Trasmissione dell’imputazione

Trasmissione dell’imputazione - § 201 StPO (CPP) - e atti seguenti – RFT
I
I §§ 199 e segg. StPO, prevedono adempimenti preliminari relativi alla decisione, se disporre, o meno, il dibattimento (“l’Hauptverhandlung”).
Prevede il § 201 StPO, che l’imputazione è trasmessa all’”Angeschuldigten” ** dal giudice, che presiederà il dibattimento, con contestuale invito, di dichiarare, entro un determinato termine, se chiederà - prima della decisione, se sarà disposto il dibattimento – l’assunzione di prove oppure se si opporrà, acchè sia disposto il dibattimento.
L’imputazione va comunicata anche alla parte civile (“Nebenkläger”) e a chi ha titolo di costituirsi parte civile, qualora vi sia stata richiesta in tal senso.
Nei casi, in cui si versi in “notwendiger Verteidigung” (obbligo di assistenza da parte di un difensore) e se il difensore non è comparso, si è allontanato o rifiuta di assumere la difesa, il presidente provvede immediatamente alla nomina di altro difensore, ma e in facoltà del collegio, di disporre la sospensione dell’udienza.
Se il neo nominato difensore dichiara, di non avere a disposizione il tempo necessario per la preparazione della difesa, deve essere disposta la sospensione dell’udienza oppure l’interruzione (“Unterbrechung”) della stessa.
II
È di tutta evidenza, che la ratio del § 201 StPO, è di garantire all’Angeschuldigten una piena (“umfassende”) “Information” sugli addebiti mossi nei suoi confronti. Viene, in tal modo, messo in condizione, di proporre la difesa e di servirsi della facoltà di svolgere un ruolo attivo nell’ambito dello Zwischenverfahren.
Il § 201 StPO fa sí, che sia possibile un primo controllo sul procedimento, già prima della decisione, se disporre, o meno, il dibattimento.
La comunicazione all’Angeschuldigten deve avvenire d’ufficio e un’eventuale rinuncia, è priva di effetti.
L’Anklageschrift deve essere comunicata per intero. Va però osservato, che, quando si tratta di Staatsschutzsachen (delitti contro lo Stato), è possibile uno Schweigegebot: § 147, Abs. 3, GVG (Ordinamento giudiziario), per effetto del quale, in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, l’udienza si svolge a porte chiuse. Il giudice può anche imporre, di serbare il segreto - alle persone intervenute - su fatti o documenti, di cui sono venuti a conoscenza.
Destinatari della comunicazione, sono l’Angeschuldigte personalmente, ma nel caso di cui al § 145, Abs. 1, StPO (al cui contenuto abbiamo accennato sopra), anche il difensore.
Altri destinatari della comunicazione, sono il Nebenkläger (parte civile) e il Nebenklagebefugter; quest’ultimo, però, dietro sua richiesta.
Se l’Angeschuldigte non conosce adeguatamente la lingua del processo, l’Anklageschrift (tradotta) deve essere comunicata in una lingua dallo stesso compresa.
Si può ovviare alla mancata traduzione? La risposta è affermativa. In proposito, si fa riferimento al disposto di cui all’art. 6, comma 3, lett. a, CEDU (si veda Corte d’appello di Karlsruhe, StV 2005, 655, 656).
III
La comunicazione dell’Anklageschrift avviene su disposizione di chi presiederà il collegio giudicante. Ai fini dell’adempimento, è prescritta la notificazione a mani dell’Angeschuldigten.
Se questi ha difensore, la notificazione va fatta al difensore, mentre l’Angeschuldigte riceve una semplice copia.
Èobbligo del presidente del collegio, concedere un congruo termine per consentire all’Angeschuldigten, di rendere dichiarazioni. La congruità del termine viene ravvisata, di solito, in una Frist, non inferiore a una settimana, a meno che, non si tratti di un procedimento di una certa complessità.
È ammissibile la proroga del termine; con il consenso dell’Angeschuldigten, anche di abbreviarlo. Non si tratta di un termine di carattere perentorio.
Se in sede dibattimentale, si riscontra, che difetta l’avvenuta comunicazione, è ammissibile la sospensione dell’Hauptverhandlung, previa richiesta. In difetto di una siffatta istanza, se l’imputato è assistito da un difensore, un comportamento del genere equivale a rinuncia, con le conseguenze in sede di impugnabilità. È escluso, però, che possa essere ravvisata improcedibilità (BGHSt 33, 183, 4).
L’Angeschuldigte – proponendo richieste probatorie, ha facoltà, ”Einfluss auf die Eröffnungsentscheidung zu nehmen” (influire sulla decisione, se disporre, o meno, il dibattimento).
La “collaborazione” dell’Angeschuldigten, proponendo richieste probatorie, può appalesarsi utile, specie ai fini della risoluzione di problemi di natura tecnica o medica.
Con Einwendungen, è anche possibile contestare la sussistenza dei presupposti per la Verfahrenseröffnung (per esempio, indizi non sufficienti, cause di improcedibilità).
Se l’Angeschuldigte propone richieste probatorie, le stesse devono essere di rilevanza ai fini della decisione sull’Eröffnungsentscheidung e, inoltre, essere specifiche nonchè basate su fatti.
IV
La decisione sull’Eröffnung der Hauptverhandlung, è di competenza del collegio – sentito il PM e la parte civile – che provvede con Beschluss (ordinanza motivata (ai sensi del § 34 StPO)).
Richieste di carattere probatorio, possono essere rigettate, se il giudice perviene alla conclusione della loro irrilevanza, ma possono essere riproposte – una volta disposto il dibattimento – a chi presiede il collegio. Vi è, in proposito, una Hinweispflicht (obbligo di avviso di questa facoltà da parte del giudice).
La decisione su queste istanze, non è impugnabile (come previsto dal § 201, Abs. 2, StPO).
V
A proposito della decisione sulla sospensione dell’udienza oppure sull’interruzione della stessa, come sopra accennato, nel febbraio di quest’anno, il BGH (Corte Suprema Federale) ha emanato un’ordinanza (Beschluss), che merita di essere riportata, sia pure per sommi capi, per le puntualizzazioni ivi contenute.
L’imputato, di etnia Rom, che non aveva conoscenza della lingua del processo, in 1° grado, era stato condannato per un reato a sfondo sessuale, lesioni personali volontarie e furto, ad anni 4 e mesi 6 di reclusione; veniva disposta la confisca di un importo di denaro.
Proposto ricorso dinanzi al BGH per violazione di legge, il condannato, nello stesso, si doleva, tra l’altro, della violazione dell’art. 6, comma 3, lett. a e b, della CEDU, nel senso, di non aver avuto un “faires Verfahren”, (un giusto processo), in quanto, soltanto all’inizio dell’udienza dibattimentale, gli era stata consegnata traduzione dell’imputazione.
L’Angeschuldigte, detenuto, di nazionalità romena, ma appartenente alla minoranza Rom, non comprendeva la lingua tedesca, lingua, nella quale gli era stata notificata l’Anklageschrift e nella quale era stata letta l’imputazione, con contestuale traduzione della stessa nella lingua, che comprendeva. In tale sede, l’imputato aveva chiesto la sospensione del processo, perchè non gli era stata consegnata traduzione scritta dell’Anklageschrift.
Consultando gli atti, si era scoperto, che nel fascicolo, vi era traduzione dell’imputazione (erroneamente non notificata), traduzione consegnata immediatamente all’interessato (imputato) comparso.
VI
Il giudice di 1° grado (Landgericht) disponeva l’interruzione (Unterbrechung) del dibattimento, con fissazione di un termine (9 giorni) per la prosecuzione del dibattimento.
Riteneva, questo giudice, che l’accoglimento della richiesta di sospensione, non fosse dovuto per assicurare il rispetto del principio del fairen Verfahren; era sufficiente la – concessa – interruzione - per consentire all’imputato di preparare – adeguatamente – la propria difesa.
Ciò, anche perchè l’Angeschuldigte aveva potuto “die Anklageschrift mit seinem Verteidiger erörtern” (esaminare l’imputazione con il proprio difensore) in sede di udienza di convalida, nella quale era presente un interprete.
VII
La Suprema Corte Federale (BGH) ha ritenuto, che il rigetto dell’istanza di sospensione – con accoglimento di quella di interruzione – non fosse censurabile e che il giudice di 1° grado, non avesse violato il diritto dell’imputato “auf ein faires Verfahren” (art. 6, comma 1 e 3, CEDU).
L’Ermessen, che competeva a questo giudice, “ist nicht zu beanstanden” (il giudice (collegiale = Strafkammer) aveva fatto buon uso del potere discrezionale). La richiesta di sospensione, non doveva, necessariamente, essere accolta dal giudice di merito.
È ben vero, che l’Angeschuldigte aveva dedotto la violazione dell’art. 6, comma 3, lett. a, CEDU, in relazione al § 201, Abs. 1, S. 1, StPO e 3 GVG (Gerichtsverfassungsgesetz) in quanto non gli era stata consegnata traduzione dell’imputazione prima della decisione, se disporre, o meno, il dibattimento.
L’Angeschuldigte avrebbe avuto diritto, di avere conoscenza – nel più breve tempo possibile e in una lingua da esso compresa – di tutti i particolari (“in allen Einzelheiten”) degli addebiti a esso mossi, vale a dire, di avere una “schriftlich übersetzte Anklageschrift” prima dell’inizio del dibattimento.
Soltanto nel caso, in cui si tratta di un fatto lieve, anche sotto il profilo procedurale, si può prescindere dalle norme di cui sopra (BGH Ord. 10.7.14 – 3 StR 216/14).
VIII
Nel caso sottoposta al vaglio di essa Corte Suprema, l’omissione de qua, non integra un Verfahrensverstoß (vizio procedurale), perchè all’imputato era stata consegnata la traduzione dell’imputazione già il primo giorno del dibattimento e all’inizio dello stesso e perchè vi è stata interruzione (“Unterbrechung”), di non breve durata, dell’Hauptverhandlung.
Pertanto, l’imputato non aveva diritto, acchè il dibattimento venisse sospeso (“Anspruch auf Aussetzung”).
Ai sensi del § 265, Abs. 4, StPO, il giudice è tenuto a sospendere il dibattimento, se - a causa di una “Veränderung der Sach- oder der Verfahrenslage" – ciò s’impone al fine di salvaguardare il diritto a un’adeguata preparazione della difesa, purchè il predetto mutamento non sia imputabile all’imputato stesso (BGH – Ord. 27.7.18 – 1 StB 618/ 17). La decisione di sospendere, o meno, da adottare con ordinanza, è rimessa al “pflichtgemäßem Ermessen”, di cui il giudice deve rendere conto in sede di motivazione dell’ordinanza, la quale va notificata all’imputato.
Anche un’interruzione di non breve durata, può essere ritenuta sufficiente per consentire all’imputato, di preparare adeguatamente la propria difesa.
È da notare, che la violazione dell’art. 6, comma 1, 1^ parte, CEDU, è suscettibile di sanatoria e non implica, necessariamente, che il procedimento debba essere ritenuto “unfair”.
L’”Unfairniss”, la mancanza di fairniss, è riscontrabile soltanto a seguito di una valutazione complessiva (Corte europea dei diritti dell’uomo – 9-11. 18 – 71409/10) e se all’imputato era preclusa la possibilità, di partecipare attivamente al processo.
Ha accennato, il BGH, anche al fatto, che la direttiva UE 2010/64, relativa al diritto (dell’imputato) all’assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti, non prevede conseguenze specifiche nei casi di mancato rispetto della normativa predetta.
Decisiva, è la complessità, o meno, degli addebiti.
Va rispettato pure il Beschleunigungsgrundsatz, che impedisce ogni “stasi” non necessaria (BGH Ord. 13.7 18 - StR 34/18). Anche per questo motivo, il legislatore non ha previsto un obbligo di sospensione generale nel § 201 StPO.
IX
Nella parte conclusiva dell’ordinanza emanata dal BGH a seguito di Revision (dd. 12.4.23), il BGH si è espresso nel senso, che un’interruzione della durata di 9 giorni, disposta dal Landgericht, avvalendosi del potere discrezionale a esso spettante, non è censurabile. Questo periodo di tempo, è stato tale, da consentire all’imputato, di preparare adeguatamente la propria difesa. Ha accennato, il BGH, in proposito, anche al termine di una settimana previsto dal § 217, Abs. 1, StPO, per la notificazione della citazione a dibattimento, termine, alla cui osservanza l’imputato, peraltro, ha facoltà di rinunciare (comma 3 del § 217 StPO) e che il Gesetzgeber, dettando il § 217, Abs. 1, StPO, ha ritenuto sufficiente per prepararsi al dibattimento (BGH Ord. 18.5.71 – 3 StR 10/71).
Ciò premesso, la Revision proposta dall’imputato contro la sentenza del Landgericht di X, di data 12.4.23, veniva rigettata, con condanna dell’imputato alle spese del procedimento di Revision.
**: Va osservato, che, secondo l’ordinamento processual penale della RFT, la persona viene ad assumere la qualifica di imputato (“Angeklagter”) soltanto a seguito del provvedimento, con il quale è stato disposto il dibattimento.
Nelle fasi anteriori, è ``Beschuldigter“ (vale a dire la persona, contro la quale vengono svolte indagini, perchè sospettata di avere commesso reato);
È ``Angeschuldigter“, (la persona, contro la quale, ist die öffentliche Klage erhoben worden, il che avviene, se, sulla base delle indagini espletate, sussiste hinreichender Verdacht, di aver commesso reato). Nel presente articolo vengono usate anche le dizioni indagato e imputato.