x

x

Art. 156 - Estinzione del diritto di remissione

1. Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156 c.p., nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

Rassegna di giurisprudenza

La remissione di querela, causa di estinzione del reato, disciplinata dagli artt. 152 e ss., è una dichiarazione di volontà, con la quale il querelante revoca l’atto già proposto al fine dì annullarne gli effetti. Quello di rimettere la querela è un diritto personale irrevocabile, non subordinabile a condizioni o termini, che compete esclusivamente alla persona offesa dal reato, come agevolmente si ricava dal disposto dell’art. 156, che prevede che il diritto di remissione "si estingue" con la morte della persona offesa dal reato (Sez. 5, 22495/2016).