fattispecie del comportamento abnorme – dunque fattore eccezionale e imprevedibile - ai “principi del Codice penale in tema di interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2)”: in concreto, i Giudici propongono l’esempio del lavoratore che utilizzi un macchinario riservato “in esclusiva” ad altro dipendente specificamente formato, ovvero del lavoratore che, pur esercitando mansioni proprie, assuma “un atteggiamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali”. Mentre Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2015, n. 16397 sottolinea che ad interrompere il nesso causale potrà essere un’azione del lavoratore “assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite”.
3. Situazioni incerte: quando è fondamentale l’impegno storico del datore finalizzato a impedire prassi pericolose contra legem
Come indicato in apertura, tra la “normale” imprudenza e il comportamento abnorme vi sono tuttavia una serie di complesse situazioni intermedie, nelle quali assume fondamentale rilievo il comportamento datoriale precedente all’incidente. In particolare, i Giudici sono in questi casi interessati ad accertare se, prima appunto dell’incidente, comportamenti dei lavoratori lontani dalle cautele di sicurezza la cui omissione ha causato l’infortunio venissero, o meno, tollerate.
Assai esplicita, sotto questo profilo, è una recentissima decisione della Suprema Corte (Cass., Sez. IV pen., 15 aprile 2025, n. 14801), nella quale siafferma in modo molto esplicito che:
- “il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi ‘contra legem’, foriere di pericoli per i lavoratori”;
- Pertanto, “ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso o la tolleranza del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto".
Nella fattispecie concreta esaminata da questa sentenza, il lavoratore coinvolto nell’incidente si era liberato dai dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ciò è stato considerato dai Giudici come “uno dei comportamenti frequenti realizzati dai lavoratori quando ritengono di avere acquisito adeguate abilità e competenze nell'esercizio delle mansioni, …: si tratta di comportamenti che pertanto rientrano nel fuoco delle imprudenze prevedibili e prevenibili da parte dei soggetti che assumono posizioni di garanzia”.
Conclusivamente, pertanto, occorre porre in rilievo l’importanza di periodici audit interni di sicurezza che il datore di lavoro ha un preciso interesse ad effettuare, per due ragioni fra loro concorrenti. La prima è quella di diminuire il rischio del verificarsi di incidenti, mentre la seconda è quella di precostituire elementi utili ad allontanare da sé responsabilità penali e risarcitorie nel caso in cui, nonostante le misure di precauzione adottate, un incidente purtroppo si verifichi.