Una losca vicenda. L'art. 600 quater: la lesione del bene giuridico è coerente con l'ordinamento?

Una losca vicenda. L'art. 600 quater: la lesione del bene giuridico è coerente con l'ordinamento?
Abstract – la pedopornografia e le sue immagini. Non occorre che queste ultime abbiano attori reali. Scelta valoriale di fondo.
child pornography and its images. These don't need to have real actors. Fundamental value choice.
“It is widely believed that such materia and on-linepractices, such as the exchange of ídeas, fantasies and advice among paedophiles, play a role in supporting, encouraging or facilitatíng sexual offences against children” Cyber Crime Convention
key words: artt. 600 ter, 600 quater e 600 quater.1 cp. Pedopornografia virtuale. Cumberland.
Dalla “nera”
In data 28.II.25, in territorio Ue, l'operazione “Cumberland” ha portato all'arresto di soggetti che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per produrre immagini pedopornografiche- 34 arrestati risiedono in Italia. Catherine DeBolle, direttore esecutivo di Europol, ha dichiarato: “-queste immagini generate artificialmente sono così facili da creare che possono essere prodotte da individui con intenzioni criminali, anche privi di conoscenze tecniche approfondite. Ciò contribuisce all'aumento dei contenuti di abusi sessuali sui minorenni e, gradualmente, diventa piu' difficile per gli investigatori identificare gli autori o le vittime”.
Fin qui il fatto.
Occorre rilevare, ora, che il software della cd IA è molto evoluto. Certamente – e qui cerco di alleggerire l'infausto tema- ciascuno di noi ha potuto vedere Cleopatra vincere ad Anzio, la Carrarese 24/25 festeggiare lo scudetto di serie A o quel primo, antico amore sostare in nostra, fremebonda attesa all'altare; tuttavia, tale tecnologia può “generare” anche immagini dal nulla, utilizzando archetipi umani o naturali privi di corrispettivi reali. A tal riguardo, il buon Leon Battista Alberti avrebbe avuto una produzione ancor piu' ricca con un ausilio simile!
Stato dell'Arte
L'art.600 ter cp, sulla pornografia minorile, ha natura di reato di pericolo concreto, quindi deve implicare la diffusione consistente ed apprezzabile delle riproduzioni. Al riguardo, il testo premette, ai fini della configurazione del crimine, l'utilizzazione del minore. Difatti tale delitto tutela in anticipo la libertà sessuale del minore, reprimendo le condotte prodromiche di mercificazione del corpo della vittima e in seguito di immissione nel “circuito pedopornografico”.
Ne deriva, dunque, che il minore non è piu' un soggetto dotato di libertà e dignità sessuale ma viene ridotto a puro e semplice strumento, volto a soddisfare il desiderio sessuale altrui.
In secondo luogo, l'art. 600 quater trova applicazione anche telematica inerentemente la visualizzazione, la consultazione, l'aggiornamento, il trasferimento e l'archiviazione. A tal riguardo, la detenzione non è solo la disponibilità di “files” archiviati permanentemente su un dispositivo informatico, ma anche la disponibilità di “files” accessibili senza limiti di tempo e di luogo in un archivio virtuale consultabile tramite credenziali di autenticazione.
Infine, l'art. 600 quater.1, sulla pornografia virtuale, promulgato nel 2006, diminuisce di 1/3 la pena comminata sub artt. 600 ter e quater qualora le immagini virtuali nascano da “tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parti a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
Tuttavia, il primo comma si riferisce comunque ad immagini di minori o parti di esse.
Case law
Tutto ciò premesso, si deduce che l'immagine del minore impegnato in attività sessuali comprende non solo la riproduzione reale del medesimo in un contesto di “fisicità pornografica”, ma anche disegni, pitture etc. fortemente allusive.
A tal riguardo, assume valore didascalico Cass. 22265/17, per cui detenere fumetti pedopornografici costituisce reato.
Dapprima, la Corte d'Appello aveva assolto l'imputato perchè l'immagine del fumetto e cartone animato deve avere, ex lege, una qualità di rappresentazione tale da far apparire determinati situazioni, irreali, come vere. In pratica, secondo questa via esegetica, la qualità tecnica del supporto deve essere così elevata da simulare una fotografia o un filmato. Nel caso, le riproduzioni, moralmente riprovevoli, non avevano coinvolto, anche solo parzialmente, l'effigie di minorenni reali, limitandosi -cioè- ad esibire personaggi “umanoidi” di pura fantasia.
La Cassazione, invece, ha accolto una diversa interpretazione.
Il dibattito internazionale ed europeo- per es. Direttiva n. 2011/92/UE- ha perseguito la criminalizzazione del possesso e distribuzioni di immagini realistiche, ossia che rappresentano un minore impegnato in atteggiamenti sessuali espliciti, concentrandosi su un principio generale ed astratto di tutela dell'infanzia e della adolescenza: piu' precisamente, si è pensato a soggetti in condizione di minorata difesa, per i quali la condotta delittuosa non si esaurisce in un solo ed unico sfruttamento diretto, ma può arrivare a sviluppare forme di assoggettamento morale piu' subdole ed indirette.
Nel caso oggetto della sentenza, le riproduzioni, moralmente riprovevoli, non avevano coinvolto, anche solo parzialmente, l'effigie di minorenni reali, tuttavia esse potevano essere utilizzate per sedurre soggetti minori ed indurli a tale tipo di schiavitu'. Si crea quindi una sorta di istigazione, fondata su situazioni di plagio e dipendenza indotta che la psichiatria ben conosce.
A contrario, se l'immagine pedopornografica virtuale è talmente grossolana da non rappresentare un minore verosimile, allora il fatto non sussiste.
4 Meanwhile, in the US....
ai nostri fini, in chiave comparatistica, rileva US vs Williams, 2008. In virtu' del Protect Act del 2003, l'imputato Williams si trovava a processo per possesso e distribuzione di materiale pedopornografico virtuale, che non rappresentava persone reali ma era stato creato tramite computer. La Corte Suprema stabilì che il Protect Act era costituzionale e che il governo aveva il diritto di vietare la pedofilia virtuale, anche se non coinvolgeva minori reali. Dunque, le rappresentazioni grafiche di minori di pura invenzione – poniamo i “puttini” del Verrocchio, ad es. - possono avere effetti dannosi, contribuendo alla “cultura” della pornografia, e facendo venire meno, in base ad un giudizio di bilanciamento di valori in gioco, ogni pretesa di libertà di espressione od artistica.
Breve report sul profilo psichiatrico e criminologico del pedofilo
Gli studi odierni dimostrano che la pedofilia rappresenta un problema psicologico, sociale e giuridico da approfondire, non piu' legato a casi isolati e sporadici ma a situazioni gravi e reiterate nel tempo, sia per il minore che le subisce sia – dal punto di vista medico- per chi vive tale forma di perversione.
In particolare, il pedofilo è un soggetto i cui desideri sessuali consci e relative risposte sono diretti, di regola, verso bambini e adolescenti dipendenti ed immaturi, che non si rendono pienamente conto di queste azioni e che sono incapaci di dare un consenso informato. A livello ancor piu' profondo, il pedofilo percepisce e stravolge, tramite una seduzione perversa, la tentazione del bambino di realizzare le fantasie di “magica sostituzione” del genitore, annullando velocemente le graduali tappe dello sviluppo ed impedendo la normale e necessaria dialettica con il mondo esterno ed adulto. Infine, per completezza del quadro, si conclude che il pedofilo è un soggetto dogmatico, convinto della liceità e bontà della propria condotta, perennemente in lotta eroica ed epica contro una società radicalmente ingiusta ed opprimente, che impedisce il “libero amore”.
Conclusione sul fatto
Mi sia concesso: avrei preferito occuparmi del pretore di Lodi che, negli anni 60, sequestrava le copie di Kriminal e Satanik per oltraggio al pubblico pudore (sparatorie, pozioni venefiche etc.), inducendo Luciano Secchi a comporre elzeviri sulla propria libertà artistica! Per fortuna, la scienza giuridica ti permette la focalizzazione dell'indagine sul bene giuridico leso, attutendo molte forme di sensibilità legittima (e a volte doverosa).
Di certo, il caso da cui è scaturita la presente disamina costituisce una vicenda da seguire, in quanto crocevia drammatico tra un crimine odioso e il principio di materialità del diritto penale, con ricadute su ordine pubblico, tecnica legislativa, normativa internazionale e scienza psichiatrica.
Auspico che i filodirittisti aprano un ampio dibattito sul tema