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Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputato e il ripensamento della rinuncia quando è possibile


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Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputato e il ripensamento della rinuncia quando è possibile?

La prescrizione e la rinuncia della stessa da parte dell’imputato che invoca la dichiarazione di piena innocenza per poi ripensarci in caso di condanna. Quando è efficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e la stessa quando può essere validamente revocata?

La cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha affrontato il tema della rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell’imputato alla rinuncia della prescrizione.

Scusate il gioco di parole ma il tema è riassumibile in questi termini:

la rinuncia della prescrizione da parte dell’imputato quando è efficace?


Una volta rinunciato alla prescrizione, l’imputato può ripensarci?

A questa domanda possiamo rispondere che la rinuncia alla prescrizione, da parte dell’imputato, è efficace se è maturata la prescrizione al momento della rinuncia.

Si è, infatti, più volte affermato che la rinunzia dell'imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima [cfr. sez. 4 n. 119 del 12/11/2010 Ud. (dep. 04/01/2011), Rv. 249349; sez. 6 n.  42028 del 04/11/2010, Rv. 248739; sez. 2 n. 527 del 15/11/2005 Cc. (dep. 10/01/2006),  Rv. 2 233145; n. 3900 del 14/11/2003 Cc. (dep. 30/01/2004), Rv. 227867; sez. 6 n. 2815 del 21/01/1999, Rv. 213472).
 

La revoca della rinuncia quando è efficace?

In ordine al secondo quesito, l’imputato può revocare la rinuncia alla prescrizione ma la revoca è efficace solo se non c’è già stata la sentenza.

In pratica se prima rinunci alla prescrizione e poi arriva la condanna non puoi invocare il tuo ripensamento postumo e richiedere di nuovo la prescrizione.

La cassazione sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha stabilito: “la rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione esprimente tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti, per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'efficacia della revoca intervenuta dopo la sentenza di condanna pronunciata a seguito della rinuncia alla prescrizione) (Sez. 5, n. 11071 del 9/10/2014, dep. 2015, Rv. 262875; Sez. 6, n.  17598 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280969)”.

Nel richiedere l'espletamento del processo esercitando il suo diritto al giudizio, l'imputato, in definitiva, accetta la possibilità di andare incontro a tutte le possibili definizioni dello stesso in conformità a legge, ivi compresa quella che del reato e del fatto che in concreto lo realizzi sia accertata l'esistenza (cfr., in tema di concessione dell'amnistia, Corte cost., sent. n. 52 del 27 maggio 1968, in relazione all'art. 14 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332). 

Così, sul punto, si è pronunciata la cassazione sez. VI con la sentenza n. 17598/2021: “L'effetto di irretrattabilità della dichiarazione di rinuncia alla - già maturata - prescrizione del reato si realizza nel momento in cui la dichiarazione è portata, nei modi di legge, a conoscenza dell'autorità giudiziaria.  Da quel momento la rinuncia esplica i propri effetti e il divieto di procedere è sostituito dal dovere di procedere (la prosecuzione dell'azione penale), che trae la propria fonte da una "autorizzazione" dell'imputato e che non può essere dal medesimo neutralizzato attraverso una dichiarazione di revoca della rinuncia”.

Articolo 157 c.p.: rassegna giurisprudenziale: Art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)